CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 24371/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22660/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 4447/2023 depositata il 17/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Salerno, in composizione monocratica, declinava la propria competenza territoriale in favore alternativamente del Tribunale di Napoli o di Avellino in relazione alle domande, proposte da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto la nullità di due mutui fondiari per mancato perfezionamento dei contratti, difetto genetico della causa e natura simulata degli stessi; l’accertamento del collegamento negoziale tra i mutui e la costituzione di pegno di titoli posti a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni a carico del mutuatario, la risoluzione per inadempimento della banca dell’intera operazione e l’accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per violazione del principio di correttezza e buona fede, in relazione agli investimenti finanziari. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore della previsione convenzionale quali fori alternativi ed esclusivi del foro di Napoli o di Avellino, in virtù dell’art. 11 del contratto di mutuo fondiario del 3/4/2008 Rep.n. 49479 Racc. n. 17803 nonché dell’art. 12 del contratto di mutuo fondiario del 28/1/2009 Rep. N. 50280 Racc. n. 18408 oltre che il rigetto delle domande nel merito e domanda riconvenzionale per il pagamento dell’importo di 2.121.554, 87 per ratei insoluti o, ove fosse accertata la nullità invocata, a titolo di ripetizione d’indebito. Il tribunale ha ritenuto l’inapplicabilità della disciplina normativa consumeristica dal momento che gli artt. 121 e 122, c.1 del TUB stabiliscono un limite oggettivo oltre il quale le norme non operano (75 mila euro l’importo mutuato e garanzia ipotecaria con durata non superiore a 5 anni ) . Nella specie, le limitazioni normative sono ampiamente oltrepassate e ciò, secondo il Tribunale rende inapplicabile anche la disciplina processuale della competenza territoriale di cui all’art. 33, comma 2 lettera U) Codice del Consumo. Anche i contratti di costituzione di pegno, in quanto avvinti da collegamento negoziale con quelli relativi ai mutui ipotecari , come dedotto anche dalla parte attrice ed evincibile dalla documentazione in atti, seguono la stessa disciplina della competenza territoriale. Infine viene osservato che le clausole relative al foro esclusivo contenute nei contratti di mutuo fondiario sono state approvate specificamente. Poiché i contratti per le loro caratteristiche oggettive non sono assoggettabili al d.lgs . 206 del 2005 per le ragioni esposte, non rileva, secondo il Tribunale di Salerno il richiamo, nei contratti, alla suddetta disciplina. Avverso tale pronuncia d’incompetenza ha proposto regolamento per competenza la parte attrice esponendo: nelle clausole negoziali relative al foro convenzionale era espressamente precisato che la previsione era applicabile a “chi non rivesta la qualità di consumatore”; i contratti di mutuo ipotecario si configurano come atti meramente esecutivi di una più ampia intesa che, attraverso la gestione dei fondi costituiti in pegno avrebbe dovuto consentire il ripianamento delle esposizioni del Farina; era il pegno il contratto principale, i mutui erano strumento tecnico per la rimodulazione della esposizione complessiva; essi dunque non potevano qualificarsi finanziamenti ed erano garantiti solo dai pegni e non dall’ipoteca avente natura irrisoria così da escludere anche la natura giuridica di mutui fondiari. L’azione proposta doveva pertanto qualificarsi come risarcitoria in relazione all’inadempimento della banca dell’obbligo di gestione dei fondi costituiti in pegno. Le domande di nullità dei mutui erano accessorie alla principale. Veniva anche evidenziato che il Tribunale in prima battuta aveva rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale e disposto CTU. Nella pronuncia finale invece venivano valorizzate le previsioni negoziali contenute nei mutui e la residuale clausola “e di ogni rapporto di qualunque natura ad esso collegato”, trascurando, tuttavia, che erano fatte espressamente salve le disposizioni inderogabili del Codice del Consumo e che erano improduttive di effetti le clausole in contrasto con esse. Mancava, inoltre, la prova della trattativa individuale. Peraltro, l’applicabilità della limitazione d’importo prevista per i contratti di credito al consumo anche alle altre tipologie di finanziamenti o mutui era in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. La previsione contenuta nell’art. 122 TUB si riferiva esclusivamente alle norme a tutela dei consumatori contenute nel TUB stesso non incidendo sulla portata applicativa complessiva del Codice del Consumo che di conseguenza poteva trovare ingresso al fine di sanzionare le clausole abusive ove ne ricorressero i presupposti. Anche la Corte di Giustizia, veniva aggiunto, aveva stabilito la generale applicabilità delle regole uniformi relative alle clausole abusive; senza limitazioni oggettive. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso così come la parte controricorrente. La parte ricorrente nella narrativa del proprio ricorso per regolamento di competenza riferisce che nell’ambito di una complessiva operazione di rinegoziazione complessiva della situazione debitoria creatasi nei confronti della banca, aveva stipulatomutui ipotecari e costituzione di pegno titoli, quest’ultimo in prevalente funzione di garanzia dei debiti contratti e degli importi finanziati con i mutui (pari circa a2.800.000 euro) Sempre la parte ricorrente definiva l’operazione un’intesa, reputando i contratti avvinti da collegamento negoziale. Questa complessiva intesa era la conseguenza dell’esposizione debitoria determinatasi dal 2007 e veniva realizzata, mediante complessa operazione di negoziazione, negli anni immediatamente successivi come descrittoanaliticamente nella parte espositiva della sentenza di accoglimento dell’eccezione d’incompetenza e nella parte narrativa del ricorso. Questa rappresentazione univoca della complessità delle operazioni economiche e dei vincoli negoziali posti in essere dalle parti induce il Collegio a ritenere che l’intesa realizzata sia frutto di una trattativa individuale e che la trattativa investa l’intera trama negoziale dei due o più atti , incontestatamente avvinti da collegamento funzionale, secondo la qualificazione concorde della parte ricorrente e del Tribunale, al di là della formulazione letterale di ciascuna di esse. A questa preliminare considerazione si aggiunga che l’entità dell’operazione di ripianamento espressa sia nei mutui sia nei contratti di costituzione di pegno porta ad escludere che il ricorrente rivesta la qualità di consumatore, attenendo ad una esposizione debitoria giustificata da operazioni commerciali. Tale valutazione può essere svolta dal giudice di legittimità che, nel regolamento di competenza, è anche giudice del fatto. Il superamento di rilevante entità della soglia dei 75.000 euro non rileva, di conseguenza, in funzione dell’inapplicabilità della disciplina protezionistica del credito al consumo, qualità che è del tutto estranea alla operazione contrattuale posta a base del presente giudizio, non soltanto in relazione all’importo ma in virtù della complessità dell’accordo posto in essere dalle parti e del collegamento funzionale tra i due negozi, il mutuo ipotecario e la costituzione di pegno titoli, ma al fine di concorrere ad escludere, in via generale, l’applicabilità della disciplina normativa del codice del consumo, ed in particolare quella relativa alla abusività delle clausole di deroga convenzionale al foro del consumatore. Deve, in conclusione, essere ritenuta inapplicabile la disciplina normativa del codice del consumo sia sotto il profilo della mancanza della qualità soggettiva di consumatore del ricorrente che non ha fornito alcun indicatore fattuale al riguardo a fronte di molteplici indizi contrastanti, sia perché l’operazione si è rivelata l’esito di una trattativa individuale frutto di specifico accordo tra le parti volto alla rinegoziazione di una ingente esposizione debitoria, realizzata con un’operazione complessa e concordata. Non rileva, al riguardo, che singole parti dell’accordo possano essere state tratt e da condizioni generali di contratto, dal momento che è l’intreccio funzionale tra le due fattispecie negoziali a rivelare che l’operazione complessiva è stata oggettodi trattativa tra le parti. Questa qualità generale dell’accordo rende superfluo l’esame della preesistenza di trattativa individuale sulle singole clausole. Né rileva la previsione della clausola di salvezza relativa all’integrabilità del testo negoziale con il Codice del Consumo. Essa al contrario, conferma la necessità di una concreta verifica positiva delle condizioni di applicazione di tale sistema normativo. Sotto quest’ultimo profilo, deve osservarsi che la clausola relativa alla competenza territoriale esclusiva, contenuta nei contratti di mutuo è stata sottoposta a specifica sottoscrizione, nel rispetto dell’art. 1341 c.c., ed essa in virtù dell’incontestato collegamento funzionale non può che trovare applicazione anche per le violazioni degli obblighicontrattuali di correttezza e diligenza e per la dedotta condotta illegittima ed illecita in relazione alla gestione fondi, posta a base del pegno. Il ricorso proposto, in conclusione, deve essere rigettato. Le spese processuali del presente procedimento sono rimesse al giudice del merito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dic