CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Gramsci, 22 - ricorrente e controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma via Gracchi, n.128, ha eletto domicilio; -ricorrente incidentale- Contro [OSCURATO:PERSONA] 1, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma via Livorno, n.6, ha eletto domicilio; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Milano, via F. Sforza , n.15, ha eletto domicilio; avverso la sentenza n. 2288/2016 della Corte di Appello di Milano 8.6.2016. -controricorrente- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 9897 in data 4-12.9.2012 il Tribunale di Milano provvedeva sull'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento di C 11.600.650,72 oltre interessi e spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].), quale cessionaria dei crediti vantati da diverse imprese per forniture di prodotti farmaceutici/sanitari o per prestazioni di altra natura verso l'Asl. Nel giudizio era stata chiamata in causa la cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:SOCIETA]., e ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) che aveva chiamato la propria dante causa e originaria creditrice, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].). Per miglior comprensione le varie cessioni si possono riassumere così: la [OSCURATO:SOCIETA]. vantava crediti nei confronti della ASL Roma 1. La società cedeva i suoi crediti all' attuale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che li cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. che otteneva d.i. contro la ASL che proponeva opposizione. Nel prosieguo, le parti verranno indicate con l'attuale denominazione per evitare fraintendimenti. Il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo opposto e, accertato il residuo credito vantato dall'opposta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della parte opponente ASL nell'importo di C 2.860.027,19, condannava la parte opponente a pagare la somma di C 2.860.027,19.Avverso tale sentenza l'ASL Roma ha proposto appello parziale, lamentando che il primo giudice sarebbe incorso in errore nel ritenere il (minor) credito per complessivi C 2.497.007,96 oltre interessi (di cui alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]., nn. 21, 28, 3, 34, 35, 49, 54, 55, 70 e 71 dell'anno 2003) estraneo all'ambito dell'atto di transazione "tombale' sottoscritto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi delle DGR del Lazio n. 1132/05 e 32/06, credito che, in forza dell'art. 7.3 della stessa transazione, avrebbe dovuto ritenersi inesigibile, non azionabile, rinunciato ed estinto; Si costituivano le cessionarie-cedenti e deducevano: [OSCURATO:SOCIETA]. che le fatture in questione, erano «estranee alla clausola di tombalità di cui all'art. 7., punto iii) dell'accordo», perché detta clausola poteva operare solo con riferimento ai crediti certificabili previsti dall'art. 2.2 dell'accordo medesimo, mentre le fatture in questione erano "prive di tali requisiti"; quanto agli interessi, precisava che il d.lgs. n.231/2002 in tema di quantificazione degli interessi nelle transazioni commerciali doveva ritenersi applicabile perchè le prestazioni erano state poste in essere successivamente all'entrata in vigore della predetta normativa; l'attuale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha affermato che l'accordo transattivo non era ad essa opponibile, perché non vi aveva partecipato e perché, in ogni caso, la clausola di "tombalità" doveva ritenersi nulla/invalida in quanto inclusa in un atto che non poteva essere qualificato come "transazione', difettando dei necessari requisiti (res litigiosa e reciproche concessioni); proponeva appello incidentale condizionato, per: a) la declaratoria d'inammissibilità/nullità della chiamata in causa da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; b) il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti; c) il rigetto dell'opposizione della ASL; d) la declaratoria d'invalidità/nullità dell'atto transattivo [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di tutti quelli connessi e consequenziali; in ulteriore subordine, chiedeva di «accertare l'obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di mantenere indenne [OSCURATO:SOCIETA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) da tutti i danni conseguenti alla declaratoria di inesistenza e inesigibilità del credito ceduto e di restituire il prezzo della compravendita». Infine, con «riserva di chiedere, anche in separato giudizio, l'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. nella gestione del credito cedutogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e dichiararla obbligata a mantenerla indenne da tutti i danni conseguenti direttamente e/o indirettamente alla declaratoria di inesistenza o inesigibilità del credito azionato»; - [OSCURATO:SOCIETA]. ha affermato che la clausola di "tombalità" non poteva operare per le stesse considerazioni di [OSCURATO:SOCIETA].: i crediti, di cui alle dette fatture, non sarebbero stati "certificabili", con conseguente inapplicabilità della clausola e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (l'atto transattivo non poteva definirsi tale, per difetto della res litigiosa e delle reciproche concessioni). Nulla ha dedotto in replica al secondo motivo di appello. Con sentenza n. 2228/2016 del 18.5-8.6.2016, la Corte di Appello di Milano accoglieva l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non dovuto dall'appellante ASL Roma 1 alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. il credito per complessivi C 2.497.007,96 di cui alle fatture di [OSCURATO:SOCIETA]. (nn. 21, 28, 31, 33, 34, 35, 49, 54, 55, 70 e 71 dell'anno 2003), perché inesigibile, rinunciato ed estinto; disponeva la compensazione delle spese del primo grado del giudizio nei rapporti tra ASL, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. e riduceva a complessivi C 8.000, oltre forfettarie e oneri di legge, le spese del giudizio dovute da ASL a [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarava interamente compensate, nei rapporti tra ASL, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del giudizio; condannava le società appellate in solido a rifondere all'appellante ASL Roma le spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. presentavano ricorsi entrambe con tre motivi ed anche memorie ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentava ricorso incidentale con tre motivi. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.deduce: 1. Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un'eccezione autonomamente valutabile ex art. 1421 c.c. (art. 360, n.4, c.p.c.). La Corte avrebbe considerato tardiva l'eccezione della ricorrente sulla nullità della transazione per abuso di dipendenza economica da parte dell'ASL; Avrebbe trascurato che la nullità evocata sarebbe rilevabile d'ufficio e sfuggirebbe a qualsiasi preclusione processuale. Stessa sorte avrebbe avuto l'eccezione di nullità parziale dell'art. 7.3 del contratto di transazione rispetto alle condizioni contrattuali ingiustificatamente onerose. La clausola era stata approvata specificamente come vessatoria e, quindi, di per sè farebbe emergere uno squilibrio contrattuale. Dopo ampia disamina della fattispecie dell'abuso di dipendenza economica chiedeva l'applicazione dell'art. 9, comma 3, I. n. 192/1998. 1.1. Il primo motivo del ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. La censura, sotto il profilo della violazione dell'art.112 c.p.c., da parte del giudice di appello, difetta anzitutto di autosufficienza, non avendo la ricorrente precisato, né tanto meno riassunto la convenzione sulla cui nullità lamenta che la Corte territoriale non si sia pronunciata, onde accertare che si tratti di una convenzione della quale la medesima sia parte (cfr. Cass., 1.3.2022, n. 6769; Cass. Sez. U., 18.3.2022, n. 8950). Dall'impugnata sentenza si evince che [OSCURATO:SOCIETA]. - titolare originaria del credito poi ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]., attuale ricorrente), e da questa a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- a seguito dei mancati pagamenti di forniture eseguite da parte dell'ASL di Roma, anche in relazione al dissesto della Regione Lazio, aveva aderito alla «procedure transattive proposte dalla stessa Regione». La controversia per cui è causa riguarda la terza procedura transattiva (crediti fino al 31 dicembre 2005). E tuttavia, dalla stessa sentenza si evince che [OSCURATO:SOCIETA] aveva conferito a [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2004, mandato all'incasso dei crediti vantati dalla mandante nei confronti dell'ASL, e che la mandante e la mandataria non avevano sottoscritto il medesimo atto transattivo (p. 10 e 11); tanto che -- a giudizio della corte d'appello - esse non avevano potuto ottenere la certificabilità dei crediti, ai sensi dell'art. 7.3. dell'accordo. La censura, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte del giudice di appello, difetta anzitutto di autosufficienza, non avendo la ricorrente precisato, né tanto meno riassunto la convenzione sulla cui nullità lamenta che la Corte territoriale non si sia pronunciata, onde accertare che si tratti di una convenzione della quale la medesima sia parte (cfr. (Cas.s., 01/03/2022, n. 6769; Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950). La Corte, tra l'altro, si è pronunciata sulla pretesa nullità pur ritenendo l'eccezione tardiva. Il rilievo assorbe, così, anche il profilo di censura relativo a la rilevabilità di ufficio della nullità ex art. 1421 c.c., per violazione dell'art. 9 della I. n. 192 del 1998. In ogni caso la censura è infondata. In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza econoimica, di cui all'art. 9 della I. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto; nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui (Cass. 1184/2020). Nella specie, è evidente che non si tratta di strategie commerciali tra imprese, bensì di regolazione di rapporti creditori tra enti pubblici (ASL e Regione) e ditte fornitrici, per cui la norma in questione non trova applicazione. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). La Corte avrebbe violato le regole dell'ermeneutica contrattuale, non procedendo ad una valutazione complessiva del regolamento intercorso tra le parti. In particolare evidenziava che le fatture in questione non erano state inserite nella transazione poiché era stato conferito un mandato all'incasso alla ricorrente. A dire della Corte il mandato all'incasso non impediva la certificabilità dei crediti e, quindi, il punto iii) dell'art. 7.3 della transazione ne sanzionava l'estinzione. Il ricorrente, però, deduce che da tale sanzione fossero esenti i crediti omessi secondo quanto previsto dal punto (ii) ed (i). In sintesi l'effetto non si sarebbe prodotto poiché l'art. 7.3 prevede che ciascun mandante all'incasso debba dichiarare e garantire alla ASL o alla Regione che « i) i crediti in relazione ai quali essa ha inoltrato la Richiesta di Certificazione all'Azienda rappresentano il totale dei crediti da detta impresa vantati nei confronti dell'Azienda per fatture emesse al 31 dicembre 2005» e in secondo luogo « ii) che ha inoltrato, anche rispetto alle altre ASL/AO, richieste di certificazione che rappresentano il totale dei crediti con requisiti di certificabilità ai sensi del relativo [OSCURATO:PERSONA]..» e l'art. 2.2 del predetto accordo collega l'effetto estintivo ai soli crediti certificati. Tale articolo 2.2 consentirebbe di considerare esclusi dall'effetto estintivo i crediti ceduti, anche se certificati, per i quali è stato stipulato un mandato all'incasso successivo al dicembre 2005. In particolare il successivo punto VI consentirebbe di ritenere esclusi i crediti oggetto di cessione o di mandato all'incasso stipulati prima del 15 dicembre 2015 se i cessionari o i mandatari all'incasso non abbiano assunto la posizione di parte nell'[OSCURATO:PERSONA]. Sequenza cronologica rispettata anche per i crediti oggetto di contestazione le cui attività negoziali non hanno visto partecipare i successivi cessionari o mandatari. La circostanza renderebbe irrilevante la questione sull'applicabilità dell'art. 7.3. L'interpretazione della Corte, inoltre, violerebbe anche il canone interpretativo della buona fede di cui all'art. 1365 c.c. e quello della ricostruzione della comune volontà delle parti ex art. 1362, comma 2, c.c. In tale direzione non sarebbe stato considerato che quando la [OSCURATO:SOCIETA]. inserì i predetti crediti nella nuova procedura la ASL non li certificò perché rilevò la presenza del mandato all'incasso e l'assenza de mandatario nella richiesta procedura, creando un ragionevole affidamento sulla esclusione di detti crediti dalla procedura. 2.1 Il secondo motivo del ricorso principale (interpretazione della convenzione) è inammissibile. Premesso che anche tali censure risentono, quanto all'individuazione del contratto della cui interpretazione si controverte, del difetto di autosufficienza suindicato, va soggiunto che la parte la quale, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005; n.25728/2013; Cass., n. 9461/2021). Nel caso concreto, la Corte d'appello ha motivatamente accertato la mancanza di certificabilità dei crediti, ai sensi dell'art. 7.3. del terzo accordo transattivo, è dipeso dalla mancata sottoscrizione da parte della mandante Gasaltermica e della mandataria [OSCURATO:SOCIETA] del medesimo atto transattivo, o - in via alternativa - dalla revoca del mandalto da parte della mandante o dalla rinuncia ad esso da parte della mandataria, o ancora dalla sottoscrizione, da parte di Gasaltermica, originaria titolare del credito, della richiesta di certificazione aggiuntiva, prevista dall'art. 7.3. Soltanto da tali condotte delle parti era dipesa la non certificabilità dei crediti, poi ceduti a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali argomentazioni ben motivate- - il vizio di motivazione non è stato, peraltro, neppure dedotto da entrambi i ricorrenti - le censure, men che evidenziare una specifica violazione dei canoni interpretativi succitati, mirano piuttosto a far valere - inammissibilmente - una diversa interpretazione dell'accordo in questione. 3.Violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363, 1365 c.c. (art. 360, 3, c.p.c.) anche in relazione alle domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. verso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. per i medesimi motivi esposti innanzi non si potrebbe imputare alla ricorrente l'omissione della richiesta di certificabilità o la mancata partecipazione all'Atto transattivo, perché sono attività proponibili esclusivamente dai soggetti legittimati e soltanto per quei crediti che hanno le rammentate caratteristiche temporali. 3.1 Il motivo ripropone le doglianze già proposte in appello ed è inammissibile per i motivi espressi sub 2.1. Si può aggiungere che [OSCURATO:SOCIETA]. divenne anche cessionaria ed in tale veste avrebbe potuto inserire i crediti, di cui oggi si discute, negli elenchi di richiesta certificazione dei suoi autonomi atti transattivi prima della scadenza prevista per l'estinzione. Entrambe le società, infatti, parteciparono autonomamente alla terza procedura transattiva nel 2006 e non inserirono i contestati crediti né come mandanti, né come cedenti, né come cessionari o mandatari sottovalutando, probabilmente, che alla data del dicembre 2006, secondo gli accordi transattivi (clausola 7.3 punto iii), i crediti non inclusi negli elenchi e, quindi non certificati, si sarebbero estinti. E' pur vero che le cessione dei crediti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] e poi [OSCURATO:SOCIETA]. hanno per oggetto crediti al momento del trasferimento inesigibili e non azionabili, che, però, si sono estinti per la mancata presentazione di richiesta di certificazione aggiuntiva entro il 31 dicembre 2006 sia da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. che di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è l'accertamento dei fatti compiuti nei giudizi di merito che costituisce salda motivazione alla decisione della Corte d'Appello di non accogliere la domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. che ha ricostruito le fattispecie giuridiche corrispondenti senza alcuna violazione delle norme evocate dal ricorrente. Oggi, in ogni caso, una diversa interpretazione dovrebbe essere fondata su una diversa valutazione dei fatti accertati nel giudizio di merito che in questa sede di legittimità non è possibile. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce: 1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360, comma 1, c.p.c.) La Corte non avrebbe interpretato l'Atto transattivo in maniera unitaria e non avrebbe preso in considerazione gli artt. 7.3 punto ii, 2.2 punti iii, vi, artt. 2.2, commi 3 e 4 che consentono di considerare non certificabili i crediti in questione e quindi non estinti perché esclusi dalla " tombalità". 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) per violazione della dovuta interpretazione in buona fede del contratto e per aver trascurato che detti crediti erano stati esclusi nel successivo atto di transazione stipulato da [OSCURATO:SOCIETA]. perché oggetto di mandato all'incasso.I primi due motivi del ricorso incidentale che riguardano l'interpretazione della convenzione sono inammissibili per quanto esposto sub 2.1. 3.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 11 d. Igs. n. 231/2002 (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.) La Corte non avrebbe applicato il tasso di mora previsto nel ritardo nei pagamenti commerciali. 3.1 il motivo è assorbito dal rigetto degli altri motivi. 4. Per quanto esposto il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati con condanna dei soccombenti al pagamento a favore dell'ASL Roma 1 delle spese ed onorari del presente giudizio. Vanno compensate le spese tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condanna i soccombenti al pagamento a favore dell'ASL Roma 1 delle spese ed onorari del presente giudizio che si liquidano in C 15.000 e C 200 per spese, oltre spese generali ed accessori. Si compensano le spese tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24.12. 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont