CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a SARNO il 05/10/1989 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è ripetitivo, giacché l'analoga eccezione, formulata con l'atto di appello, aveva già trovato risposta a pg. 6, essendosi adeguatamente evidenziato in motivazione come, brandendo il martello, l'imputato avesse già ottenuto la sopraffazione psicologica della persona offesa; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi, rispettivamente, all'omessa esclusione della recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sono a loro volta formulati in termini meramente riproduttivi di doglianze già sottoposte all'esame della Corte territoriale e da questa congruamente smentite (pag. 6, ove si rileva come la recidiva non possa essere esclusa sia alla luce del certificato penale in atti, sia in considerazione delle allarmanti modalità di commissione delle reiterate condotte, di talché non risulta possibile concedere le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M