CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il 5 novembre 1948 avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma il 7 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di revisione della sentenza resa il 3 novembre 2017 dal Tribunale di Napoli nord, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 22 dicembre 2020 e divenuta definitiva, con cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all'associazione armata di stampo mafioso denominata clan dei Casalesi. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dopo la sentenza definitiva dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] abbiano tenore vago e generico, che non consente di inficiare ed escludere il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del Borrata in ordine alla sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso, e non risultano in alcun modo riscontrate da elementi esterni. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il condannato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 631 e 634 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché nel respingere l'istanza di revisione la Corte ha formulato delle motivazioni che attengono al giudizio rescissorio successivo al superamento del vaglio di ammissibilità. Osserva al riguardo il ricorrente che Borrata è stato condannato a 9 anni di reclusione, sebbene non sia stato individuato nessun bene a lui fittiziamente intestato; dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il capo clan dei Casalesi, [OSCURATO:PERSONA], divenuto nel tempo collaboratore di giustizia non ha mai menzionato il Borrata quale partecipe del clan e ha escluso di essere a conoscenza che questi si fosse intestato beni riconducibili ad esponenti del sodalizio, sino al giugno del 2010, epoca del suo arresto; la corte di appello ha ritenuto tali dichiarazioni generiche e vaghe, ma ha omesso di considerare che in questa fase avrebbe dovuto semplicemente limitarsi a valutare in astratto l'idoneità degli elementi addotti a dimostrare che il condannato debba essere prosciolto, mentre la valutazione sui riscontri spetta al giudizio di revisione vero e proprio, successivo al vaglio di ammissibilità. Sostiene il ricorrente che le dichiarazioni di Schiavone sono peraltro già state riscontrate da quelle di altri collaboratori che non sono stati in alcun modo presi in considerazione nella motivazione della corte di appello. La condanna inflitta al Borrata si fonda sull'assunto della cosiddetta "messa a disposizione" nei confronti dell'associazione camorristica, ma [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tale disponibilità del Borrata non era mai stata di fatto raccolta. Sotto questo profilo, a giudizio del ricorrente, le dichiarazioni di Schiavone assumono carattere dirimente, poiché Borrata è stato condannato solo in forza di questa sua disponibilità, senza che sia stata dimostrata in alcun modo l'effettiva intestazione fittizia di beni a suo favore. Deduce il ricorrente che l'ordinanza deve essere annullata poiché ha travalicato il proprio compito di sommaria delibazione, anticipando valutazioni di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la decisione assunta dalla Corte di appello è conforme ai principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità. Giova ricordare che in tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici. (Sez. 3, Sentenza n. 39516 del 27/06/2017 Cc. (dep. 29/08/2017 ) Rv. 272690 - 01) Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. (Sez. 5 - , Sentenza n. 34515 del 18/06/2021 Cc. (dep. 16/09/2021 ) Rv. 281772 - 01) Inoltre nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna. (Sez. 3, Sentenza n. 14547 del 08/03/2022 Cc. (dep. 14/04/2022 ) Rv. 282987 - 01) Nel caso in esame la difesa lamenta una valutazione impropria delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che integrano la prova nuova di cui all'art. 630 lett. C cod.proc.pen. e avrebbero dovuto essere oggetto nella fase rescindente del giudizio di revisione di una mera delibazione sommaria. Deve, però, rilevarsi che la corte ha reso al riguardo adeguata e congrua motivazione, rispettosa dei principi suesposti , ritenendo che non emerga alcun fumus di fondatezza della impugnazione proposta che giustifichi l'inizio del processo di revisione. A sostegno della correttezza di tale decisione interviene, poi, altra considerazione. Con provvedimento n. 8329-22 del 7 dicembre 2021 questa Corte ha annullato la sentenza del 2 luglio 2020 che aveva respinto il ricorso della difesa del Borrata avverso la sentenza di merito, per errore straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen., e nel confermare l'infondatezza del ricorso difensivo, ha preso in considerazione anche il verbale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], già prodotto in quel giudizio di legittimità, ritenendolo "non in grado di avere influenza concreta sulla decisione del giudice di merito", poiché l'affermazione di responsabilità del Borrata era fondata su altri elementi e in particolare sul contenuto delle intercettazioni, mentre le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano state rese in epoca antecedente ai fatti di causa si limitavano a comprovare la sussistenza del sodalizio. Alla stregua delle ragioni suesposte deve pertanto escludersi che il verbale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] presenti il carattere di novità e la rilevanza dirimente sul giudizio di colpevolezza del Borrata attribuitigli dalla difesa. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 29 novembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C--- -7 3 /i [OSCURATO:PERSONA]