CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 03P43WE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 028YNI0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. L'[OSCURATO:PERSONA] insiste sull'accoglimento del ricorso per quanto riguarda il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 73, comma primo e quarto, d.P.R. 309/1990, rideterminando la pena in anni cinque di reclusione ed euro 26.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA], in relazione a numerosi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] è contestata la detenzione di chilogrammi 25 di marijuana presso l'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA], a fronte della cessione di 200 grammi di cocaina quale contropartita per la detenzione della suddetta sostanza per suo conto, la detenzione di chilogrammi 16, 835 di sostanza del tipo marijuana e la cessione di chilogrammi uno di marijuana a [OSCURATO:PERSONA] quale contropartita per il servizio reso; il delitto di cui all'art.629 cod. pen. in quanto, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], usava violenza e minaccia nei confronti degli acquirenti di sostanze stupefacenti al fine di costringerli a pagare i debiti derivanti dalle cessioni di droga. [OSCURATO:PERSONA] sono contestati, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], numerosi fatti di detenzione a fini di cessione di grammi 100 di cocaina, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] detenuta materialmente dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la già menzionata sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 309/1990. In particolare, rappresenta che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che la piena confessione auto ed etero accusatoria, risultante dal verbale redatto ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., non abbia fOrnito alcun effettivo contributo allo svolgimento delle indagini e alla interruzione dell'azione criminosa. Rappresenta viceversa che, contraddittoriamente, la stessa Corte di Appello ha riconosciuto che alcuni elementi fattuali, relativi alla quantità e qualità della sostanza stupefacente, sono stati individuati grazie alla confessione del ricorrente. Anche le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse all' esito delle dichiarazioni rese dal ricorrente e che la applicazione della misura cautelare ha determinato l'interruzione dell'attività criminale. Inoltre, il ricorrente ricorda che interi brani dell'ordinanza cautelare indicano come fonti indiziarie proprio le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di arresto e durante l'interrogatorio di convalida, ragion per cui, è incongruo ed illogico il diniego di concessione della circostanza attenuante motivato dall'erronea affermazione secondo cui la collaborazione resa dal ricorrente non abbia sortito alcun concreto apporto allo svolgimento delle indagini.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in quanto la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine al punto tre dell'atto di appello con il quale veniva richiesta una ulteriore riduzione degli aumenti di pena applicati per i reati in continuazione, in ragione della suddetta condotta collaborativa. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, posto che le dichiarazioni accusatorie rese dal computato [OSCURATO:PERSONA] - che ha riferito di detenere 17 chilogrammi di marijuana e sei grammi di cocaina quale depositario del [OSCURATO:PERSONA] a scopo di spaccio per suo conto, a fronte del pagamento di circa 500,00 euro mensili - non sono supportate da riscontri esterni individualizzanti. Anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato anch'egli di essere il magazziniere dello stupefacente per conto del [OSCURATO:PERSONA] - da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono generiche e non supportate da riscontri. Rappresenta che il giudice di primo grado ha affermato la penale responsabilità solo per alcuni capi di imputazione e che la Corte territoriale ha accolto le doglianze relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, anche prescindendo da tali fonti di prova, il giudice a quo ha ritenuto provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato, limitandosi a constatare una sorta di "andirivieni nei pressi dell'albero di ulivo ove veniva nascosta la sostanza stupefacente", senza indicare alcun elemento specifico indiziante, salvo l'episodio concernente la consegna di -qualcosa al [OSCURATO:PERSONA], dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un veloce scambio di qualcosa con il [OSCURATO:PERSONA]. Anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di custodire del danaro per conto del ricorrente, non possono costituire alcun riscontro individualizzante, in quanto afferiscono ad una generica attività di spaccio, senza specificare nulla in ordine alle condotte contestate; sono generici anche i contenuti delle intercettazioni del [OSCURATO:PERSONA], che 'j nori:riferiscono direttamente al ricorrente. 3.2.Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, posto che le contestazioni si basano sulla cosiddetta "droga parlata", in assenza di qualsivoglia diretto sequestro di sostanze stupefacenti. Sicché il riferimento al dato quantitativo risulta generico e non fondato, e non tiene conto delle modalità rudimentali di occultamento dello stupefacente, che veniva nascosto in prossimità di un albero di ulivo, né del ristretto ambito cronologico dei fatti contestati, avvenuti tra luglio e ottobre 2019. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis cod. pen. e in ordine all'aumento operato per i sei reati in continuazione. In ordine al primo profilo, evidenzia che i precedenti penali non sono recenti e che, nell'argomentare il diniego, la Corte territoriale non ha fatto alcun richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed ha applicato il minimo edittale. Sotto il secondo profilo, la Corte territoriale non ha tenuto in conto il ristretto ambito cronologico in cui le fattispecie contestate si sono verificate.4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con riferimento al primo motivo di ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA], si osserva che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Rv. 280385). Nel caso in disamina, la Corte territoriale, con motivazione congrua e razionale, ha ritenuto di non riconoscere l'applicazione dell'attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, ritenendo non sufficiente la mera indicazione del nome di un complice poichè la collaborazione prestata non aveva condotto alla sottrazione di risorse rilevanti ed evitato la commissione di ulteriori attività delittuose. In tal senso, il giudice ha affermato che le ammissioni del [OSCURATO:PERSONA] avevano una valenza meramente informativa, in quanto sono state funzionali esclusivamente al rafforzamento di un quadro indiziario già ben delineato dagli accurati sevizi di o.c.p. e dalle intercettazioni, culminati nei sequestri dello stupefacente, senza che sia stato fornito un contributo ulteriore rispetto a quanto già acquisito; né - afferma il giudice a quo - sono stati indicati dal ricorrente gli elementi specifici ai fini della valutazione dell'entità del contributo offerto, ovvero i risultati concretamente ottenuti per effetto della condotta collaborativa, aggiungendo che le informazioni rese non hanno fornito alcun contributo causale per il reperimento dei cospicui quantitativi di droga, essendo funzionali, semmai, ad evitare possibili ed eventuali ricadute nel reato. In ragione di ciò il comportamento collaborativo è stato valorizzato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pag. 19 e 20 della sentenza impugnata). 1.2. La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo, la Corte territoriale, nell'accogliere il motivo di appello concernente la duplicazione dei capi d'imputazione 10 e 22, rideterminato la pena applicando un aumento, per ciascuno dei sei reati satellite, di mesi due di reclusione ed euro 1000 di multa, salvo per il primo di questi reati per il quale è prevista la multa di euro 2000.2.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che, ai fini di una corretta valutazione della dichiarazione accusatoria, a mente del disposto dell'art. 192,comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve sciogliere il problema della credibilità del dichiarante, in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua decisione di confessare e di accusare i complici. Deve inoltre verificare l'intrinseca attendibilità della chiamata in correità, alla luce di connotati come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità, la verosimiglianza, la ricchezza di particolari. Infine, il giudice deve esaminare i riscontri estrinseci (Sez. U, 21/10/1992, Marino, Rv.192465; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255455; Cass., 16/4/1998, Civardi, Rv. 210734; Cass., 3/9/1998, Balbo, Rv. 211525). La verifica dell'attendibilità soggettiva del dichiarante riveste dunque fondamentale rilievo e rappresenta un momento talmente qualificante della valutazione della prova dichiarativa che perfino relativamente alla persona offesa le Sezioni Unite, pur sottolineando che ad essa non si applicano le disposizioni dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., hanno rimarcato la necessità di una attenta verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, 4/2/1992, Ballan; Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208229). Dunque, la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni processualmente rilevanti, da qualunque parte provengano, esige un'accurata analisi, anche in ordine ai rapporti tra i protagonisti della vicenda sub iudice, agli interessi e ai moventi che possano aver mosso il collaborante a rendere una dichiarazione di un determinato tenore e a tutte le circostanze che abbiano eventualmente influito sulla deposizione (Sez. U, 4/2/1992, Ballan; Sez. 6, n. 11599 del 13/3/2007, Rv. 236151; Sez. 2, n. 21599 del 16/2/2009, Rv. 244541). Inoltre, le Sez. U, 29/11/12 n. 20804, Aquilina, già citate, chiamate ad affrontare la questione se la chiamata in reità o in correità de relato possa essere o meno riscontrata da altra chiamata de relato, hanno dato risposta affermativa al quesito, sempre che le due chiamate abbiano autonomia genetica e siano positivamente valutate per attendibilità, specificità e convergenza. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha attentamente analizzato tutte le fonti di prova, avvalendosi di molteplici e convergenti risultanze istruttorie, dotate di specificità quanto al fatto ed individualizzanti quanto al soggetto cui sono riferite. La Corte territoriale ha, quindi, , affermato che, prima che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nell'ammettere la propria responsabilità in ordine L-q a tutti fatti in contestazione commessi, chiamasse in correità [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione dei fatti a lui contestate, attribuendogli un ruolo di primo piano, quale organizzatore delle attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, la polizia giudiziaria, attraverso costanti servizi di pedinamento già in atto, aveva accertato i contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], anch'egli coinvolto nella attività di custodia di danaro e di consegna dello stupefacente, osservando fugaci incontri in auto o in motorino in aperta campagna, in prossimità di un albero di ulivo. Di tale luogo di consegna e nascondiglio dello stupefacente aveva fatto cenno, nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie il [OSCURATO:PERSONA]. A confermare che anche [OSCURATO:PERSONA] gestisse il traffico di droga per conto del [OSCURATO:PERSONA], in sua assenza, vi sono anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale si prestava a custodire danaro per conto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che quando [OSCURATO:PERSONA] si trovava in Albania, le consegne di stupefacente e i recuperi del denaro venivano curati da un altro albanese, di nome [OSCURATO:PERSONA], che agiva quale intermediario del [OSCURATO:PERSONA], utilizzandone l'auto in sua assenza. Anche le conversazioni telefoniche intercettate forniscono riscontri individualizzanti alle accuse del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] operasse per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, palese riscontro individualizzante è costituito dall'episodio di consegna di stupefacente cui hanno assistito i carabinieri. Nel corso di un'azione di contrasto, i carabinieri hanno visto prima [OSCURATO:PERSONA] cedere qualcosa di consistente a [OSCURATO:PERSONA], hanno osservato quest'ultimo dirigersi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a cui consegnava qualcosa. Non appena i carabinieri sono intervenuti, il [OSCURATO:PERSONA] ha gettato la sostanza stupefacente appena ricevuta nel tentativo di disfarsene e il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver scaraventato il motorino e il casco addosso agli operanti, si dava alla fuga. 2.2. La seconda doglianza non può essere accolta. Anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilotipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02). Si è anche affermato che, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può applicare la circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima" (Sez. 3, n. 42827 del 04/05/2016, Rv. 267902). Nel caso in esame, si osserva che l'accertamento giudiziale inerisce a quantitativi ingenti di marijuana, superiori ai 20 chilogrammi, e a ripetute cessioni di circa 100 - 200 grammi di sostanza del tipo cocaina. In proposito, il giudice a quo ha evidenziato che la cospicuità di quantitativi smerciati di droga pesante con allarmante periodicità, la sistematicità dell'attività di spaccio con modalità collaudate, la predisposizione di scaltri accorgimenti per evitare di essere scoperti, si pongono come elementi radicalmente ostativi per la qualificazione dei molteplici fatti in termini di ridotta offensività. Di qui l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.3. La terza doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ed esauriente. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità complessiva del fatto, all'età del ricorrente, alla sussistenza di precedenti penali, sebbene non recenti, e comunque all'assenza di elementi positivi tali da offuscare un quadro delinquenziale ritenuto allarmante. 3. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti