Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19509/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sentae difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroSOCIETA' di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legalerappresentante pro tempore,COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco protempore,Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026LANDOLFI MICHELE – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Napoli dei 17.2/21.3.2022.Udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto notificato in data 22.6.2011 la “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diAmalia Lombardi e di [OSCURATO:PERSONA]”, società di professionisti, citavaa comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'ingegner AntonioRomano (cfr. ricorso, pagg. 1 - 2).Esponeva che aveva eseguito per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai finidella partecipazione al bando regionale finalizzato alla valorizzazione dei centristorici, progettazione, per il valore complessivo di euro 1.498.936,31, afferentealla legge della Regione Campania n. 26/2002.Esponeva che l'incarico era stato ad essa attrice conferito in difetto di con-venzione e di copertura finanziaria, sicché il rapporto e conseguentemente l'ob-bligazione di pagamento delle competenze maturate, pari ad euro 109.601,83,erano da ascrivere al convenuto, attesa la sua qualità di responsabile dell'areatecnica del Comune e di R.U.P.Chiedeva quindi che il convenuto fosse condannato a corrisponderle l'importodi euro 109.601,83, con accessori e spese.2.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026Chiedeva, previamente, autorizzarsi la chiamata in causa del Comune di GioiaSannitica e di [OSCURATO:PERSONA].Nel merito, instava per il rigetto dell'avversa istanza.3.

Si costituiva unicamente [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], “as-sumendo la nullità della chiamata in causa poiché effettuata nei confronti deglieredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio dello scomparsodott. [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 2).4.

Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 624/2017 il Tribunale– dichiarata la contumacia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – accoglieva la do-manda attorea e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'acco-mandita attrice la somma di euro 48.980,47, oltre i.v.a., cassa ed interessi;rigettava la domanda di manleva ex art. 2041 cod. civ. esperita da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; accoglieva la domanda dimanleva ex art. 2041 cod. civ. esperita da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delComune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannava il Comune a pagare adAntonio Romano la somma di euro 48.980,47, oltre i.v.a., cassa ed interessi;regolava le spese di lite e di c.t.u.5.

La “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA], eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva inragione della rinuncia all'eredità di [OSCURATO:PERSONA].5.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva altresì separato appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s.Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026Resistevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].6.

Riuntiti i gravami, con sentenza dei 17.2/21.3.2022 la Corte di Napoli ri-gettava e l'appello principale della “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. e l'appello prin-cipale di [OSCURATO:PERSONA]; accoglieva l'appello incidentale del Comune di GioiaSannitica e, per l'effetto, rigettava la domanda ex art. 2041 cod. civ. spiegatada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune; peraltro, compensava integral-mente le spese del doppio grado nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA].Premetteva la Corte di Napoli, per quel che qui rileva ovvero in ordine all'ap-pello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – segnatamente in ordine aimotivi con i quali l'Ente territoriale aveva lamentato l'accoglimento nei suoi con-fronti della domanda ex art. 2041 cod. civ. di [OSCURATO:PERSONA] – che l' “esclu-sione della riferibilità all'ente degli effetti dell'attività contrattuale condotta inviolazione delle regole contabili [comporta] una vera e propria frattura o scis-sione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra l'agente e la [OSCURATO:PERSONA]” (così sentenza d'appello, pag. 13).Indi evidenziava che l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento neiconfronti della P.A. da parte del funzionario sottrattosi all'osservanza delle pro-cedure prescritte per l'impegno di spesa fuori bilancio determinerebbe l'elusionedella “ratio” della disciplina prefigurante la responsabilità esclusiva del mede-simo funzionario (cfr. sentenza d'appello, pag. 13).Evidenziava comunque ‒ la Corte d'appello – che l'ingegner Romano, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell'obbligo di stipulazione dei contratti in forma scrittanonché in violazione dell'art. 191 T.U.E.L., aveva con propria determina affidatodirettamente alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. l'incarico di predisporre gli attitutti necessari ai fini della partecipazione al bando, ivi compresa la predisposi-Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026zione del programma di valorizzazione, programma che era stato portato a ter-mine il 26.9.2003, allorché il Consiglio Comunale aveva fatto luogo alla sua ap-provazione (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).Evidenziava pertanto che l'ingegner Romano, da un canto, aveva operato aldi là dei limiti della delega ricevuta in data 20.9.2003 dalla Giunta comunale, e,d'altro canto, si era nell'esercizio delle sue funzioni sottratto agli obblighi di im-parzialità e buona amministrazione (cfr. sentenza d'appello, pagg. 14 - 15).Evidenziava infine che nella specie non ricorreva “una situazione di sommaurgenza”, ravvisabile unicamente nei casi in cui non è consentito alcun indugioovvero nei casi che richiedono l'adozione di misure non dilazionabili (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 15).7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiestosulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anchein ordine alle spese di lite.La “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]”, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed AlessandroLandolfi non hanno svolto difese.8.

Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE9.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2729cod. civ.Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Napoli, gli atti di causaforniscono riscontro dei “dati puntuali ai quali riferire l'urgenza” e danno ragioneNumero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026al contempo “della intrinseca contraddittorietà ed erroneità della motivazione”Data pubblicazione 12/06/2026(così ricorso, pag. 5).Deduce segnatamente che sia nella delibera di incarico, n. 135 del 20.9.2003,sia nella delibera di approvazione, n. 140 del 26.9.2003, si dà conto dell'imme-diata necessità della progettazione, “essendo in scadenza alla data del 30.9.2003 il bando regionale” (così ricorso, pag. 6).Deduce quindi che l'impugnato dictum è inficiato da intrinseca contradditto-rietà, siccome, da un lato, riferisce espressamente dei tempi serrati ai fini dellarealizzazione del progetto definitivo del programma di valorizzazione e, dall'al-tro, assume l'insussistenza dell'urgenza (cfr. ricorso, pag. 6).10.

Il primo motivo di ricorso è, alla stregua di plurime ragioni, inammissibile.11.

Per un verso, il ricorrente non ha debitamente ottemperato all'onere dell'“autosufficienza” con riferimento alle delibere in data 20.9.2003 ed in data26.9.2003 della Giunta municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. Sez.Un. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34469 (Rv. 656488 - 01); Cass. (ord.) 1.7.2021, n. 18695).Propriamente, il ricorrente si è limitato a riprodurre uno stralcio del testo delladelibera del 20.9.2003.Per altro verso, il ricorrente sollecita il riesame di circostanze di “fatto”.Cosicché sovviene l'insegnamento a tenor del quale con il ricorso per cassa-zione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzionedella fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accerta-menti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr.Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; cfr. Cass. Sez.

Un. 27.12.2019, n.34476 (Rv. 656492 - 03), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione diNumero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattoData pubblicazione 12/06/2026decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito).Per altro verso ancora, il ricorrente prefigura - ingiustificatamente - la con-traddittorietà della motivazione dell'impugnato dictum.Cosicché sovviene l'insegnamento a tenor del quale, nel vigore del nuovotesto dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell'ipotesi del “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente senza dubbio nel casode quo ‒ non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione dellasentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti,non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione soprav-viva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art.360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).12.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applica-zione dell'art. 194 d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 2041 e 2697 cod. civ.Premette che la Corte di Napoli, in sede di accoglimento dell'appello inciden-tale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha assunto che “non vi fosse alcun ricono-scimento della utilità dell'opera da parte dell'Ente (comunale)” (così ricorso,pag. 7).Indi deduce che, nondimeno, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimitàhanno puntualizzato che “il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisitodell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A.” (cfr. ricorso, pag. 7), sicchéchi agisce ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'oneredi provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, “senza che l'ente pubblico possaopporre il mancato riconoscimento dello stesso” (così ricorso, pag. 8).Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026Deduce altresì che la Corte costituzionale con la sentenza n. 446/1995 haammesso che il funzionario “può esercitare l'azione ex art. 2041 cod. civ. versol'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito” (così ricorso, pag. 7).Deduce dunque che “sono presenti in atti i dati utili ai quali riferire conoscenzae utilizzazione dell'opera progettuale da parte dell'Ente” (così ricorso, pag. 8).13.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.14.

Senza dubbio le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che ilriconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'a-zione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivodell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato ricono-scimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchi-mento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchi-mento imposto” (cfr. Cass. Sez.

Un. 26.5.2015, n. 10798 (Rv. 635369-01);Cass. (ord.) 27.5.2024, n. 14735).E tuttavia il rilievo motivazionale dell'impugnato dictum che il ricorrente cen-sura, va ascritto alla valutazione, di ampio spettro, alla cui stregua la Corted'appello ha opinato per l'insussistenza di circostanze qualificabili di “sommaurgenza”, valutazione nel cui àmbito – la Corte distrettuale ‒ ha dato atto altresìdella “mancanza di un riconoscimento formale da parte dell'ente, consentitodall'art. 194 TUEL, I comma, lett. e)” e di una “inequivoca espressione da partedegli organi, a ciò deputati, di un giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilitàconseguite” (così sentenza d'appello, pag.

15. La citata disposizione del T.U.E.L.prevede che “con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o condiversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali ricono-scono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (…); e) acquisizione diNumero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”).Più esattamente, il riferito rilievo motivazionale è da correlare all'elaborazionedi questa Corte a tenor della quale, in tema di assunzione di obbligazioni daparte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previocontratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dellostesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapportoobbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratoreo il funzionario inadempiente che l'abbia consentita.

Cosicché, potendo il terzointeressato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elementodella sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento neiconfronti dell'ente locale, che - [tuttavia] - può soltanto riconoscere “a poste-riori”, ex art. 194 d.lgs. n. 267/2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimentopuntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio (cfr. Cass. (ord.)21.11.2018, n. 30109, ove si soggiunge che tale riconoscimento deve avvenireespressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non puòessere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi delloente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in or-dine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestioneeconomico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative.

Più di recente,nello stesso senso, cfr. Cass. (ord.) 14.5.2025, n. 12943).In questi termini il motivo non si correla, non si confronta in maniera com-piuta con la “ratio in parte qua decidendi”.Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/202615.

In ogni caso, il ricorrente con la censura formulata - infine - con il mezzoData pubblicazione 12/06/2026in disamina si duole, in fondo, per l'omessa valutazione degli asseriti probatoririscontri del riconoscimento dell'utilizzazione dell'opera progettuale.Segnatamente ha addotto che “l'Ente ha deliberato con il suo organo appro-vando il progetto e candidandolo al finanziamento come da delibera Giunta co-munale Comune di [OSCURATO:PERSONA] n. 140 del 26.09.03” (così ricorso, pag. 8).16.

E però allo scrutinio di una doglianza siffatta ostano plurime ragioni.In primo luogo, l'inottemperanza all'onere dell' “autosufficienza”: si è antici-pato che il ricorrente non ha provveduto a riprodurre il testo della delibera n.140 del 26.9.2003.In secondo luogo, gli insegnamenti n. 29404/2017 e n. 34476/2019 già citati.Nonché l'insegnamento per cui l'omesso esame di elementi istruttori non inte-gra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora – è il casodi specie ‒ il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in con-siderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; cfr., altresì, Cass.10.6.2016, n. 11892).17.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. edell'art. 194 d.lgs. n. 267/2000 con riferimento all'art. 132, 2° co., n. 4, cod.proc. civ.Deduce che la Corte di Napoli “ha omesso di considerare il fatto storico dellapresenza in atti delle deliberazioni di incarico (…), degli atti progettuali, dellaloro trasmissione da parte dell'Ente alla Regione Campania per la candidaturadel finanziamento (…), delle missive (…) del 05.09.07 (…) del 26.03.10 (…)”(così ricorso, pag. 9).Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/202618.

Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.19.

Il ricorrente si duole per l'omessa considerazione di esiti istruttori.Cosicché nel senso dell'inammissibilità soccorrono le indicazioni giurispruden-ziali già menzionate in sede di disamina dei mezzi precedenti (il riferimento,peraltro, è a Cass. n. 27415/2018 e Cass. n. 29404/2017).Tanto ovviamente ferma l'inottemperanza all'onere dell' “autosufficienza” chepur in parte qua esplica valenza.20.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statui-zione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta.Si è anticipato che le controparti sono rimaste intimate.21.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 13 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentae difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroSOCIETA' di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legalerappresentante pro tempore,COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco protempore,Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026LANDOLFI MICHELE – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Napoli dei 17.2/21.3.2022.Udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 22.6.2011 la “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diAmalia Lombardi e di [OSCURATO:PERSONA]”, società di professionisti, citavaa comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'ingegner AntonioRomano (cfr. ricorso, pagg. 1 - 2).Esponeva che aveva eseguito per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai finidella partecipazione al bando regionale finalizzato alla valorizzazione dei centristorici, progettazione, per il valore complessivo di euro 1.498.936,31, afferentealla legge della Regione Campania n. 26/2002.Esponeva che l'incarico era stato ad essa attrice conferito in difetto di con-venzione e di copertura finanziaria, sicché il rapporto e conseguentemente l'ob-bligazione di pagamento delle competenze maturate, pari ad euro 109.601,83,erano da ascrivere al convenuto, attesa la sua qualità di responsabile dell'areatecnica del Comune e di R.U.P.Chiedeva quindi che il convenuto fosse condannato a corrisponderle l'importodi euro 109.601,83, con accessori e spese.2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026Chiedeva, previamente, autorizzarsi la chiamata in causa del Comune di GioiaSannitica e di [OSCURATO:PERSONA].Nel merito, instava per il rigetto dell'avversa istanza.3. Si costituiva unicamente [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], “as-sumendo la nullità della chiamata in causa poiché effettuata nei confronti deglieredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio dello scomparsodott. [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 2).4. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 624/2017 il Tribunale– dichiarata la contumacia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – accoglieva la do-manda attorea e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'acco-mandita attrice la somma di euro 48.980,47, oltre i.v.a., cassa ed interessi;rigettava la domanda di manleva ex art. 2041 cod. civ. esperita da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; accoglieva la domanda dimanleva ex art. 2041 cod. civ. esperita da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delComune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannava il Comune a pagare adAntonio Romano la somma di euro 48.980,47, oltre i.v.a., cassa ed interessi;regolava le spese di lite e di c.t.u.5. La “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA], eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva inragione della rinuncia all'eredità di [OSCURATO:PERSONA].5.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva altresì separato appello.Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s.Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026Resistevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].6. Riuntiti i gravami, con sentenza dei 17.2/21.3.2022 la Corte di Napoli ri-gettava e l'appello principale della “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. e l'appello prin-cipale di [OSCURATO:PERSONA]; accoglieva l'appello incidentale del Comune di GioiaSannitica e, per l'effetto, rigettava la domanda ex art. 2041 cod. civ. spiegatada [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune; peraltro, compensava integral-mente le spese del doppio grado nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA].Premetteva la Corte di Napoli, per quel che qui rileva ovvero in ordine all'ap-pello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – segnatamente in ordine aimotivi con i quali l'Ente territoriale aveva lamentato l'accoglimento nei suoi con-fronti della domanda ex art. 2041 cod. civ. di [OSCURATO:PERSONA] – che l' “esclu-sione della riferibilità all'ente degli effetti dell'attività contrattuale condotta inviolazione delle regole contabili [comporta] una vera e propria frattura o scis-sione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra l'agente e la [OSCURATO:PERSONA]” (così sentenza d'appello, pag. 13).Indi evidenziava che l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento neiconfronti della P.A. da parte del funzionario sottrattosi all'osservanza delle pro-cedure prescritte per l'impegno di spesa fuori bilancio determinerebbe l'elusionedella “ratio” della disciplina prefigurante la responsabilità esclusiva del mede-simo funzionario (cfr. sentenza d'appello, pag. 13).Evidenziava comunque ‒ la Corte d'appello – che l'ingegner Romano, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell'obbligo di stipulazione dei contratti in forma scrittanonché in violazione dell'art. 191 T.U.E.L., aveva con propria determina affidatodirettamente alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. l'incarico di predisporre gli attitutti necessari ai fini della partecipazione al bando, ivi compresa la predisposi-Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026zione del programma di valorizzazione, programma che era stato portato a ter-mine il 26.9.2003, allorché il Consiglio Comunale aveva fatto luogo alla sua ap-provazione (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).Evidenziava pertanto che l'ingegner Romano, da un canto, aveva operato aldi là dei limiti della delega ricevuta in data 20.9.2003 dalla Giunta comunale, e,d'altro canto, si era nell'esercizio delle sue funzioni sottratto agli obblighi di im-parzialità e buona amministrazione (cfr. sentenza d'appello, pagg. 14 - 15).Evidenziava infine che nella specie non ricorreva “una situazione di sommaurgenza”, ravvisabile unicamente nei casi in cui non è consentito alcun indugioovvero nei casi che richiedono l'adozione di misure non dilazionabili (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 15).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiestosulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anchein ordine alle spese di lite.La “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]”, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed AlessandroLandolfi non hanno svolto difese.8. Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2729cod. civ.Deduce che, contrariamente all'assunto della Corte di Napoli, gli atti di causaforniscono riscontro dei “dati puntuali ai quali riferire l'urgenza” e danno ragioneNumero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026al contempo “della intrinseca contraddittorietà ed erroneità della motivazione”Data pubblicazione 12/06/2026(così ricorso, pag. 5).Deduce segnatamente che sia nella delibera di incarico, n. 135 del 20.9.2003,sia nella delibera di approvazione, n. 140 del 26.9.2003, si dà conto dell'imme-diata necessità della progettazione, “essendo in scadenza alla data del 30.9.2003 il bando regionale” (così ricorso, pag. 6).Deduce quindi che l'impugnato dictum è inficiato da intrinseca contradditto-rietà, siccome, da un lato, riferisce espressamente dei tempi serrati ai fini dellarealizzazione del progetto definitivo del programma di valorizzazione e, dall'al-tro, assume l'insussistenza dell'urgenza (cfr. ricorso, pag. 6).10. Il primo motivo di ricorso è, alla stregua di plurime ragioni, inammissibile.11. Per un verso, il ricorrente non ha debitamente ottemperato all'onere dell'“autosufficienza” con riferimento alle delibere in data 20.9.2003 ed in data26.9.2003 della Giunta municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. Sez.Un. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34469 (Rv. 656488 - 01); Cass. (ord.) 1.7.2021, n. 18695).Propriamente, il ricorrente si è limitato a riprodurre uno stralcio del testo delladelibera del 20.9.2003.Per altro verso, il ricorrente sollecita il riesame di circostanze di “fatto”.Cosicché sovviene l'insegnamento a tenor del quale con il ricorso per cassa-zione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzionedella fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accerta-menti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr.Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n.34476 (Rv. 656492 - 03), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione diNumero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattoData pubblicazione 12/06/2026decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito).Per altro verso ancora, il ricorrente prefigura - ingiustificatamente - la con-traddittorietà della motivazione dell'impugnato dictum.Cosicché sovviene l'insegnamento a tenor del quale, nel vigore del nuovotesto dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell'ipotesi del “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente senza dubbio nel casode quo ‒ non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione dellasentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti,non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione soprav-viva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art.360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applica-zione dell'art. 194 d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 2041 e 2697 cod. civ.Premette che la Corte di Napoli, in sede di accoglimento dell'appello inciden-tale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha assunto che “non vi fosse alcun ricono-scimento della utilità dell'opera da parte dell'Ente (comunale)” (così ricorso,pag. 7).Indi deduce che, nondimeno, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimitàhanno puntualizzato che “il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisitodell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A.” (cfr. ricorso, pag. 7), sicchéchi agisce ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'oneredi provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, “senza che l'ente pubblico possaopporre il mancato riconoscimento dello stesso” (così ricorso, pag. 8).Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026Deduce altresì che la Corte costituzionale con la sentenza n. 446/1995 haammesso che il funzionario “può esercitare l'azione ex art. 2041 cod. civ. versol'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito” (così ricorso, pag. 7).Deduce dunque che “sono presenti in atti i dati utili ai quali riferire conoscenzae utilizzazione dell'opera progettuale da parte dell'Ente” (così ricorso, pag. 8).13. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.14. Senza dubbio le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che ilriconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'a-zione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivodell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato ricono-scimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchi-mento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchi-mento imposto” (cfr. Cass. Sez. Un. 26.5.2015, n. 10798 (Rv. 635369-01);Cass. (ord.) 27.5.2024, n. 14735).E tuttavia il rilievo motivazionale dell'impugnato dictum che il ricorrente cen-sura, va ascritto alla valutazione, di ampio spettro, alla cui stregua la Corted'appello ha opinato per l'insussistenza di circostanze qualificabili di “sommaurgenza”, valutazione nel cui àmbito – la Corte distrettuale ‒ ha dato atto altresìdella “mancanza di un riconoscimento formale da parte dell'ente, consentitodall'art. 194 TUEL, I comma, lett. e)” e di una “inequivoca espressione da partedegli organi, a ciò deputati, di un giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilitàconseguite” (così sentenza d'appello, pag. 15. La citata disposizione del T.U.E.L.prevede che “con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o condiversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali ricono-scono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (…); e) acquisizione diNumero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/2026beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”).Più esattamente, il riferito rilievo motivazionale è da correlare all'elaborazionedi questa Corte a tenor della quale, in tema di assunzione di obbligazioni daparte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previocontratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dellostesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapportoobbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratoreo il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Cosicché, potendo il terzointeressato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elementodella sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento neiconfronti dell'ente locale, che - [tuttavia] - può soltanto riconoscere “a poste-riori”, ex art. 194 d.lgs. n. 267/2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimentopuntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio (cfr. Cass. (ord.)21.11.2018, n. 30109, ove si soggiunge che tale riconoscimento deve avvenireespressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non puòessere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi delloente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in or-dine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestioneeconomico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative. Più di recente,nello stesso senso, cfr. Cass. (ord.) 14.5.2025, n. 12943).In questi termini il motivo non si correla, non si confronta in maniera com-piuta con la “ratio in parte qua decidendi”.Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/202615. In ogni caso, il ricorrente con la censura formulata - infine - con il mezzoData pubblicazione 12/06/2026in disamina si duole, in fondo, per l'omessa valutazione degli asseriti probatoririscontri del riconoscimento dell'utilizzazione dell'opera progettuale.Segnatamente ha addotto che “l'Ente ha deliberato con il suo organo appro-vando il progetto e candidandolo al finanziamento come da delibera Giunta co-munale Comune di [OSCURATO:PERSONA] n. 140 del 26.09.03” (così ricorso, pag. 8).16. E però allo scrutinio di una doglianza siffatta ostano plurime ragioni.In primo luogo, l'inottemperanza all'onere dell' “autosufficienza”: si è antici-pato che il ricorrente non ha provveduto a riprodurre il testo della delibera n.140 del 26.9.2003.In secondo luogo, gli insegnamenti n. 29404/2017 e n. 34476/2019 già citati.Nonché l'insegnamento per cui l'omesso esame di elementi istruttori non inte-gra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora – è il casodi specie ‒ il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in con-siderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; cfr., altresì, Cass.10.6.2016, n. 11892).17. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. edell'art. 194 d.lgs. n. 267/2000 con riferimento all'art. 132, 2° co., n. 4, cod.proc. civ.Deduce che la Corte di Napoli “ha omesso di considerare il fatto storico dellapresenza in atti delle deliberazioni di incarico (…), degli atti progettuali, dellaloro trasmissione da parte dell'Ente alla Regione Campania per la candidaturadel finanziamento (…), delle missive (…) del 05.09.07 (…) del 26.03.10 (…)”(così ricorso, pag. 9).Numero registro generale 25273/2022Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 19509/2026Data pubblicazione 12/06/202618. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.19. Il ricorrente si duole per l'omessa considerazione di esiti istruttori.Cosicché nel senso dell'inammissibilità soccorrono le indicazioni giurispruden-ziali già menzionate in sede di disamina dei mezzi precedenti (il riferimento,peraltro, è a Cass. n. 27415/2018 e Cass. n. 29404/2017).Tanto ovviamente ferma l'inottemperanza all'onere dell' “autosufficienza” chepur in parte qua esplica valenza.20. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statui-zione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta.Si è anticipato che le controparti sono rimaste intimate.21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 13 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 19509/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris