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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36890/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 14700/2014, proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 2o23 l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona' del legale rapp.te p.t., rappresentata e dfesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] con il quale è elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 142 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 112/18/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata il 18/04/2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella.

Ritenuto che: La società [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., impugnava la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo degli importi non versati da essa contribuente, per l'importo di euro 17.212,85, a seguito della presentazione, nell'anno 2002, delle dichiarazioni integrative ex legge n. 289 del 2002.

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che il contribuente poteva beneficiare della sospensione dei termini per il pagamento dei tributi, prevista dalle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici e vulcanici che nell'ottobre 2002 avevano colpito la Sicilia, ed in particolare la provincia di Catania, avendo la residenza in uno dei comuni ricompresi nel territorio interessato dalle disposizioni emergenziali.

L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR sulla base di un unico motivo.

La società [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., resisté con controricorso.

Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'artt. 4, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2002, dell'art. 1, comma 1011, della legge 27/12/2006 n. 29, sostenendo la non applicabilità della sospensione dei terrnini di adempimento disposta in favore dei residenti della provincia di Catania, a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002, al versamento delle rate condonistiche.

Il mezzo è infondato e va rigettato, alla stregua dell'orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla

I. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della

1. n. 212 del 2000, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua "ratio", che è quella di favorire i contribuenti «interessati da eventi eccezionali o imprevedibili», e della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate» (Cass., 14/05/2018, n. 11629; Cass. n. 16556 del 2017; nel medesimo senso già Cass. n. 1074, n. 16296 e n. 24415 del 2014).

Poiché non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento anche considerando che non vi sono argomentazioni idonee a giustificare un orientamento di senso contrario, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione erariale e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono í presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Amministrazione erariale al pagamento delle spese in favore della società ricorrente che liquida in complessivi euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, del 29 aprile 2021 r Il Presidente cio N politano i.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14700/2014, proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 2o23 l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona' del legale rapp.te p.t., rappresentata e dfesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] con il quale è elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 142 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 112/18/2013 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata il 18/04/2013 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. Ritenuto che: La società [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., impugnava la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo degli importi non versati da essa contribuente, per l'importo di euro 17.212,85, a seguito della presentazione, nell'anno 2002, delle dichiarazioni integrative ex legge n. 289 del 2002. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che il contribuente poteva beneficiare della sospensione dei termini per il pagamento dei tributi, prevista dalle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici e vulcanici che nell'ottobre 2002 avevano colpito la Sicilia, ed in particolare la provincia di Catania, avendo la residenza in uno dei comuni ricompresi nel territorio interessato dalle disposizioni emergenziali. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR sulla base di un unico motivo. La società [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., resisté con controricorso. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'artt. 4, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2002, dell'art. 1, comma 1011, della legge 27/12/2006 n. 29, sostenendo la non applicabilità della sospensione dei terrnini di adempimento disposta in favore dei residenti della provincia di Catania, a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002, al versamento delle rate condonistiche. Il mezzo è infondato e va rigettato, alla stregua dell'orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla I. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della 1. n. 212 del 2000, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua "ratio", che è quella di favorire i contribuenti «interessati da eventi eccezionali o imprevedibili», e della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate» (Cass., 14/05/2018, n. 11629; Cass. n. 16556 del 2017; nel medesimo senso già Cass. n. 1074, n. 16296 e n. 24415 del 2014). Poiché non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento anche considerando che non vi sono argomentazioni idonee a giustificare un orientamento di senso contrario, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione erariale e si liquidano come da dispositivo. Non sussistono í presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l'Amministrazione erariale al pagamento delle spese in favore della società ricorrente che liquida in complessivi euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, del 29 aprile 2021 r Il Presidente cio N politano i.,
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