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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 37029/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, il reato ex artt.110, 582 e 585 cod. pen. di cui al capo A (art. 337 cod. pen. con l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale) non è prescritto essendo stato commesso il 17/09/2014, mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 22/11/2021 (e quella di primo grado il 3 giugno 2015); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, il reato ex artt.110, 582 e 585 cod. pen. di cui al capo A (art. 337 cod. pen. con l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale) non è prescritto essendo stato commesso il 17/09/2014, mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 22/11/2021 (e quella di primo grado il 3 giugno 2015); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 37029/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris