Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45618/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che - nell'interesse del ricorrente - si è riportata ai motivi di impugnazione e ha insiste per l'accoglimento degli stessi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16 settembre 2022 la Corte di appello di Firenze, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 17 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Pisa ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (limitatamente ai fatti di cui al capo B., punti 1, c., d., e. della rubrica), quale amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo, in relazione alla condotta descritta al capo B., n. 1, sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, evidenziando come la Corte territoriale avrebbe argomentato in maniera apodittica in ordine alla effettiva disponibilità in capo alla fallita e all'imputato dei beni in discorso, segnatamente della somma di euro 179.810,96 (fondata su una mera presunzione, non constando alcun saldo di cassa), in particolare attribuendo rilevanza alle risultanze contabili nonostante quanto esposto a confutazione della correttezza di esse da parte del consulente di parte rag.

Martorana (disattese senza argomentare), travisando le prove (la relazione del curatore e le sue dichiarazioni in dibattimento, da cui si trarrebbe che egli ha ritenuto conforme al dato reale la ricostruzione del rag.

Martorana; la «situazione contabile redatta» da quest'ultimo; le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto pure del lasso temporale in cui il Ciampi è stato ritenuto amministratore di fatto della fallita; omettendo di considerare la lettera raccomandata del 10 febbraio 2010, che minerebbe l'attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]).

2.2. Con il secondo motivo, in relazione alla condotta descritta al capo B., lett. e., sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, evidenziando come anche l'affermazione di responsabilità relativa alle giacenze di magazzino meriti il medesimo ordine di censure già esposte.

La Corte di appello avrebbe acriticamente riproposto le argomentazioni del Tribunale, rendendo una motivazione apparente, in particolare fondando la responsabilità del Ciampi sul valore del magazzino (circa euro 100.0(10) e tuttavia ignorando l'assenza di un dato contabile (non avendo il curatore fatto riferimento al libro degli inventari) la ricostruzione del consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo, in relazione alla condotta descritta al capo B., lett. c., sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in quanto il Giudice distrettuale, finendo col rendere una motivazione apparente, avrebbe erroneamente affermato che dalle dichiarazioni del curatore si trae che i crediti in discorso siano maturati nel periodo in cui la società era di fatto amministrata dal Ciampi, cui erano riconducibili le società in favore delle quali risultano alcuni prelievi, dati che non emergono invece da quanto rassegnato dallo stesso curatore (che anzi deporrebbe in senso contrario).2.4.

Con il quarto motivo, in relazione alla condotta descritta al capo B., lett. d., sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, assumendo che - alla luce degli elementi di prova indicati nel quarto motivo di appello (dichiarazioni del curatore e della dott. [OSCURATO:PERSONA], consulenza redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]), da cui emergeva che il Ciampi prestava stabilmente attività all'interno della fallita e che la sua remunerazione, adeguata e proporzionata, aveva luogo «in regime libero professionale attraverso la fatturazione dei compensi per mezzo delle società MC Consulting e Sc.

GO s.r.I unipersonale» - la motivazione non sarebbe congrua, anche in relazione alla prospettata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, non potendo rilevare - sulla scorta dei detti elementi - l'assenza di una delibera autorizzativa (neppure necessaria nella specie) o di un sottostante contratto di consulenza. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e il terzo motivo di ricorso sono fondati, nei termini di seguito chiariti; sono inammissibili le rimanenti censure.

1. Il primo motivo, relativo al fatto di cui al capo B., n. 1, è fondato.

Con l'atto di appello ci si era doluti dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per la distrazione del saldo di cassa, adducendo a sostegno il difetto dell'effettività di tale posta contabile e ciò sulla scorta dell'inattendibilità delle scritture (poiché non più aggiornate) e dei dati esposti - sulla scorta della documentazione contabile messa a disposizione dal curatore - dal consulente della difesa (dati analiticamente esposti con il medesimo atto di impugnazione).

Tale allegazione non trova confutazione nella sentenza impugnata che deve, pertanto, essere annullata con rinvio in ordine al fatto in discorso.

2. Il secondo motivo, inerente alla distrazione delle giacenze di magazzino descritta al capo B., lett. e., è inammissibile.

La Corte di appello - condividendo espressamente quanto ritenuto al riguardo dal Tribunale - ha rappresentato non solo che è stato lo stesso Ciampi a dare conto dell'esistenza di giacenze di magazzino (indicandone il valore in euro 100.000) ma anche che i testimoni hanno riferito del concreto svuotamento di esso.

Si tratta di una motivazione congrua e logica con la quale il ricorso non si è confrontato compiutamente, avendo a ben vedere reiterato le censure sollevate con l'atto di appello, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento degli elementi di prova ritenuti decisivi dai Giudici di merito, come esposto distinti dal dato contabile e, tuttavia, considerati in maniera non certo illogica dimostrativi della sussistenza di giacenze non rinvenute dal curatore.

3. Il terzo motivo, attinente alla condotta distrattiva di cui al capo B., lett. c., è fondato.

Con l'atto di appello si era prospettato che la posta contabile dalla quale si è tratta la distrazione in discorso fosse sorta in relazione ad operazioni compiute prima del periodo in cui l'imputato è stato ritenuto amministratore di fatto, ad eccezione di un importo limitato (di poco superiore a euro 6.000) rispetto al quale - sulla scorta di quanto rassegnato dal consulente di parte - la difesa aveva pure mosso doglianze.

Al riguardo la sentenza impugnata è del tutto assertiva, poiché si è limitata a disattendere il gravame facendo rimando a quanto rassegnato dal curatore, senza specificarlo in alcun modo; e deve essere annullata in parte qua.

4. Il quarto motivo, relativo alla distrazione di cui al capo B., lett. d., è inammissibile.

La Corte di merito, oltre alla dissimulazione contabile della causale (come «anticipo a fornitori»), ha esposto che le somme in discorso sono state esatte dall'imputato quali compensi non deliberati e privi di base contrattuale: dunque, la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta distrattiva è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 - 01) e non può dirsi compiutamente censurata dal ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze limitatamente ai fatti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che - nell'interesse del ricorrente - si è riportata ai motivi di impugnazione e ha insiste per l'accoglimento degli stessi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 settembre 2022 la Corte di appello di Firenze, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 17 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Pisa ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (limitatamente ai fatti di cui al capo B., punti 1, c., d., e. della rubrica), quale amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, in relazione alla condotta descritta al capo B., n. 1, sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, evidenziando come la Corte territoriale avrebbe argomentato in maniera apodittica in ordine alla effettiva disponibilità in capo alla fallita e all'imputato dei beni in discorso, segnatamente della somma di euro 179.810,96 (fondata su una mera presunzione, non constando alcun saldo di cassa), in particolare attribuendo rilevanza alle risultanze contabili nonostante quanto esposto a confutazione della correttezza di esse da parte del consulente di parte rag. Martorana (disattese senza argomentare), travisando le prove (la relazione del curatore e le sue dichiarazioni in dibattimento, da cui si trarrebbe che egli ha ritenuto conforme al dato reale la ricostruzione del rag. Martorana; la «situazione contabile redatta» da quest'ultimo; le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto pure del lasso temporale in cui il Ciampi è stato ritenuto amministratore di fatto della fallita; omettendo di considerare la lettera raccomandata del 10 febbraio 2010, che minerebbe l'attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo motivo, in relazione alla condotta descritta al capo B., lett. e., sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, evidenziando come anche l'affermazione di responsabilità relativa alle giacenze di magazzino meriti il medesimo ordine di censure già esposte. La Corte di appello avrebbe acriticamente riproposto le argomentazioni del Tribunale, rendendo una motivazione apparente, in particolare fondando la responsabilità del Ciampi sul valore del magazzino (circa euro 100.0(10) e tuttavia ignorando l'assenza di un dato contabile (non avendo il curatore fatto riferimento al libro degli inventari) la ricostruzione del consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, in relazione alla condotta descritta al capo B., lett. c., sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in quanto il Giudice distrettuale, finendo col rendere una motivazione apparente, avrebbe erroneamente affermato che dalle dichiarazioni del curatore si trae che i crediti in discorso siano maturati nel periodo in cui la società era di fatto amministrata dal Ciampi, cui erano riconducibili le società in favore delle quali risultano alcuni prelievi, dati che non emergono invece da quanto rassegnato dallo stesso curatore (che anzi deporrebbe in senso contrario).2.4. Con il quarto motivo, in relazione alla condotta descritta al capo B., lett. d., sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, assumendo che - alla luce degli elementi di prova indicati nel quarto motivo di appello (dichiarazioni del curatore e della dott. [OSCURATO:PERSONA], consulenza redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]), da cui emergeva che il Ciampi prestava stabilmente attività all'interno della fallita e che la sua remunerazione, adeguata e proporzionata, aveva luogo «in regime libero professionale attraverso la fatturazione dei compensi per mezzo delle società MC Consulting e Sc. GO s.r.I unipersonale» - la motivazione non sarebbe congrua, anche in relazione alla prospettata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, non potendo rilevare - sulla scorta dei detti elementi - l'assenza di una delibera autorizzativa (neppure necessaria nella specie) o di un sottostante contratto di consulenza. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e il terzo motivo di ricorso sono fondati, nei termini di seguito chiariti; sono inammissibili le rimanenti censure. 1. Il primo motivo, relativo al fatto di cui al capo B., n. 1, è fondato. Con l'atto di appello ci si era doluti dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per la distrazione del saldo di cassa, adducendo a sostegno il difetto dell'effettività di tale posta contabile e ciò sulla scorta dell'inattendibilità delle scritture (poiché non più aggiornate) e dei dati esposti - sulla scorta della documentazione contabile messa a disposizione dal curatore - dal consulente della difesa (dati analiticamente esposti con il medesimo atto di impugnazione). Tale allegazione non trova confutazione nella sentenza impugnata che deve, pertanto, essere annullata con rinvio in ordine al fatto in discorso. 2. Il secondo motivo, inerente alla distrazione delle giacenze di magazzino descritta al capo B., lett. e., è inammissibile. La Corte di appello - condividendo espressamente quanto ritenuto al riguardo dal Tribunale - ha rappresentato non solo che è stato lo stesso Ciampi a dare conto dell'esistenza di giacenze di magazzino (indicandone il valore in euro 100.000) ma anche che i testimoni hanno riferito del concreto svuotamento di esso. Si tratta di una motivazione congrua e logica con la quale il ricorso non si è confrontato compiutamente, avendo a ben vedere reiterato le censure sollevate con l'atto di appello, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento degli elementi di prova ritenuti decisivi dai Giudici di merito, come esposto distinti dal dato contabile e, tuttavia, considerati in maniera non certo illogica dimostrativi della sussistenza di giacenze non rinvenute dal curatore. 3. Il terzo motivo, attinente alla condotta distrattiva di cui al capo B., lett. c., è fondato. Con l'atto di appello si era prospettato che la posta contabile dalla quale si è tratta la distrazione in discorso fosse sorta in relazione ad operazioni compiute prima del periodo in cui l'imputato è stato ritenuto amministratore di fatto, ad eccezione di un importo limitato (di poco superiore a euro 6.000) rispetto al quale - sulla scorta di quanto rassegnato dal consulente di parte - la difesa aveva pure mosso doglianze. Al riguardo la sentenza impugnata è del tutto assertiva, poiché si è limitata a disattendere il gravame facendo rimando a quanto rassegnato dal curatore, senza specificarlo in alcun modo; e deve essere annullata in parte qua. 4. Il quarto motivo, relativo alla distrazione di cui al capo B., lett. d., è inammissibile. La Corte di merito, oltre alla dissimulazione contabile della causale (come «anticipo a fornitori»), ha esposto che le somme in discorso sono state esatte dall'imputato quali compensi non deliberati e privi di base contrattuale: dunque, la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta distrattiva è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 - 01) e non può dirsi compiutamente censurata dal ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze limitatamente ai fatti
Sentenza Cassazione n. 45618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris