CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 27762 /2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio e letto in Roma pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Premuda n. 1 \ A; –ricorrente – Contro AGENZIADELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona de i rispettivi Direttor i pro tempore , rappresentat e e difes e dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrent i - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 498/08/20depositata i n data 2 9 / 0 1 /20 20; Oggetto: termine prescrizione cartella di pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’8/11/202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver s o un preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 per euro 695.819,15, eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento ad esso presupposte e la prescrizione dei crediti da esserichiesti; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; il contribuente proponevaappello; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorr e a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memorie , cui resist ono l’A genzia delle entrate e l’Agenziadelle entrate - Riscossione con unico controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione del principio di equità, uguaglianza, ragionevolezza e giustizia sostanziale, nonché degli artt. 2948 n. 4, 2946 e 2953 c.c.anche in relazione agli artt. 2, 3, 23 Cost. e agli artt. 25 e 26 deld.P.R. n. 600 del 1973, all’art. 20 del d. Lgs. n. 472 del 1997 –con riferimento al secondo capo della sentenza impugnata - in ordine a lla prescrizione dei crediti erariali e della relativa riscossione, anche in termini di disparità di trattamento con il regime prescrizionale dei tributi locali, nonché in relazione al diversoregime prescrizionale rispetto alle singole voci dell’intero credito (capitale e interessi) per avere la CTR erroneamente ritenuto di applicare la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennalealle somme per tributi, alle quali anche - secondo il ricorrente - dovrebbe applicarsi la medesima prescrizione quinquennale che riguarda le somme dovute per sanzioni e interessi; - il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione ancora all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., analoga violazione dei principi di cui al primo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 motivo con riguardo alla ritenuta applicabilità della pr escrizione quinquennalealle somme dovute per sanzioni e interessi; - i motivi, strettamente connessi tra di loro, possono trattarsi congiuntamente; - all’esito, essi risultano inammissibili; - invero, la CTR ha accertato in fatto che “le due cartelle di pagamento presupposte sono state rispettivamente notificate in data 19.04.2006 e 26.07.2006 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna al portiere e successive formalità previste dallanorma, e non sono state oggetto di impugnazione. E’ seguita l’emissione d elle intimazioni di pagamento rispettivamente notificatein date 10.03.2011 e 22.04.2011, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973…” (pag. 4 quarto capoverso della sentenza impugnata). Orbene, è evidente quindi che la CTR – indipendentementedal riferiment o seguente al “decennio” – ha in concretorilevato come non sia maturato il termine quinquennale trala notifica delle cartelle e la notifica delle intimazioni ; - è d’altronde incontroverso in fatto che anche le intimazioni di pagamento,regolarmente notifi cate, non siano state impugnate, nérisulta oggetto di specifica censura l’ulteriore affermazione resa dalla sentenza impugnata secondo cui con il ricorso che ha dato origineal presente giudizio potevano quindi essere fatti valere solo vizi del preavviso d’iscrizione ipotecaria, concretamente non eccepiti; - come questa Corte ha espressamente chiarito, (Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 19 989 del 10/08/2017) in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata ; diversamente la censura risulta inammissibile; - il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ; - la soccombenza regola le spese; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. dichiarainammissibile il ricorso ; liquida le spese in euro 5. 880,00 oltre aspese prenotate a debito , che p one a carico di parte soccomben te. Aisensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della l . n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulterioreimport