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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31645/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 477 e 480 cod. pen. (fatto commesso a Salerno nel corso del 2015), dichiarando la nullità della sentenza appellata nella parte relativa alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 480 cod. pen. e rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce la violazione degli artt. 516, comma 1, e 522 cod. proc. pen., è generico, posto che articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) e, manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui <<Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.» (Sez.

U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; conf.

Sez.

U, Sentenza n. 36551, 15/07/2010, Rv. 248051); - che il secondo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., denunciando al contempo il vizio della motivazione rassegnata a sostegno del rigetto di corrispondente rilievo di gravame, è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha adempiuto alla prova di resistenza, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, che, infatti, si è espressa affermando che <<Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 2, n. 7986, 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218); adempimento tanto più necessario nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivato in maniera non certo implausibile circa la superfluità dell'audizione del teste Corcillo (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il terzo ed il quarto motivo, che denunciano la violazione degli artt. 477 e 49, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, sono generici ed interamente versati in fatto (risultando la responsabilità del ricorrente congruamente argomentata alla stregua delle circostanze indicate alla pagina 5 della sentenza impugnata), nonché manifestamente infondati, laddove attingono l'esclusione della ricorrenza del cd. 'falso grossolano', avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato come l'annotazione apposta sulla patente nautica (valevole fino al 12/03/2018) sarebbe stata tale da indurre in inganno qualsiasi persona non esperta nel ramo ed ignara dei requisiti formali richiesti, non rilevando che l'alterazione fosse risultata evidente ai responsabili dell'agenzia automobilistica di Siena ed ai dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Agropoli, trattandosi di soggetti dotati di specifica competenza in materia; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 477 e 480 cod. pen. (fatto commesso a Salerno nel corso del 2015), dichiarando la nullità della sentenza appellata nella parte relativa alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 480 cod. pen. e rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce la violazione degli artt. 516, comma 1, e 522 cod. proc. pen., è generico, posto che articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) e, manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui <<Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.» (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; conf. Sez. U, Sentenza n. 36551, 15/07/2010, Rv. 248051); - che il secondo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., denunciando al contempo il vizio della motivazione rassegnata a sostegno del rigetto di corrispondente rilievo di gravame, è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha adempiuto alla prova di resistenza, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, che, infatti, si è espressa affermando che <<Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 2, n. 7986, 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218); adempimento tanto più necessario nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivato in maniera non certo implausibile circa la superfluità dell'audizione del teste Corcillo (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il terzo ed il quarto motivo, che denunciano la violazione degli artt. 477 e 49, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, sono generici ed interamente versati in fatto (risultando la responsabilità del ricorrente congruamente argomentata alla stregua delle circostanze indicate alla pagina 5 della sentenza impugnata), nonché manifestamente infondati, laddove attingono l'esclusione della ricorrenza del cd. 'falso grossolano', avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato come l'annotazione apposta sulla patente nautica (valevole fino al 12/03/2018) sarebbe stata tale da indurre in inganno qualsiasi persona non esperta nel ramo ed ignara dei requisiti formali richiesti, non rilevando che l'alterazione fosse risultata evidente ai responsabili dell'agenzia automobilistica di Siena ed ai dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Agropoli, trattandosi di soggetti dotati di specifica competenza in materia; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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