CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 20018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8369-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 08369 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 144/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Perugia ha dichiarato legittima l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata, in relazione all’attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato non iscritta alla Cassa forense presso cui versava solo il contributo integrativo; ha tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto per gli anni 2009 e 2010, escludendo, per quanto ancora rileva, che la mancata compilazione del “Quadro RR” integrasse un occultamento doloso del debito contributivo. 2. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso l’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, l. n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011. 5. Ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in contestazione, ha omesso di compilare il “Quadro RR” necessario per la Ric. 2021 n. 08369 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. 6. Ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. 7. Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. 388 del 2000, per aver la Corte d’appello ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il regime sanzionatorio previsto per l’omissione e non quello contemplato per l’evasione. 8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimís, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8 quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli. Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti, e la mancata compilazione del quadro RR era avvenuta “in un contesto in cui la consapevolezza dell’obbligo era […] tutt’altro che scontata”, come desumibile dalla successiva emanazione di una norma di interpretazione autentica (art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011, conv. in l. 111 del 2011). L’Inps, senza confrontarsi Ric. 2021 n. 08369 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. È stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. n. 37529 del 2021; n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati. 9. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, se pure enunciato nelle premesse del ricorso, è del tutto privo di illustrazione. 10. Questa Corte ha affermato, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 16700 del Ric. 2021 n. 08369 sez. ML -ud. 24-02-2022 -5- 2020; n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).. Per le ragioni esposte il ricorso dell’Inps va dichiarato inammissibile. 12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo