CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10030/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 24 maggio 2023 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino ha disapplicato la recidiva e ridotto la pena confermando nel resto la pronunzia con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all' art. 495 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in quanto smentito dagli atti processuali. In particolare, agli anni sette e mesi sei da considerare quale termine massimo di prescrizione con scadenza 19 gennaio 2023 vanno aggiunti gg.210 di sospensione: - Dal 20 marzo al 24 maggio 2017; ( gg.65 per astensione dei difensori) - Dal 24 maggio al 16 ottobre 2017; ( ulteriori gg.145 per astensione dei difensori; con la conseguenza che il reato si è estinto in data 17.08.2023 e dunque, dopo la sentenza del secondo grado di giudizio; -Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sua penale responsabilità - è costituito da mere doglianze in punto di fatto e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; -Considerato che il terzo e ultimo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta( svariati precedenti anche se non specifici), non indica gli elementi favorevoli alla invocata concessione che siano stati trascurati, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso