CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., rideterminando la pena e sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea per anni cinque per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di Bologna del 15 febbraio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto in abitazione, sostituzione di persona e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante e, ritenute le recidive, applicato l'aumento previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. e ritenuto il vincolo della continuazione, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, oltre ad essere estremamente generico; - che il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che, attraverso cinque motivi, si duole dell'inosservanza della legge in tema di nullità della sentenza per difetto di contestazione e della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione, alla mancata esclusione delle contestate aggravanti, alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla dichiarazione di pericolosità sociale e alle statuizioni civili, è inammissibile in quanto la totalità dei motivi prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità, che omettono di indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto che possano sorreggere le avanzate richieste; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d