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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22521/2026

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i appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motividi ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 6 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per essersi impossessata di tre borse in pellemarca Chanel, sottraendole ad [OSCURATO:PERSONA]Addio le deteneva nella propriaabitazione.2.

L’imputata ha presentato ricorso avverso detta decisione, con il ministerodel proprio difensore di fiducia.2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale,perché la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello per l’imputatasarebbe stata effettuata presso il difensore di fiducia e non già personalmente aCristiana [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultima avesse eletto un domicilio idoneo e senzaaver prima tentato la notifica al domicilio eletto.In particolare, la ricorrente assume che vi sarebbe stata un’omessa notificadel decreto di citazione introduttivo del giudizio di appello, con conseguente nullità,assoluta e insanabile, della sentenza emessa all’esito dello stesso.2.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale avrebbe qualificatoil reato in contestazione all’imputata in termini di furto in abitazione, e non già difurto semplice, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, costituitaparte civile.In particolare, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, da un lato,avrebbe riportato le dichiarazioni della persona offesa, alla cui streguaquest’ultima non aveva rapporti intensi con l’imputata, e, dall’altro lato, nonavrebbe spiegato come mai quest’ultima potesse essere a conoscenza delle borsepresenti in casa della persona offesa e ancora, da un lato, avrebbe fatto leva sulledichiarazioni della persona offesa, in forza delle quali l’imputata si era presentatapresso la sua abitazione con una borsa grande e semipiena e, dall’altro lato, nonavrebbe spiegato come quest’ultima potesse essere stata utilizzata per contenerele borse sottratte.2.3.

Il terzo motivo di ricorso lamenta assenza di motivazione circa larichiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo di ricorso ⎯ che lamenta il vizio di omessa notificaall’imputata del decreto introduttivo del giudizio di appello, con conseguentenullità, assoluta e insanabile, della sentenza emessa a conclusione dello stesso ⎯è infondato.Va ricordato che la notifica del decreto di citazione al difensore invece che aldomicilio eletto determina una nullità a regime intermedio (cfr. Sez.

U, n. 119 del27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016;Zinzi, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez.4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, n. 42755 del24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434), come tale soggetta al regime di deducibilitàdi cui all’art. 182 cod. proc. pen. e che la nullità determinatasi si riverbera anchesulla sentenza di appello ex art. 185 cod. proc. pen.Va, altresì, ricordato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo,l'impugnazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione dellasua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiaratodall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordinealla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (cfr., ex plurimis,Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016,dep. 2017, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Rv. 255629; Sez. 6, n.34558 del 10/05/2012, Rv. 253276).Del resto, sebbene il richiamo al rapporto fiduciario che lega l'imputato al suodifensore non possa comportare un'acritica equiparazione della notificazioneeseguita presso il difensore alla notificazione che si sarebbe dovuta eseguirepresso il domicilio eletto, tale rapporto fiduciario rappresenta, tuttavia, un indiziodi effettiva conoscenza dell'atto (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014,Rv. 258775; Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, Rv. 249466; Sez. 1, n. 16002 del06/04/2006, Rv. 233615); indizio che incide inevitabilmente sul giudizio dieffettiva lesività della nullità della notificazione, imponendo al difensore cheeccepisce il vizio di allegare quali circostanze particolari abbiano, nel casoconcreto, ostacolato l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del suo assistito.

Lastessa giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, ha più volte precisato, inrelazione a varie fattispecie, la necessità della lesione concreta del diritto di difesaaffinché il vizio di nullità denunciato realmente sussista (cfr., ex plurimis, Sez. 6,n. 53720 del 25/09/2014, Rv. 262092; Sez. 6, n. 19080 del 28/01/2010, Rv.247362; Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Rv. 242668; Sez.5, n. 2071 del25/11/2008, dep. 2009, Rv. 242357), non potendosi, appunto, interpretare lenorme che garantiscono l'esercizio del diritto di difesa in senso puramente formale,ma in relazione alle finalità alle quali sono specificamente dirette (cfr. Sez. 5, n.2885 del 16/10/1998, dep. 1999, Rv. 212772).Ebbene, nel caso di specie, dagli atti processuali ⎯ che questa Corte ha potutovisionare in ragione dell’eccezione sollevata ⎯ risulta che la Corte di appello diNapoli, con ordinanza del 6 ottobre 2025, ha correttamente dichiarato la paleseinidoneità dell’elezione di domicilio effettuata da [OSCURATO:PERSONA], in quantorecante solo l’indicazione di “via Petrarca” in Napoli, senza alcun numero civico eha, conseguentemente, sempre in maniera corretta, ritenuto non viziata da nullitàla notifica effettuata al precedente difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],qualificando come mera irregolarità, priva di conseguenze giuridiche, l’indicazionenella notifica di tale difensore di fiducia quale domiciliatario, in virtù di unpregressa elezione di domicilio, e non già quale destinatario ex lege, ai sensidell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che la copia era stata,comunque, consegnata alla persona a cui era destinata.A ciò va aggiunto che la sostituta processuale di tale difensore di fiducia,all’udienza indicata, non produceva ulteriori atti che specificassero l’ubicazione deldomicilio dell’imputata, ma si limitava a chiedere che il processo fosse rinviato adaltra udienza.Inoltre, l’elezione di domicilio effettuata da [OSCURATO:PERSONA], in Napoli alla“via Petrarca”, non è stata rinvenuta negli atti processuali, né è stata prodottadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], allegandola al ricorso, o depositandola inudienza.La ricorrente, infine, ha omesso di indicare quale concreta lesione abbiasubito, mancando specificamente di allegare qualsivoglia elemento idoneo adimostrare che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario con il difensore,l'imputata sia rimasta all'oscuro della vocatio in ius.2.

Il secondo motivo di ricorso ⎯ che deduce manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ⎯ è generico eversato in fatto.La Corte di merito ha, infatti, affrontato il tema devoluto con l’appellomediante una motivazione congrua, rilevando che la diversa qualificazionegiuridica richiesta non poteva trovare accoglimento e osservando, da un lato, comela visita dell’imputata presso l’abitazione della persona offesa fosse strumentalealla commissione del furto in contestazione, atteso che l’impulso a commettere ilfatto non era insorto dopo l’ingresso nell’abitazione, ma preesisteva, comedimostrato dal fatto che l’imputata aveva portato con sé una borsa di grossedimensioni; e, dall’altro lato, che il consenso della persona offesa all’ingressonell’abitazione non poteva ritenersi validamente formato, poiché la stessa avevaammesso l’imputata in casa dopo essere stata indotta in errore sui motivi dellapresenza della borsa e a seguito delle insistenti richieste rivoltele dall’imputata.Ciò posto, a ben vedere, la ricorrente ⎯ insistendo sulla diversa qualificazione⎯ non si confronta con la motivazione offerta dai giudici di appello e, in ogni caso,sconfina nel merito.Riguardo all’approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accedeall’esegesi ⎯ fatta propria anche dalle Sezioni Unite ⎯ secondo cui, nel giudizio dilegittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle delgiudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che nonle compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez.

U, n.22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluseal Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenticonformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n.42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur aseguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).Di contro, la decisione della Corte distrettuale è giustificata in termini del tuttocoerenti con la giurisprudenza di questa Corte e sulla scorta dei dati di fatto cheemergono dalle sentenze di merito, dati che non consentono la predicatariqualificazione.Al riguardo, è opportuno solo ricordare come questa Corte abbiaripetutamente chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di furto inabitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un merocollegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento dellacosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis cod. pen., come novellato dall'art.2, secondo comma, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area dellapunibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato ilprofilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine dicommettere il reato, già richiesto dal previgente art. 625, comma 1, n. 1, cod.pen. (cfr. Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260225; Sez. 5, n.14868 del 15/12/2009, Franquillo, Rv. 246886).

Dunque, per la configurabilità delreato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzionenell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e nonmeramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia(cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/07/2023, Rombaldoni, Rv. 284090; Sez. 5, n. 21293del 01/04/2014, Licordairi, Rv. 260226).

Più in particolare, si è sottolineato, sottotale ultimo profilo, che la mera occasionalità della presenza all'interno del luogo diprivata dimora o nelle sue pertinenze, è insufficiente a configurare la fattispeciecontestata, poiché la dizione «...mediante introduzione in un edificio o in un altroluogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa»,contenuta nel testo attuale dell’art. 624-bis cod. pen., esprime in maniera chiarail rapporto di strumentalità dell'introduzione nell'edificio rispetto all'azionepredatoria posta in essere, essendo un mezzo per commettere il reato, nondiversamente da quanto era precedentemente espresso nel testo abrogato con leparole «...per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio ... »(cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rombaldoni, cit.), Al contrario, si realizzafurto in abitazione quando l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivoavvenga a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno, perché ilconsenso della persona offesa all’ingresso nella propria abitazione, per consentiredi escludere che chi vi si introduca commetta il reato di cui all'art. 624-bis cod.pen., deve essere pieno ed incondizionato (cfr. Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019,dep.

Pompei, Rv. 279110 – 01).3.

Il terzo motivo di ricorso ⎯ che deduce assenza di motivazione sullarichiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ⎯ è generico.ll Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, inragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoriadibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezzadell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritenga,nella sua discrezionalità, indispensabile l’integrazione, nel senso che non siaaltrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione(cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Ne consegueche in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appellodell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’oggettiva necessitàdell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparatomotivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifesteillogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti didecisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosseprovveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr.Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).Nel caso di specie, alcuna censura può essere mossa ai giudici di merito chehanno affermato, con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, la pienadi logicità, per la sostanziale irrilevanza e non decisività della prova dichiarativa,di cui si chiedeva la rinnovazione.Così facendo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principidi diritto sopra esposti.La ricorrente, del resto, nel ricorso, neanche ha chiarito quali testi avrebberodovuto essere risenti e, se la richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale era riferita alla persona offesa, rispetto a quali episodi specificisarebbe stato necessario risentire la persona offesa.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motividi ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 6 novembre 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per essersi impossessata di tre borse in pellemarca Chanel, sottraendole ad [OSCURATO:PERSONA]Addio le deteneva nella propriaabitazione.2. L’imputata ha presentato ricorso avverso detta decisione, con il ministerodel proprio difensore di fiducia.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale,perché la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello per l’imputatasarebbe stata effettuata presso il difensore di fiducia e non già personalmente aCristiana [OSCURATO:PERSONA], benché quest’ultima avesse eletto un domicilio idoneo e senzaaver prima tentato la notifica al domicilio eletto.In particolare, la ricorrente assume che vi sarebbe stata un’omessa notificadel decreto di citazione introduttivo del giudizio di appello, con conseguente nullità,assoluta e insanabile, della sentenza emessa all’esito dello stesso.2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale avrebbe qualificatoil reato in contestazione all’imputata in termini di furto in abitazione, e non già difurto semplice, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, costituitaparte civile.In particolare, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, da un lato,avrebbe riportato le dichiarazioni della persona offesa, alla cui streguaquest’ultima non aveva rapporti intensi con l’imputata, e, dall’altro lato, nonavrebbe spiegato come mai quest’ultima potesse essere a conoscenza delle borsepresenti in casa della persona offesa e ancora, da un lato, avrebbe fatto leva sulledichiarazioni della persona offesa, in forza delle quali l’imputata si era presentatapresso la sua abitazione con una borsa grande e semipiena e, dall’altro lato, nonavrebbe spiegato come quest’ultima potesse essere stata utilizzata per contenerele borse sottratte.2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta assenza di motivazione circa larichiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo di ricorso ⎯ che lamenta il vizio di omessa notificaall’imputata del decreto introduttivo del giudizio di appello, con conseguentenullità, assoluta e insanabile, della sentenza emessa a conclusione dello stesso ⎯è infondato.Va ricordato che la notifica del decreto di citazione al difensore invece che aldomicilio eletto determina una nullità a regime intermedio (cfr. Sez. U, n. 119 del27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016;Zinzi, Rv. 268431; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez.4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, n. 42755 del24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434), come tale soggetta al regime di deducibilitàdi cui all’art. 182 cod. proc. pen. e che la nullità determinatasi si riverbera anchesulla sentenza di appello ex art. 185 cod. proc. pen.Va, altresì, ricordato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo,l'impugnazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione dellasua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiaratodall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordinealla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (cfr., ex plurimis,Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016,dep. 2017, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Rv. 255629; Sez. 6, n.34558 del 10/05/2012, Rv. 253276).Del resto, sebbene il richiamo al rapporto fiduciario che lega l'imputato al suodifensore non possa comportare un'acritica equiparazione della notificazioneeseguita presso il difensore alla notificazione che si sarebbe dovuta eseguirepresso il domicilio eletto, tale rapporto fiduciario rappresenta, tuttavia, un indiziodi effettiva conoscenza dell'atto (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014,Rv. 258775; Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, Rv. 249466; Sez. 1, n. 16002 del06/04/2006, Rv. 233615); indizio che incide inevitabilmente sul giudizio dieffettiva lesività della nullità della notificazione, imponendo al difensore cheeccepisce il vizio di allegare quali circostanze particolari abbiano, nel casoconcreto, ostacolato l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del suo assistito. Lastessa giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, ha più volte precisato, inrelazione a varie fattispecie, la necessità della lesione concreta del diritto di difesaaffinché il vizio di nullità denunciato realmente sussista (cfr., ex plurimis, Sez. 6,n. 53720 del 25/09/2014, Rv. 262092; Sez. 6, n. 19080 del 28/01/2010, Rv.247362; Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Rv. 242668; Sez.5, n. 2071 del25/11/2008, dep. 2009, Rv. 242357), non potendosi, appunto, interpretare lenorme che garantiscono l'esercizio del diritto di difesa in senso puramente formale,ma in relazione alle finalità alle quali sono specificamente dirette (cfr. Sez. 5, n.2885 del 16/10/1998, dep. 1999, Rv. 212772).Ebbene, nel caso di specie, dagli atti processuali ⎯ che questa Corte ha potutovisionare in ragione dell’eccezione sollevata ⎯ risulta che la Corte di appello diNapoli, con ordinanza del 6 ottobre 2025, ha correttamente dichiarato la paleseinidoneità dell’elezione di domicilio effettuata da [OSCURATO:PERSONA], in quantorecante solo l’indicazione di “via Petrarca” in Napoli, senza alcun numero civico eha, conseguentemente, sempre in maniera corretta, ritenuto non viziata da nullitàla notifica effettuata al precedente difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],qualificando come mera irregolarità, priva di conseguenze giuridiche, l’indicazionenella notifica di tale difensore di fiducia quale domiciliatario, in virtù di unpregressa elezione di domicilio, e non già quale destinatario ex lege, ai sensidell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che la copia era stata,comunque, consegnata alla persona a cui era destinata.A ciò va aggiunto che la sostituta processuale di tale difensore di fiducia,all’udienza indicata, non produceva ulteriori atti che specificassero l’ubicazione deldomicilio dell’imputata, ma si limitava a chiedere che il processo fosse rinviato adaltra udienza.Inoltre, l’elezione di domicilio effettuata da [OSCURATO:PERSONA], in Napoli alla“via Petrarca”, non è stata rinvenuta negli atti processuali, né è stata prodottadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], allegandola al ricorso, o depositandola inudienza.La ricorrente, infine, ha omesso di indicare quale concreta lesione abbiasubito, mancando specificamente di allegare qualsivoglia elemento idoneo adimostrare che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario con il difensore,l'imputata sia rimasta all'oscuro della vocatio in ius.2. Il secondo motivo di ricorso ⎯ che deduce manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ⎯ è generico eversato in fatto.La Corte di merito ha, infatti, affrontato il tema devoluto con l’appellomediante una motivazione congrua, rilevando che la diversa qualificazionegiuridica richiesta non poteva trovare accoglimento e osservando, da un lato, comela visita dell’imputata presso l’abitazione della persona offesa fosse strumentalealla commissione del furto in contestazione, atteso che l’impulso a commettere ilfatto non era insorto dopo l’ingresso nell’abitazione, ma preesisteva, comedimostrato dal fatto che l’imputata aveva portato con sé una borsa di grossedimensioni; e, dall’altro lato, che il consenso della persona offesa all’ingressonell’abitazione non poteva ritenersi validamente formato, poiché la stessa avevaammesso l’imputata in casa dopo essere stata indotta in errore sui motivi dellapresenza della borsa e a seguito delle insistenti richieste rivoltele dall’imputata.Ciò posto, a ben vedere, la ricorrente ⎯ insistendo sulla diversa qualificazione⎯ non si confronta con la motivazione offerta dai giudici di appello e, in ogni caso,sconfina nel merito.Riguardo all’approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accedeall’esegesi ⎯ fatta propria anche dalle Sezioni Unite ⎯ secondo cui, nel giudizio dilegittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle delgiudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che nonle compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n.22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluseal Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenticonformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n.42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur aseguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).Di contro, la decisione della Corte distrettuale è giustificata in termini del tuttocoerenti con la giurisprudenza di questa Corte e sulla scorta dei dati di fatto cheemergono dalle sentenze di merito, dati che non consentono la predicatariqualificazione.Al riguardo, è opportuno solo ricordare come questa Corte abbiaripetutamente chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di furto inabitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un merocollegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento dellacosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis cod. pen., come novellato dall'art.2, secondo comma, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area dellapunibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato ilprofilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine dicommettere il reato, già richiesto dal previgente art. 625, comma 1, n. 1, cod.pen. (cfr. Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260225; Sez. 5, n.14868 del 15/12/2009, Franquillo, Rv. 246886). Dunque, per la configurabilità delreato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzionenell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e nonmeramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia(cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/07/2023, Rombaldoni, Rv. 284090; Sez. 5, n. 21293del 01/04/2014, Licordairi, Rv. 260226). Più in particolare, si è sottolineato, sottotale ultimo profilo, che la mera occasionalità della presenza all'interno del luogo diprivata dimora o nelle sue pertinenze, è insufficiente a configurare la fattispeciecontestata, poiché la dizione «...mediante introduzione in un edificio o in un altroluogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa»,contenuta nel testo attuale dell’art. 624-bis cod. pen., esprime in maniera chiarail rapporto di strumentalità dell'introduzione nell'edificio rispetto all'azionepredatoria posta in essere, essendo un mezzo per commettere il reato, nondiversamente da quanto era precedentemente espresso nel testo abrogato con leparole «...per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio ... »(cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rombaldoni, cit.), Al contrario, si realizzafurto in abitazione quando l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivoavvenga a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno, perché ilconsenso della persona offesa all’ingresso nella propria abitazione, per consentiredi escludere che chi vi si introduca commetta il reato di cui all'art. 624-bis cod.pen., deve essere pieno ed incondizionato (cfr. Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019,dep. Pompei, Rv. 279110 – 01).3. Il terzo motivo di ricorso ⎯ che deduce assenza di motivazione sullarichiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ⎯ è generico.ll Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, inragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoriadibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezzadell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritenga,nella sua discrezionalità, indispensabile l’integrazione, nel senso che non siaaltrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione(cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegueche in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appellodell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’oggettiva necessitàdell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparatomotivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifesteillogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti didecisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosseprovveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr.Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).Nel caso di specie, alcuna censura può essere mossa ai giudici di merito chehanno affermato, con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, la pienadi logicità, per la sostanziale irrilevanza e non decisività della prova dichiarativa,di cui si chiedeva la rinnovazione.Così facendo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principidi diritto sopra esposti.La ricorrente, del resto, nel ricorso, neanche ha chiarito quali testi avrebberodovuto essere risenti e, se la richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale era riferita alla persona offesa, rispetto a quali episodi specificisarebbe stato necessario risentire la persona offesa.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
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