CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA g4k? T So 33/.13 pmfrst, ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del /legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Cardinal de Luca, 10 - ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 339/31/11, depositata il 19 dicembre 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la Moccia industria s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 19 dicembre 2011, che, in accoglimento dei riuniti appelli erariali, ha respinto i suoi ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese dagli anni 2003 e 2004 e recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi l'Ufficio aveva disconosciuto la deduzione di costi e la detrazione della relativa i.v.a. relativi all'esecuzione cii un contratto di service intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unico socio della società contribuente; - il giudice di appello ha accolto i gravami erariali ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio che aveva ritenuto inerenti i costi derivanti da tale contratto - e, in quanto tali, deducibili - solo in misura ridotta rispetto a quella contabilizzata dalla contribuente; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia l'insufficiente motivazione c ;ira, 44/n. aireenda fatto controverso decisivo del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che alcune prestazioni del contratto di service erano state di interesse esclusivo della società controllante e, quindi, non fiscalmente deducibili dalla controllata; - il motivo è infondato; - il giudice di appello, all'esito di un esame del contratto di service condotto anche con riferimento alle sua singole clausole, ha ritenuto che (alcune) delle prestazioni ivi indicate non fossero inerenti, in quanto relative ad "un complesso di attività immateriali che si sostanziano nella direzione e nel controllo della società madre" e, dunque, nelle attività tipiche esercitate da una società madre su un soggetto controllato in via totalitaria; - pertanto, esclude che tali prestazioni fossero riconducibili al perseguimento dell'oggetto sociale della contribuente; - una siffatta motivazione consente di individuare l'iter logico-giuridico seguito e di apprezzarne l'assenza di vizi sotto il profilo dell'adeguatezza e della coerenza logico-formale, per cui si sottrae alla censura formulata; - con il secondo motivo la società deduce, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Commissione regionale riconosciuto solo parzialmente la deducibilità dei costi sostenuti in esecuzione del menzionato contratto di service in ragione del suo carattere illecito, in quanto ritenuto strumentale all'elusione fiscale, benché l'Amministrazione finanziaria, sia con gli avvisi di accertamento, sia con gli atti di appello, avesse posto a fondamento dei rilievi operati unicamente l'antieconomicità della condotta della contribuente; - con il terzo 'motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, e dei principi generali in tema di motivazione degli atti amministrativi per aver il giudice di appello accolto i gravami dell'Ufficio sulla base di elementi di fatto di diritto non contestati con gli avvisi di accertamento; - i motivi esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto poggiano entrambi su un assunto, consistente nel fatto che con gli appelli interposti l'Ufficio avesse posto a fondamento della legittimità degli atti impositivi unicamente l'antieconomicità della condotta della società, che risulta inequivocabilmente smentito dalla sentenza, la quale evidenzia ripetutamente che il disconoscimento dei costi operati da parte dell'Amministrazione finanziaria è basato sulla non inerenza degli stessi; - con il quarto motivo la società lamenta l'omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo del giudizio, in relazione alla mancata valutazione delle prestazioni previste nel contratto di service, idonee a consentire una valutazione di congruità del corrispettivo pattuito; - il motivo è infondato;- la sentenza giunge alla conclusione della non inerenza dei costi disconosciuti dall'ufficio all'esito dell'esame complessivo del contratto di service, riferendo «che in effetti esso, piuttosto che prevedere prestazioni direttamente inerenti l'oggetto della attività della impresa della società contribuente appellata (dipendente), riguarda un complesso di attività immateriali che si sostanziano nella direzioni (sic) e nel controllo della società madre»; - evidenzia, in particolare, i singoli punti del contratto in relazione ai quali difetterebbe il requisito dell'inerenza; - la decisione risulta, dunque, aver preso in esame il documento contrattuale invocato e le relative pattuizioni, escludendo, almeno per una parte di esse, l'inerenza all'attività di impresa esercitata dalla contribuente; - sotto altro aspetto, la censura si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate, dalla Commissione regionale che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass.28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - con l'ultimo motivo la ricorrente critica la sentenza impugnata, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sulla questione relativa alla disconosciuta detrazione dell'Iva assolta nell'anno 2004; - il motivo è infondato, in quanto la Commissione regionale ha riconosciuto la fondatezza del recupero erariale in esame nella parte in cui ha affermato che «le pretese dell'agenzia, così come contestata negli avvisi di accertamento, sono dunque fondate sia per l'anno 2003 che consequenzialmente per l'anno 2004» (pag. 4); - in tal modo, si è espressamente pronunciata sulla specifica questione sollevata alla contribuente;- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processualii secondo il criterio della soccombenzai due si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza