CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 32193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito dei riuniti procedimenti di incidente di esecuzione promossi dal Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e da quest'ultimo, aventi ad oggetto, rispettivamente, la revoca dell'indulto e la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Salerno del 23 gennaio 2012 (posta a fondamento dell'incidente promosso dal Pubblico ministero), la Corte di appello di Salerno ha emesso, in data 16 dicembre 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con la Corte di appello di Napoli. L'autorità che propone il conflitto ha premesso che, con ordinanza del 14 luglio 2021, la Corte napoletana ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente la Corte salernitana in ordine all'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], qualificata come richiesta di rimessione in termini o rescissione di giudicato, fondata sulla circostanza che l'imputato, nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza del Tribunale di Salerno del 23 gennaio 2012, sarebbe stato erroneamente dichiarato assente e non, come avrebbe dovuto, contumace con conseguente diritto di ricevere la notifica dell'estratto contumaciale. In sostanza, la Corte di appello di Napoli, qualificando l'istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. come funzionale alla restituzione nei termini, in assenza di una contestuale richiesta di non esecutività della sentenza, ha ritenuto che competente a decidere fosse il giudice dell'impugnazione, ossia la Corte di appello di Salerno. 2. L'ordinanza ex art. 30 cod. proc. pen. segnala come la richiesta di restituzione nel termine sia «logicamente subordinata» all'accertamento ex art.670 cod. proc. pen. dell'esistenza e validità del titolo esecutivo del quale, al primo punto delle conclusioni, è stata chiesta la dichiarazione di non esecutività. Vertendosi, quindi, nel contesto di una questione che attiene alla esecutività della sentenza, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., la competenza deve essere attribuita alla Corte di appello di Napoli che, nel c:aso di specie, è incontestatamente il giudice dell'esecuzione. La Corte di appello di Salerno ha, pertanto, dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'istanza avanzata il 21 giugno 2021 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo gli atti a questa Corte per la soluzione del conflitto negativo di competenza.3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo la Corte di appello di Salerno e la Corte di appello di Napoli ricusato di prendere cognizione dell'istanza presentata il 21 giugno 2021; esso deve essere risolto affermando la competenza della Corte di appello di Napoli. 2. L'incidente di esecuzione, sul quale si è determinato il conflitto negativo, riguarda la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa il 23 gennaio 2012 dal Tribunale di Salerno (irrevocabile il 30 novembre 2015) per non essere mai stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] l'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., sulla base dell'assunto (erroneo) secondo cui quella sentenza sarebbe stata emessa «in assenza» dell'imputato. A tale proposito, appare pertinente e condivisibile il richiamo operato, nell'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto, all'orientamento qui condiviso, secondo cui «integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, poiché, ove pure il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente "ratione temporis"» (Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674; conforme Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, dep. 2019, Guerrazzi, Rv. 274795). La deducibilità del vizio ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. comporta l'individuazione del giudice dell'esecuzione quale competente per la decisione della relativa istanza. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione deve essere individuato nella Corte di appello di Napoli, atteso che l'ultima sentenza passata in giudicato emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] è quella della Corte di appello di Salerno in data 22 gennaio 2016, oggetto di annullamento con rinvio nei confronti di un coimputato, con conseguente giudizio davanti alla Corte di appello di Napoli, individuata, incontestatamente, quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. Va fatta applicazione del principio secondo cui «il giudice dell'esecuzione competente, nel caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, si individua, anche per i coimputati per i quali la sentenza di appello sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio. (In motivazione la Corte ha osservato che l'interpretazione si fonda, oltre che sul dato letterale dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., sul principio ordinamentale dell'unicità del giudice dell'esecuzione)» (Sez. 1, n. 5146 del 22/11/2017, Laurendi, Rv. 272061, e altre conformi precedenti). 3. Da quanto esposto, in ordine all'istanza del 21 giugno 2021, va dichiarata la competenza della Corte di appello di Napoli cui devono essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così decis