Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03722/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3097-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 00755180569 ), in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Viterbo, depositato in data 21.12.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -viene proposto da [OSCURATO:PERSONA]ricorso per cassazione avverso il decreto n.4764/2021, depositato il 21.12.2021 , con cui è stat a accolta solo parzialmente l’ opposizione allo stato passivo propost a da llo stesso [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del g.d de l Tribunale di Viterbo, che aveva ammesso al passivo fallimentare il creditore istante per la somma di euro 17.744,50, anziché per la diversa e maggior somma richiesta di euro 71.595, somma maturata per crediti professionali conseguenti ad attività difensiva giudiziale e stragiudiziale svolta dall’odierno ricorrente in favore della società in bonis; - il Tribunale - in ordine alla richiesta di riconoscimento del credito professionale per euro 66.000, come documentato e provato dalla ricognizione di debito rilasciata in data 5.1.2018 dall’imprenditore poi dichiarato fallito –ha evidenziato, richiaman d o giurisprudenza di legittimità, che alla dichiarazione confessoria resa dall’imprenditore prima del suo fallimento doveva essere negato – in ragione della presenza del curatore, soggetto dichiarato terzo – il valore di “piena prova”, consegnatogli invece dall’art. 2730 c.c. e dall’articolo 2735, primo comma, c.c.; ha inoltre osservato che era invece fondato il motivo di opposizione articolato in relazione all’applicazione dei compensi minimi spettanti per legge posto che, in mancanza di un accordo tra le parti, occorreva applicare per la determinazione del quantum del compenso maturato i valori medi tabellari, con la necessità di riconoscere dunque la somma di euro 22.185, anziché quella diversa già riconosciuta di euro 17.744,50; ha rilevato come corretta la decisione adottata da g.d.- quanto al diniego dell’ammissione del credito vantato per l’asserita attività stragiudiziale - perché il ricorrente non aveva depositato adeguata documentazione avente data certa anteriore al fallimento che dimostrasse la natura e l’attività professionale svolta in favore della società in bonis; -il fallimento, intimato, non ha svolto difese; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto sia per motivazione apparente in violazione dell’art. 111 Cost. , nonché dell’art. 99 l. fall., e degli artt. 132 e 135 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonché vizio di omesso esame del riconoscimento del debito; osserva il ricorrente che il Tribunale non avrebbe in alcun modo motivato in ordine al valore probatorio della dichiarazione di riconoscimento di debito sopra ricordata che, anche qualora non fosse stata ritenuta prova del rapporto fondamentale sottostante alla dichiarazione di ricognizione, avrebbe dovuto comunque essere apprezzata liberamente dai giudici del merito i quali, al contrario, avrebbero omesso ogni valutazionee motivazione sul punto qui in esame; -con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.1988 c.c., anche in relazione all’art. 93 l. fall. e all’art. 2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.,sul rilievo che, non avendo il Tribunale posto in dubbio la data certa anteriore al fallimento della dichiarazione confessoria del 5.1.2018, lo stesso avrebbe comunque errato nel ritenere che tale dichiarazione non avessevalore di prova piena, quanto alla ricognizione del debito oggetto di domanda di insinuazione al passivo, in ragione della posizione di terzietà assunta dal curatore; osserva il ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto mal governo delle norme sul riconoscimento del debito e sull’inversione dell’onere della prova perché, il curatore, quale destinatario del riconoscimento del debito, sarebbe stato dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, spettando invece allo stesso provare che il rapporto non era mai sorto ovvero si era estinto; -con il terzo motivo è stata dedotta, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2735 cod. civ. e dell’art. 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 93 l. fall. e all’art.2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e nullità del processo e del decreto per omessavalutazione delle prove, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e omesso esame di un documento decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che, anche volendo accedere alla diversa tesi che il riconoscimento compiuto dal fallito non rivestiva, mai, nei confronti del curatore, valore confessorio né valenza di piena prova, con conseguente degrado a valore di prova liberamente apprezzabile, il Tribunale sarebbe comunque incorso in errore perché avrebbe completamente omesso di esaminare il riconoscimento come prova; -il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame delle altre due censure; -rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità(cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020; Sez. 1, Sentenza n. 39123 del 09/12/2021; Sez. 1 , Ordinanza n. 9929 del 20/04/2018 ); - com'è noto, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi , con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass.20/12/2016, n. 26334; Cass. 15/05/2009, n. 11332); così inquadrata la natura giuridica della ricognizione di debito, non v'è ragione di sorta per ritenere, in caso di fallimento dell'autore della ricognizione, senz'altro inopponibile al curatore fallimentare l'effetto giuridico discendente dalla medesima, dovendosi affermare, invece, che l'esistenza del rapporto fondamentale si dovrà presumeresalva la prova, di cui è ovviamente onerato proprio il curatore,dell'inesistenza o dell'invalidità dello stesso; del resto, in tema di assegni bancari - pacificamente equiparati dalla giurisprudenza nei rapporti tra traente e prenditore ad una promessa di pagamento (Cass. 29/09/2011, n. 19929) - non si è mai dubitato che il possessore del titolo possa ottenere l'ammissione al passivo fallimentare del credito di importo corrispondente a quello dei titoli, in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante a norma dell'art. 1988 c.c., fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria (già a partire da Cass.11/11/1981, n. 5972); -nel caso di specie , il T ribunale ha dunque errato nel ritenere non rilevante, a fini probatori, il riconoscimento del debito del 5 gennaio 2018 , nonostante si trattasse di attopacificamente aventedata certa ex art. 2704 c.c. anteriore alla dichiarazione di fallimento; - a l contrario spettava al curatore, terzo sicuramente ai fini dell'opponibilità delle scritture sottoscritte dal fallito, ma successore ex lege del medesimo nella gestione di tutti i suoi pregressi rapporti obbligatori, dimostrare l'assenza o l'invalidità del rapporto fondamentale, in modo da superare la ridetta presunzione discendente dall'art. 1988 c.c.; -consegue pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Viterbo, che, in diversa composizione, dovrà rileggere la vicenda processuale sopra ricordata applicando i principi di diritto qui di nuovo riaffermati; P.Q.M. accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3097-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 00755180569 ), in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Viterbo, depositato in data 21.12.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -viene proposto da [OSCURATO:PERSONA]ricorso per cassazione avverso il decreto n.4764/2021, depositato il 21.12.2021 , con cui è stat a accolta solo parzialmente l’ opposizione allo stato passivo propost a da llo stesso [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del g.d de l Tribunale di Viterbo, che aveva ammesso al passivo fallimentare il creditore istante per la somma di euro 17.744,50, anziché per la diversa e maggior somma richiesta di euro 71.595, somma maturata per crediti professionali conseguenti ad attività difensiva giudiziale e stragiudiziale svolta dall’odierno ricorrente in favore della società in bonis; - il Tribunale - in ordine alla richiesta di riconoscimento del credito professionale per euro 66.000, come documentato e provato dalla ricognizione di debito rilasciata in data 5.1.2018 dall’imprenditore poi dichiarato fallito –ha evidenziato, richiaman d o giurisprudenza di legittimità, che alla dichiarazione confessoria resa dall’imprenditore prima del suo fallimento doveva essere negato – in ragione della presenza del curatore, soggetto dichiarato terzo – il valore di “piena prova”, consegnatogli invece dall’art. 2730 c.c. e dall’articolo 2735, primo comma, c.c.; ha inoltre osservato che era invece fondato il motivo di opposizione articolato in relazione all’applicazione dei compensi minimi spettanti per legge posto che, in mancanza di un accordo tra le parti, occorreva applicare per la determinazione del quantum del compenso maturato i valori medi tabellari, con la necessità di riconoscere dunque la somma di euro 22.185, anziché quella diversa già riconosciuta di euro 17.744,50; ha rilevato come corretta la decisione adottata da g.d.- quanto al diniego dell’ammissione del credito vantato per l’asserita attività stragiudiziale - perché il ricorrente non aveva depositato adeguata documentazione avente data certa anteriore al fallimento che dimostrasse la natura e l’attività professionale svolta in favore della società in bonis; -il fallimento, intimato, non ha svolto difese; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto sia per motivazione apparente in violazione dell’art. 111 Cost. , nonché dell’art. 99 l. fall., e degli artt. 132 e 135 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonché vizio di omesso esame del riconoscimento del debito; osserva il ricorrente che il Tribunale non avrebbe in alcun modo motivato in ordine al valore probatorio della dichiarazione di riconoscimento di debito sopra ricordata che, anche qualora non fosse stata ritenuta prova del rapporto fondamentale sottostante alla dichiarazione di ricognizione, avrebbe dovuto comunque essere apprezzata liberamente dai giudici del merito i quali, al contrario, avrebbero omesso ogni valutazionee motivazione sul punto qui in esame; -con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.1988 c.c., anche in relazione all’art. 93 l. fall. e all’art. 2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.,sul rilievo che, non avendo il Tribunale posto in dubbio la data certa anteriore al fallimento della dichiarazione confessoria del 5.1.2018, lo stesso avrebbe comunque errato nel ritenere che tale dichiarazione non avessevalore di prova piena, quanto alla ricognizione del debito oggetto di domanda di insinuazione al passivo, in ragione della posizione di terzietà assunta dal curatore; osserva il ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto mal governo delle norme sul riconoscimento del debito e sull’inversione dell’onere della prova perché, il curatore, quale destinatario del riconoscimento del debito, sarebbe stato dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, spettando invece allo stesso provare che il rapporto non era mai sorto ovvero si era estinto; -con il terzo motivo è stata dedotta, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2735 cod. civ. e dell’art. 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 93 l. fall. e all’art.2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e nullità del processo e del decreto per omessavalutazione delle prove, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e omesso esame di un documento decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che, anche volendo accedere alla diversa tesi che il riconoscimento compiuto dal fallito non rivestiva, mai, nei confronti del curatore, valore confessorio né valenza di piena prova, con conseguente degrado a valore di prova liberamente apprezzabile, il Tribunale sarebbe comunque incorso in errore perché avrebbe completamente omesso di esaminare il riconoscimento come prova; -il secondo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame delle altre due censure; -rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità(cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020; Sez. 1, Sentenza n. 39123 del 09/12/2021; Sez. 1 , Ordinanza n. 9929 del 20/04/2018 ); - com'è noto, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi , con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass.20/12/2016, n. 26334; Cass. 15/05/2009, n. 11332); così inquadrata la natura giuridica della ricognizione di debito, non v'è ragione di sorta per ritenere, in caso di fallimento dell'autore della ricognizione, senz'altro inopponibile al curatore fallimentare l'effetto giuridico discendente dalla medesima, dovendosi affermare, invece, che l'esistenza del rapporto fondamentale si dovrà presumeresalva la prova, di cui è ovviamente onerato proprio il curatore,dell'inesistenza o dell'invalidità dello stesso; del resto, in tema di assegni bancari - pacificamente equiparati dalla giurisprudenza nei rapporti tra traente e prenditore ad una promessa di pagamento (Cass. 29/09/2011, n. 19929) - non si è mai dubitato che il possessore del titolo possa ottenere l'ammissione al passivo fallimentare del credito di importo corrispondente a quello dei titoli, in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante a norma dell'art. 1988 c.c., fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria (già a partire da Cass.11/11/1981, n. 5972); -nel caso di specie , il T ribunale ha dunque errato nel ritenere non rilevante, a fini probatori, il riconoscimento del debito del 5 gennaio 2018 , nonostante si trattasse di attopacificamente aventedata certa ex art. 2704 c.c. anteriore alla dichiarazione di fallimento; - a l contrario spettava al curatore, terzo sicuramente ai fini dell'opponibilità delle scritture sottoscritte dal fallito, ma successore ex lege del medesimo nella gestione di tutti i suoi pregressi rapporti obbligatori, dimostrare l'assenza o l'invalidità del rapporto fondamentale, in modo da superare la ridetta presunzione discendente dall'art. 1988 c.c.; -consegue pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Viterbo, che, in diversa composizione, dovrà rileggere la vicenda processuale sopra ricordata applicando i principi di diritto qui di nuovo riaffermati; P.Q.M. accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di
Decreto Cassazione n. 03722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris