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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09169/2026

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sta autorizzazione del G.d. del 26.10.2020-ricorrente-controComune di L’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nardis, in virtù diprocura apposta su foglio separato, ai sensi dell’art. 83 c.p.c.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 312/2020depositata il 19.2.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 9169/2026Data pubblicazione 11/04/20261.

Con decreto ingiuntivo n. 71/2001, [OSCURATO:SOCIETA]. richiedeva alComune di L’Aquila il pagamento delle prestazioni svolte neiconfronti dell’Istituzione comunale “[OSCURATO:PERSONA]”(organo strumentale del Comune di L’Aquila, privo di personalitàgiuridica).

Il predetto Comune proponeva opposizione, deducendo:(a) che l’opposta non aveva svolto alcuna attività in favoredell’Istituzione; (b) che mancavano i titoli giuridici, tra cui impegnidi spesa e l’incarico scritto; (c) che la documentazione a firma deldott. [OSCURATO:PERSONA], posta a base del decreto, non aveva naturaconfessoria né di ricognizione di debito, sia perché proveniente dasoggetto privo di poteri rappresentativi dell’ente locale, sia perchégli atti transattivi erano di competenza della Giunta; (d) che lamissiva del dott. [OSCURATO:PERSONA] era una mera proposta transattiva nonseguita da transazione definitiva.

Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo il rigetto dell’opposizione e sostenendo che, in forza delladelibera di Giunta comunale n. 527/2006, il dott. [OSCURATO:PERSONA] era statoincaricato di individuare, transigere e liquidare i debitidell’Istituzione; ne conseguiva che la documentazione predispostadoveva essere qualificata come ricognizione di debito, non essendostata provata dall’opponente l’inesistenza o l’invalidità del rapportofondamentale.

Con sentenza n. 434/2016, il Tribunale di L’Aquilarigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

Lapronuncia affermava: che era stato prodotto un accordo transattivo,dal quale risultava il subentro del Comune nelle obbligazionidell’Istituzione, con riconoscimento del credito di TVUno; che da talericonoscimento poteva inferirsi l’esistenza di pregressi rapporti tral’Istituzione e l’emittente; che il Comune non aveva fornito provacirca la dedotta litispendenza e la duplicazione del credito; che ladelibera di Giunta n. 527/2006 dimostrava il potere del dott. [OSCURATO:PERSONA] rappresentare l’ente per transigere e liquidare i debitidell’Istituzione, nonché la disponibilità delle somme occorrenti.

Il2 di 6Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 9169/2026primo giudice dava, altresì, atto di una proposta del dott.

RocchioData pubblicazione 11/04/2026per l’80% del credito e di una controproposta migliorativa di TVUno(ulteriore riduzione del 10%), ritenuta accettata per iscritto dalComune tramite il medesimo funzionario.2.

Avverso la decisione proponeva appello il Comune di L’Aquila,deducendo, tra l’altro, l’erroneità della ricostruzione, secondo cui lacontroproposta di TVUno e la relativa sottoscrizione da parte deldott. [OSCURATO:PERSONA] integravano una transazione; sosteneva che si eratrattato di una proposta transattiva e che la transazione avevarichiesto il rispetto dell’iter previsto dalle norme di settore; eccepiva,inoltre, la nullità per difetto di forma scritta per mancanza diimpegno di spesa e, in ogni caso, l’inefficacia nei confrontidell’Amministrazione comunale nonché l’inidoneità dell’atto acostituire valida ricognizione di debito nei confronti della P.A.Resisteva l’emittente, poi dichiarata fallita nel corso del giudizio, edil Curatore si costituiva in prosecuzione.

Con sentenza n. 312/2020,la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame e, pur senzadichiarare la revoca del decreto ingiuntivo, rigettava la domanda dicondanna proposta dal Fallimento TVUno.

La Corte territorialevalorizzava la delibera di Giunta n. 527/2006 (con riferimento allasoppressione dell’Istituzione e agli impegni di spesa richiamati) eriteneva che l’incarico conferito al dott. [OSCURATO:PERSONA] era riconducibile aduna attività istruttoria e preparatoria, che avrebbe dovutoconcludersi con un valido contratto di transazione, nel rispetto dellenorme di evidenza pubblica e delle disposizioni del TUEL (artt. 191 e194), non ravvisando nella missiva denominata “accordo transattivo”una ricognizione di debito vincolante per la P.A.3.

Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso il Fallimento diTVUno s.r.l., nel quale dava atto che non era stato ritrovato ilfascicolo di parte dalla cancelleria, con conseguente impossibilità ditrascrivere, ai fini dell’autosufficienza, i documenti prodotti, dei quali3 di 6Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026il ricorrente non possedeva copia; si riservava di integrare il ricorsoNumero di raccolta generale 9169/2026in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. in caso di ritrovamenDtoat.a pubblicazione 11/04/20264.

Resisteva il Comune depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, il Fallimento denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 191 e 194 TUEL nonché dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 del2001.

In particolare, richiamando dette norme, il ricorrente deduceche, per il contratto intervenuto tra la Società fallita e l’Istituzione,non era obbligatoria la forma scritta né lo erano gli ulteriori negoziche avevano determinato l’indebitamento.

Precisa, altresì, che ilComune ha assunto ritualmente il debito complessivo risultante daiconti consuntivi approvati, provvedendo a disporre gli impegni dispesa.2.

L’unico motivo di impugnazione proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

Ilmancato assolvimento della forma scritta, senza precisare inriferimento a quali atti e rispetto a quali prestazioni.

Omette,peraltro, di contestare la pronuncia in appello nella parte in cuiafferma non raggiunta la prova del rapporto fondamentale e lafondatezza del credito azionato.

Ciò è ulteriormente avvalorato dallagenerica allegazione del Fallimento per la quale non era onerato dellaforma scritta né il contratto intervenuto tra TVUno né degli ulteriorinegozi alla stessa riferibili e che ne avevano determinato il forteindebitamento, senza ulteriori precisazioni.

Peraltro, non vengononemmeno riportate neppure per sintesi le deliberazioni richiamatené specificati gli esiti delle trattative condotte, ai fini della lororiconducibilità all’imprecisato asserito credito del Fallimento ed allavalutazione della tipicità delle procedure adottate.

Questa Corte haaffermato che “il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione4 di 6Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, deiNumero di raccolta generale 9169/2026fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretDeastae p udbbeliclalezio ne 11/04/2026parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che legiustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte inrelazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicendaprocessuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, infatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle qualisi richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio dilegittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritameneerronea, compiuta dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienzadel ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari aporre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizionedella controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e laportata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni dellasentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti edrichiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nelricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell'art.366, n. 3, cod. proc. civ. poiché onera la Corte, per percepire il fattosostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere allalettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avvienein ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionalealla piena comprensione e valutazione delle censure mosse allasentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienzadel ricorso” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28117 del 22.10.2025).

Ilricorrente non si confronta, neppure, con la pronuncia impugnatanella parte in cui qualifica come istruttoria l’attività svolta dal dott.[OSCURATO:PERSONA] poiché privo di mandato, omettendo di indicare i motivi peri quali non era tale in violazione delle norme richiamate agiustificazione della impugnazione.3.

Va, altresì, posto in rilievo che il motivo di impugnazione è, altresì,inammissibile anche sotto il versante dell’art. 360, comma 1, n. 3,5 di 6Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026c.p.c. poiché il ricorrente, sebbene discorrendo di violazioni in iure,Numero di raccolta generale 9169/2026si limita a prospettare una diversa lettura delle mDeatda peusbbimlicaezio ne 11/04/2026“circostanze fattuali” prese in esame dai giudici di merito,esorbitando così dall’interpretazione delle norme di cui si lamenta laviolazione o falsa applicazione (v.

Cass.

S.U., Sentenza n. 34476 del27.12.2019, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 4.3.2021).4.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso è inammissibile.5.

Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico del P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il Fallimento al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori erimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 11.3.2026.Il Presidente6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta autorizzazione del G.d. del 26.10.2020-ricorrente-controComune di L’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nardis, in virtù diprocura apposta su foglio separato, ai sensi dell’art. 83 c.p.c.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 312/2020depositata il 19.2.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 9169/2026Data pubblicazione 11/04/20261. Con decreto ingiuntivo n. 71/2001, [OSCURATO:SOCIETA]. richiedeva alComune di L’Aquila il pagamento delle prestazioni svolte neiconfronti dell’Istituzione comunale “[OSCURATO:PERSONA]”(organo strumentale del Comune di L’Aquila, privo di personalitàgiuridica). Il predetto Comune proponeva opposizione, deducendo:(a) che l’opposta non aveva svolto alcuna attività in favoredell’Istituzione; (b) che mancavano i titoli giuridici, tra cui impegnidi spesa e l’incarico scritto; (c) che la documentazione a firma deldott. [OSCURATO:PERSONA], posta a base del decreto, non aveva naturaconfessoria né di ricognizione di debito, sia perché proveniente dasoggetto privo di poteri rappresentativi dell’ente locale, sia perchégli atti transattivi erano di competenza della Giunta; (d) che lamissiva del dott. [OSCURATO:PERSONA] era una mera proposta transattiva nonseguita da transazione definitiva. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo il rigetto dell’opposizione e sostenendo che, in forza delladelibera di Giunta comunale n. 527/2006, il dott. [OSCURATO:PERSONA] era statoincaricato di individuare, transigere e liquidare i debitidell’Istituzione; ne conseguiva che la documentazione predispostadoveva essere qualificata come ricognizione di debito, non essendostata provata dall’opponente l’inesistenza o l’invalidità del rapportofondamentale. Con sentenza n. 434/2016, il Tribunale di L’Aquilarigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Lapronuncia affermava: che era stato prodotto un accordo transattivo,dal quale risultava il subentro del Comune nelle obbligazionidell’Istituzione, con riconoscimento del credito di TVUno; che da talericonoscimento poteva inferirsi l’esistenza di pregressi rapporti tral’Istituzione e l’emittente; che il Comune non aveva fornito provacirca la dedotta litispendenza e la duplicazione del credito; che ladelibera di Giunta n. 527/2006 dimostrava il potere del dott. [OSCURATO:PERSONA] rappresentare l’ente per transigere e liquidare i debitidell’Istituzione, nonché la disponibilità delle somme occorrenti. Il2 di 6Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 9169/2026primo giudice dava, altresì, atto di una proposta del dott. RocchioData pubblicazione 11/04/2026per l’80% del credito e di una controproposta migliorativa di TVUno(ulteriore riduzione del 10%), ritenuta accettata per iscritto dalComune tramite il medesimo funzionario.2. Avverso la decisione proponeva appello il Comune di L’Aquila,deducendo, tra l’altro, l’erroneità della ricostruzione, secondo cui lacontroproposta di TVUno e la relativa sottoscrizione da parte deldott. [OSCURATO:PERSONA] integravano una transazione; sosteneva che si eratrattato di una proposta transattiva e che la transazione avevarichiesto il rispetto dell’iter previsto dalle norme di settore; eccepiva,inoltre, la nullità per difetto di forma scritta per mancanza diimpegno di spesa e, in ogni caso, l’inefficacia nei confrontidell’Amministrazione comunale nonché l’inidoneità dell’atto acostituire valida ricognizione di debito nei confronti della P.A.Resisteva l’emittente, poi dichiarata fallita nel corso del giudizio, edil Curatore si costituiva in prosecuzione. Con sentenza n. 312/2020,la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame e, pur senzadichiarare la revoca del decreto ingiuntivo, rigettava la domanda dicondanna proposta dal Fallimento TVUno. La Corte territorialevalorizzava la delibera di Giunta n. 527/2006 (con riferimento allasoppressione dell’Istituzione e agli impegni di spesa richiamati) eriteneva che l’incarico conferito al dott. [OSCURATO:PERSONA] era riconducibile aduna attività istruttoria e preparatoria, che avrebbe dovutoconcludersi con un valido contratto di transazione, nel rispetto dellenorme di evidenza pubblica e delle disposizioni del TUEL (artt. 191 e194), non ravvisando nella missiva denominata “accordo transattivo”una ricognizione di debito vincolante per la P.A.3. Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso il Fallimento diTVUno s.r.l., nel quale dava atto che non era stato ritrovato ilfascicolo di parte dalla cancelleria, con conseguente impossibilità ditrascrivere, ai fini dell’autosufficienza, i documenti prodotti, dei quali3 di 6Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026il ricorrente non possedeva copia; si riservava di integrare il ricorsoNumero di raccolta generale 9169/2026in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. in caso di ritrovamenDtoat.a pubblicazione 11/04/20264. Resisteva il Comune depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, il Fallimento denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 191 e 194 TUEL nonché dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 del2001. In particolare, richiamando dette norme, il ricorrente deduceche, per il contratto intervenuto tra la Società fallita e l’Istituzione,non era obbligatoria la forma scritta né lo erano gli ulteriori negoziche avevano determinato l’indebitamento. Precisa, altresì, che ilComune ha assunto ritualmente il debito complessivo risultante daiconti consuntivi approvati, provvedendo a disporre gli impegni dispesa.2. L’unico motivo di impugnazione proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ilmancato assolvimento della forma scritta, senza precisare inriferimento a quali atti e rispetto a quali prestazioni. Omette,peraltro, di contestare la pronuncia in appello nella parte in cuiafferma non raggiunta la prova del rapporto fondamentale e lafondatezza del credito azionato. Ciò è ulteriormente avvalorato dallagenerica allegazione del Fallimento per la quale non era onerato dellaforma scritta né il contratto intervenuto tra TVUno né degli ulteriorinegozi alla stessa riferibili e che ne avevano determinato il forteindebitamento, senza ulteriori precisazioni. Peraltro, non vengononemmeno riportate neppure per sintesi le deliberazioni richiamatené specificati gli esiti delle trattative condotte, ai fini della lororiconducibilità all’imprecisato asserito credito del Fallimento ed allavalutazione della tipicità delle procedure adottate. Questa Corte haaffermato che “il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione4 di 6Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, deiNumero di raccolta generale 9169/2026fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretDeastae p udbbeliclalezio ne 11/04/2026parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che legiustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte inrelazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicendaprocessuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, infatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle qualisi richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio dilegittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritameneerronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienzadel ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari aporre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizionedella controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e laportata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni dellasentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti edrichiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nelricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell'art.366, n. 3, cod. proc. civ. poiché onera la Corte, per percepire il fattosostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere allalettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avvienein ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionalealla piena comprensione e valutazione delle censure mosse allasentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienzadel ricorso” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28117 del 22.10.2025). Ilricorrente non si confronta, neppure, con la pronuncia impugnatanella parte in cui qualifica come istruttoria l’attività svolta dal dott.[OSCURATO:PERSONA] poiché privo di mandato, omettendo di indicare i motivi peri quali non era tale in violazione delle norme richiamate agiustificazione della impugnazione.3. Va, altresì, posto in rilievo che il motivo di impugnazione è, altresì,inammissibile anche sotto il versante dell’art. 360, comma 1, n. 3,5 di 6Numero registro generale 30646/2020Numero sezionale 1167/2026c.p.c. poiché il ricorrente, sebbene discorrendo di violazioni in iure,Numero di raccolta generale 9169/2026si limita a prospettare una diversa lettura delle mDeatda peusbbimlicaezio ne 11/04/2026“circostanze fattuali” prese in esame dai giudici di merito,esorbitando così dall’interpretazione delle norme di cui si lamenta laviolazione o falsa applicazione (v. Cass. S.U., Sentenza n. 34476 del27.12.2019, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 4.3.2021).4. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso è inammissibile.5. Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico del P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il Fallimento al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori erimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 11.3.2026.Il Presidente6 di 6
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