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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22881/2026

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orte di Assise di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza dell’8 aprile 2025, in riformadella sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Assiste di Napoli il 22 settembre2021 ha condannato alla pena di ventotto anni di reclusione [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di omicidio aggravato di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 e 416-bis.1 cod.pen., nonché di concorso nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate per commettere ildelitto.2.

Il ricorrente e stato sottoposto a indagini e processato per avere concorso, qualemandante, alla commissione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Casavatore alle ore22,30 del 4 agosto 2011.L’attività investigativa, consistita nell’acquisizione dei filmati delle telecamere enell’intercettazione delle conversazioni di familiari della vittima, non ha consentitoinizialmente di identificare gli autori materiali e i mandanti dell’omicidio.La stessa si è poi sviluppata ed è stata approfondita a seguito delle dichiarazioni reseda alcuni collaboratori nell’anno 2017.All’esito delle indagini sono stati indagati, rinviati a giudizio e processati separatamenteGianluca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali autori materiali, e, qualimandanti che avevano deliberato l’azione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniEsposito, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hapure partecipato personalmente all’esecuzione del mandato omicidiario.In ordine ai fatti oggetto del processo hanno reso dichiarazioni, sia nel corso delleindagini che in dibattimento, i collaboratori: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosarioGuarino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FeliceLeonardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BrunoEsposito.La maggior parte dei dichiaranti ha raccontato fatti e circostanze apprese de relato.In ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito nello specifico [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.

Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, per la gran partesostanzialmente condivisa da quella di appello, la questione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] erastata affrontata dai rappresentanti delle cinque famiglie di Secondigliano in relazione aicomportamenti da questo tenuti sia nei confronti di alcuni componenti della famiglia Pagano,che in generale a Casavatore, anche avvicinandosi al gruppo c.d. delle [OSCURATO:PERSONA], cheArcangelo [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di isolare ed escludere dalla spartizione degli utiliderivanti dalla gestione delle piazze di spaccio.Dopo alcuni incontri, la decisione era stata quindi assunta nella giornataimmediatamente precedente l’omicidio nel corso di un incontro avvenuto a casa di AntonioLeonardi a cui erano presenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edErnesto [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza delle cinque famiglie.Nel corso della riunione, secondo la volontà di [OSCURATO:PERSONA], si era deciso a maggioranza diestromettere dal “tavolo delle spartenze” il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] (quello delle c.d.

CaseCelesti) e che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ucciso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non erano d’accordo con la decisioneassunta, erano quindi andati a confrontarsi con [OSCURATO:PERSONA] e lo avevano avvisato.I tre avevano allora deciso di avvertire [OSCURATO:PERSONA] e di portarlo in un luogo sicuro epoi, preoccupati soprattutto di essere estromessi dalla spartizione dei proventi della venditadi stupefacenti, avevano tentato di intervenire per far cambiare idea ad [OSCURATO:PERSONA] e,soprattutto ad [OSCURATO:PERSONA].Non avendo trovato [OSCURATO:PERSONA] a casa, avevano incontrato [OSCURATO:PERSONA] che eraall’oscuro di quanto deciso ma che si disse essere d’accordo con loro che il ragazzo nonavrebbe dovuto essere ucciso.A questo punto [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], era andato a cercare [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva trovatoa casa di [OSCURATO:PERSONA].Durante la conversazione tenuta in quella occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva cambiato idea eAbete aveva inizialmente confermato la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e di estromettereMarino e i suoi dalla “tavola”.Nel prosieguo però, vista l’insistenza di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva detto che perora il ragazzo non moriva così che la situazione sembrava essersi raffreddata, seppure,sempre secondo il narrato di Gaurino, era chiaro che [OSCURATO:PERSONA] prima o poi sarebbe statoucciso.A questo punto, sempre secondo le sue dichiarazioni, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato aparlare con [OSCURATO:PERSONA] e insieme avrebbero deciso di sacrificare [OSCURATO:PERSONA] per cercare diimpedire l’estromissione del loro gruppo dalla “tavola delle spartenze”.Prima di procedere, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato a chiedere conferma della bontà delproposito e avrebbe ottenuto un generico placet da [OSCURATO:PERSONA], che aveva trovato dasolo e ubriaco.Subito, dopo, quindi, l’omicidio era stato commesso.Il giorno successivo, poi, [OSCURATO:PERSONA], che aveva saputo dell’arrivo di un quantitativodi cocaina, era andato a un incontro per la spartizione della sostanza ed era stato cacciatoda [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva anche ripreso per l’omicidio commesso di sua iniziativa, tanto cheGuarino, presente, avrebbe detto di considerarla una cosa fatta da lui.

Dello stesso tenoresarebbe stato in un certo qual senso l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe affermato che laresponsabilità dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ricadeva al 90% su di loro, cioè su [OSCURATO:PERSONA] e icomponenti del suo clan.4.

Sulla base di tali elementi la Corte di primo grado ha assolto l’imputato (e anche ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA]) ritenendo, in estrema sintesi, che il mandato omicidiario cheda ultimo aveva contribuito a conferire anche [OSCURATO:PERSONA] si era interrotto, era statocome congelato o sospeso, per cui l’omicidio doveva ritenersi riconducibile a unadeterminazione alla quale l’imputato era estraneo.5.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il pubblico ministerorilevando che la conclusione cui era pervenuta la Corte di assise nei confronti di ArcangeloAbbinante era errata in quanto, diversamente da quanto ritenuto, il mandato omicidiario nonera stato sospeso e il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque eseguito quanto era stato decisodalle cinque famiglie di Secondigliano e ciò pure con il contributo e l’assenso dello stessoAbbinante.6.

La Corte di assise di appello, come richiesto dal pubblico ministero, ha riapertol’istruttoria dibattimentale e ha così proceduto a riesaminare [OSCURATO:PERSONA] e AntonioLeonardi e ad acquisire le sentenze definitive nel frattempo emesse a carico degli esecutorimateriali e di [OSCURATO:PERSONA].All’esito del giudizio la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi acquisiticonsentissero di concludere in senso diverso e, cioè, che in effetti il mandato omicidiario nonera stato sospeso ma che la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] era stata confermata anchela sera del 4 agosto 2011 in presenza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva infatti cambiato idea econdiviso la decisione già assunta da [OSCURATO:PERSONA].Secondo la Corte, infatti, la frase di [OSCURATO:PERSONA] per cui il ragazzo quella sera non sarebbemorto non avrebbe avuto un effettivo rilievo in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque capito chel’omicidio si sarebbe dovuto fare in ogni caso.Tale lettura, d’altro canto, secondo la prospettiva della Corte, sarebbe stata confermatadalle sentenze di condanna degli altri concorrenti, anche di [OSCURATO:PERSONA], che sono ormai passatein giudicato, e dalla sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso cautelare diAbbinante.A fronte di tale diversa conclusione la Corte ha quindi riformato la sentenza di primogrado e ha condannato l’imputato alla pena di ventotto anni di reclusione.7.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 192cod. proc. pen. quanto all’affermazione di responsabilità.In un unico articolato motivo la difesa ha rilevato che la Corte territoriale, che pure haproceduto alla rinnovazione e a riesaminare due dei collaboratori che hanno resodichiarazioni nei confronti dell’imputato, avrebbe esposto una motivazione manifestamenteillogica e contraddittoria quanto alle narrazioni nel complesso acquisite.

Secondo la difesa laCorte avrebbe del tutto omesso di procedere a un analitico confronto di quanto raccontatoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe tenuto conto delle evidenti e palesi differenze tra ledichiarazioni originarie e quello che è stato successivamente riferito nel corso del nuovoesame, ciò pure considerato che anche quanto esposto nel giudizio di appello non consentedi concludere nel senso che il mandato omicidiario non era stato sospeso e che, quindi, ladecisione finale di uccidere [OSCURATO:PERSONA] non era da attribuirsi a un’autonoma deliberazione delsolo [OSCURATO:PERSONA].

A ben vedere, infatti, [OSCURATO:PERSONA] sul punto avrebbe comunque evidenziato cheAbete aveva detto che per ora il ragazzo non doveva morire e che la diversa conclusione,che era chiaro che invece questo era da uccidere, era stata da lui capita, percepita, in baseai gesti e alle espressioni utilizzate in quella stessa occasione da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, quindi, sisviluppa attraverso un analitico confronto: a) tra le dichiarazioni rese dai collaboratori nellediverse fasi al fine di evidenziare la carenza di motivazione quanto all’attendibilità intrinsecaed estrinseca dei due dichiaranti e delle diverse dichiarazioni ora rese, perché la Corte nonavrebbe dato conto della ragione per cui ha ritenuto credibile quello che hanno narratoGuarino e [OSCURATO:PERSONA] dopo 15 anni dai fatti piuttosto che nelle iniziali propalazioni, poiconfermate nel dibattimento di primo grado; b) tra le stesse dichiarazioni e le parti dellamotivazione sul punto per evidenziare la contraddittorietà e anche la manifesta illogicità dellalettura delle stesse; c) tra la motivazione della sentenza impugnata e quella resa dal giudicedi primo grado in ordine alle dichiarazioni e, nello specifico, quanto al “congelamento”, lasospensione, del mandato omicidiario.8.

In data 10 febbraio 2016 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con specifico riferimento allamancata applicazione dei criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delledichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e alla totale carenza di un analitico e attentoconfronto con la motivazione esposta dal giudice di primo grado in ordine alla sospensione,del mandato omicidiario.Le doglianze sono fondate nei termini che seguono.2.1.

Con il ricorso la difesa pone, in termini generali, la questione dei criteri da applicarenel caso in cui la prova sia costituita da dichiarazioni in reità e in correità, anche de relato, e,nello specifico, come debba essere strutturata la motivazione della sentenza di condanna incaso di riforma della pronuncia assolutoria di primo grado.La giurisprudenza di legittimità sul punto è da considerarsi pacifica.Il giudice d’appello, qualora la sentenza assolutoria di primo grado sia impugnatadall’organo dell’accusa, è tenuto in via preliminare a valutare se i motivi sollecitino unadiversa e alternativa lettura di prove di contenuto dichiarativo ovvero si riferiscanoall’attendibilità della persona che le ha rese.In tali specifici casi, come previsto dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. edenucleato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, al fine di addivenire ad una pronunciadi riforma è necessario che sia disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.In tutti gli altri casi - cioè qualora la diversa e opposta conclusione si fondi su di unadiversa lettura di prove di natura documentale, ovvero si riferisca ad una diversa valutazionedel medesimo compendio indiziario costituito da elementi o accertamenti materiali o, daultimo, si riferisca all’attribuzione ai fatti di una diversa qualificazione giuridica - il giudicedell’appello (salva la possibilità di ritenere comunque assolutamente necessario procedere aisensi dell’art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto a dare conto, in modo puntuale e specifico, delleragioni che hanno determinato il “ribaltamento” della precedente decisione, fornendo sulpunto la c.d. motivazione rafforzata.La motivazione c.d. rafforzata, d’altro canto, esclusa la sola ipotesi in cui siano stateacquisite prove nuove, è necessaria anche nel caso in cui siano state nuovamente assuntele prove dichiarative che il primo giudice aveva diversamente valutato.Anche in tale ipotesi, infatti, in assenza di nuovi e decisivi elementi, la sentenza diappello che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, per non incorrerenel vizio di motivazione, deve confutare specificamente le ragioni poste a sostegno delladecisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridicodegli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmenteofferti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che,sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelteoperate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi odiversamente valutati, evidenziando così l’incompletezza ovvero l’incoerenza dellaprecedente valutazione, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U,n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La,Rv. 283784 – 01; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 – 01;Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 – 01; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017,C., Rv. 270149 - 01; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, Mangano, Rv. 268948 - 01;Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523 – 01; Sez. 6, n. 10130 del20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 – 01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327 – 01;Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589 - 01; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013,dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005 - 01; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332 -01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638 – 01; Sez. 5, n. 42033 del17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330 - 01; Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, Baia, Rv.232441 - 01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083 -

01. In sensosolo apparentemente difforme, cfr. Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595,che in realtà evidenzia che non è necessaria la motivazione rafforzata nel caso in cui ilprovvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramenteassertivo, e Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110 e Sez. 5, n. 35261 del06/04/2017, Lento, Rv. 270721, nella specifica ipotesi di riforma in senso assolutorio di unasentenza di primo grado di condanna).Ciò in quanto, come autorevolmente evidenziato, «il canone "oltre ogni ragionevoledubbio" pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione insenso peggiorativo compiuta in appello sia sorretta da argomenti dirimenti e tali daevidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi,rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciareaperti residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza.

Ciò significa, comeevidenziato nella sentenza Dasgupta, che per riformare un'assoluzione non basta unadiversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, occorrendoinvece "una forza persuasiva superiore", capace, appunto, di far cadere ogni ragionevoledubbio, perché, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza,l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la mera non certezza dellacolpevolezza.

La regola "oltre ogni ragionevole dubbio" pretende dunque (ben al di là dellastereotipa affermazione del principio del libero convincimento del giudice) percorsiepistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova,giustificazione razionale della decisione, standards conclusivi di alta probabilità logica,dovendosi riconoscere che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estendeil suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa erazionale della prova.

In questa prospettiva risulta chiara la stretta correlazione, dinamica estrutturale, tra tale regola basilare e le coesistenti garanzie proprie del processo penale:presunzione di innocenza dell'imputato, onere della prova a carico esclusivo dell'accusa,obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e giustificazione razionale delle stesse»(così testualmente Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 - 01, nello stessosenso Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 – 01 e Sez.

U, n. 14800 del21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01).2.2.

Nel caso di specie il giudice d’appello, che pure ha correttamente disposto larinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e ha proceduto a esaminare nuovamente icollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha dato atto di essersiadeguatamente confrontato con le ragioni esposte dal giudice di primo grado a fondamentodell’assoluzione e la motivazione, pertanto, è carente.2.2.1.

In sintesi.I fatti oggetto dell’attuale processo sono avvenuti il 4 agosto 2011.In quella data è stato commesso l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Le indagini iniziali, consistite in accertamenti e intercettazioni, non hanno consentito diindividuare gli autori del delitto.Nel 2017 l’episodio è stato ricostruito attraverso le dichiarazioni di numerosicollaboratori di giustizia.Ai fini della valutazione della responsabilità dell’attuale ricorrente le modalità diesecuzione dell’azione non assumono alcuno specifico rilievo.Dalle dichiarazioni, d’altro canto, si è appreso che il fatto si inserisce in una fase diriassetto dei poteri criminali nei territori di Scampia e Secondigliano e nei comuni di Melito,Mugnano, Arzano e Casavatore e, nello specifico, nelle dinamiche dei rapporti conflittualisorti nell’alleanza c.d. delle cinque famiglie, cioè tra i clan di Scampia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Notturno, Aprea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di Secondigliano ([OSCURATO:PERSONA]) e di Casavatore([OSCURATO:PERSONA]), tra le quali vigeva un accordo di spartizione degli ingenti ricavati derivante dallagestione e dal controllo delle piazze di spaccio.Così precisato il contesto i vari collaboratori, analiticamente indicati nelle due sentenzedi merito, hanno descritto, anche in termini parzialmente diversi e pure riferendo circostanzeapprese de relato, i momenti che precedettero l’omicidio e gli incontri nei quali si era parlatodel comportamento tenuto dalla vittima e le ragioni per cui questa avrebbe dovuto essereeliminata.Questa fase – come e chi prese la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e se vi fu unripensamento o comunque se la decisione fu sospesa – è quella centrale ai fini del presenteprocesso e, conseguentemente, per la definizione del ricorso in quanto il ricorrente è statorinviato a giudizio, processato, inizialmente assolto e successivamente condannato, peressere stato uno dei mandanti dell’omicidio.Tra i vari collaboratori che hanno reso dichiarazioni specifiche sul punto, quelli cheassumono rilievo centrale, sono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno riferito circostanze relative a fatti e a discorsi ai quali hanno direttamente assistitoovvero, meglio, ai quali hanno partecipato personalmente, pure in modo significativo.La ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito – che si fonda sulledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità, intrinseca ed estrinseca, risultaessere stata valutata da entrambi i giudici di merito facendo corretto riferimento ai principienucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez.

U, Sentenza n. 20804 del29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003,Andreotti, Rv. 226090 – 01; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv.192465 – 01)- è sovrapponibile e ciò che diverge e porta a diverse e opposte conclusioni èesclusivamente la lettura attribuita all’incontro che si tenne la sera del delitto.Secondo i primi e i secondi giudici l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fu deliberato nel corso di unprimo incontro, avvenuto nel corso del 3 agosto 2011.A questo incontro, oltre a [OSCURATO:PERSONA], parteciparono [OSCURATO:PERSONA], un altroaffiliato degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ArcangeloAbete.Il ruolo centrale fu svolto da [OSCURATO:PERSONA] che sostanzialmente impose la suadecisione ai presenti, con il solo dissenso di [OSCURATO:PERSONA] e del cugino [OSCURATO:PERSONA].Nello specifico [OSCURATO:PERSONA] collegò la necessità dell’omicidio con l’opportunità di estromettereil clan [OSCURATO:PERSONA], quello delle c.d. [OSCURATO:PERSONA] celesti, dalla tavola in cui si spartivano gli utiliprovenienti dalle piazze di spaccio.A questo incontro non era presente [OSCURATO:PERSONA].Preso atto della decisione, [OSCURATO:PERSONA] ritenne opportuno avvisare i componentidel clan [OSCURATO:PERSONA] e questi si attivarono per cercare di salvare il ragazzo, [OSCURATO:PERSONA],prelevandolo a casa, avvisandolo e portandolo in un posto sicuro.Il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siconfrontarono e decisero di provare a far cambiare idea ad [OSCURATO:PERSONA], per cui la sera andarono acercarlo.In prima battuta incontrarono l’attuale ricorrente al quale comunicarono che il giornoprecedente gli altri avevano deciso di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e che era loro intenzione far cambiareidea ad [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in quell’occasione disse che era d’accordo con loro e che li avrebbeaccompagnati a parlare con [OSCURATO:PERSONA].A questo punto i tre raggiunsero [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso di questoulteriore incontro [OSCURATO:PERSONA] ribadì la determinazione e [OSCURATO:PERSONA] cambiò idea condividendo ladecisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA].La discussione, però, proseguì e, secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA], alla fine [OSCURATO:PERSONA] disseche per quella sera il ragazzo non moriva, ciò anche se [OSCURATO:PERSONA] comunque intese che lacosa era “fredda” ma che il ragazzo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunque ucciso.A questo punto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tornarono alle [OSCURATO:PERSONA] celesti dove sorse ilproblema di capire come fare per evitare l’esclusione della famiglia dalla c.d. tavola dellespartenze, tanto che a un certo punto [OSCURATO:PERSONA] propose di uccidere loro [OSCURATO:PERSONA] peraccontentare subito e loro stessi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si offrì di andare a parlare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per comunicargli questaproposta. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tornarono quindi a casa di [OSCURATO:PERSONA] dove non trovaronoAbete per cui parlarono solo con [OSCURATO:PERSONA], pure probabilmente ubriaco, che gli diede la suaapprovazione.La notte stessa l’omicidio fu commesso con le modalità accertate.Il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] seppe che era arrivato una partita di cocaina e si recòpertanto insieme a [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA] per partecipare all’incontro nel qualesi sarebbe dovuta spartire la sostanza.In quella occasione, però, [OSCURATO:PERSONA] reagì affermando che il clan [OSCURATO:PERSONA] non faceva piùparte della tavola e gli chiese conto della ragione per cui il ragazzo era stato uccisoaffermando che il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva agito senza autorizzazione e, sempre nella stessaoccasione, l’attuale ricorrente disse che la responsabilità della morte del ragazzo ricadevaper il 90% su di loro che lo avevano ucciso.A tali reazioni [OSCURATO:PERSONA] replicò chiedendo ad [OSCURATO:PERSONA] di considerare la cosa come decisada lui.2.2.2.

I primi giudici, a fronte del quadro così delineato, hanno ritenuto di escludere laresponsabilità del ricorrente e hanno assolto l’imputato per non avere commesso il fatto.Secondo i primi giudici il mandato omicidiario, che era stato inizialmente deliberato nelcorso di un primo incontro al quale l’imputato non era presente, ma che era comunque allostesso attribuibile per avere partecipato all’incontro avvenuto la sera, nel corso del qualeaveva cambiato idea e aveva condiviso la volontà di [OSCURATO:PERSONA], era stato sospeso.Nella motivazione della sentenza la Corte di Assise, infatti, ha dato conto di tutti glielementi emersi a carico dell’imputato e ha proceduto, applicando correttamente i principienucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova, a una attentaverifica della consistenza degli stessi quanto alla dimostrazione del concorso dell’imputatonel conferimento del mandato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e se questo era stato o menosospeso.Il ragionamento seguito dal primo giudice, esposto con specifico riferimento alledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto da [OSCURATO:PERSONA],era adeguato e la conclusione – nel senso che la volontà di [OSCURATO:PERSONA], che pure avevavoluto la morte di [OSCURATO:PERSONA], “era solo sussidiaria a quella principale di [OSCURATO:PERSONA] e non si eraconcretizzata in un mandato esecutivo, men che mai nei confronti degli effettivi esecutori” –appariva coerente alla valutazione delle prove esposta nella motivazione.Ciò anche considerato che nel provvedimento si era tenuto puntuale conto che quantoriferito da [OSCURATO:PERSONA], per cui [OSCURATO:PERSONA] quella sera avrebbe detto (“che ti devo dire, non si uccide ilragazzo”, come a dire “non si fa niente, non muore il ragazzo, non muore il ragazzo”),risultava confermato dagli ulteriori elementi acquisiti come, ad esempio: il fatto che all’esitodella prima riunione non era stata assunta alcuna iniziativa operativa; la riconosciutacircostanza per cui la proposta di uccidere [OSCURATO:PERSONA] quella sera era stata alla fine avanzata daManganiello; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sentito la necessità di andare aproporre il loro programma ad [OSCURATO:PERSONA] e avevano agito solo dopo avere avuto l’autorizzazioneda [OSCURATO:PERSONA]; che il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato i rappresentanti del clanMarino di avere agito senza autorizzazione e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che lamorte del ragazzo ricadeva su di loro al 90%; l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] che in quella sedeera stato costretto a “proteggere” i [OSCURATO:PERSONA] dicendo ai presenti di fare conto che la decisionel’aveva presa lui (“fai conto che l’ho fatto io”).Tutto questo, peraltro, anche evidenziando in sentenza che la posizione dell’attualericorrente era diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo stesso, oltre ad avere comunquedeliberato ed insistito in ogni occasione per l’esecuzione dell’omicidio, aveva in ogni modoistigato il delitto in virtù dell’interesse che aveva decisamente manifestato, pure lasciandointendere che l’esecuzione era collegata alla decisione di estromettere il clan [OSCURATO:PERSONA] dalla“tavola”.2.2.3.

La Corte territoriale, che pure ha tenuto conto della rinnovazione dell’esame diRosario [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di confrontarsi in termini adeguati conl’articolata motivazione della sentenza di primo grado e non ha pertanto adempiutoall’obbligo di evidenziare le oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, talida rendere la stessa non più sostenibile.La motivazione della sentenza impugnata, quindi, non risulta avere la necessaria “forzapersuasiva superiore" rispetto alla sentenza di primo grado.Nello specifico.a.

I secondi giudici non hanno proceduto al necessario confronto tra le dichiarazionioriginariamente rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini e quelle rese indibattimento di primo grado, per cui la conclusione nel senso che sarebbe maggiormentecredibile l’affermazione che la sera del 4 agosto si era assunta la definitiva decisione diuccidere [OSCURATO:PERSONA] risulta apodittica.Sul punto, infatti, la motivazione non tiene in alcun conto le diverse e ben più articolatee nette dichiarazioni rese in precedenza da [OSCURATO:PERSONA], che sono stati invece ampiamenteanalizzate dal giudice di primo grado, dalle quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] quella stessa sera avevadetto che “per stasera il ragazzo non muore, non muore il ragazzo”, non essendo pertantosufficiente il mero riferimento al fatto che il collaboratore durante l’ultimo esame avevaaffermato che non ricordava questa espressione, limitandosi cosi a ribadire che “comunquequella sera era stata presa la decisione di eliminare [OSCURATO:PERSONA]”.b.

I secondi giudici non si sono confrontati con le puntuali considerazioni contenutenella sentenza di primo grado in ordine agli ulteriori elementi cui i primi giudici avevanoriconosciuto una valenza significativa ai fini della conclusione che il mandato omicidiario erastato sospeso o, meglio, quanto al fatto che comunque per quella sera si era deciso disoprassedere.La Corte territoriale omette di spiegare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali,benché avessero maturato la decisione di sacrificare [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitare l’estromissionedelle c.d. [OSCURATO:PERSONA] celesti dalla “tavola”, avvertirono tuttavia l’esigenza di conseguire unapreventiva autorizzazione, ricercando [OSCURATO:PERSONA] e procedendo solo dopo il colloquio conLeonardi e le rassicurazioni da questi ricevute.

Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenzanon si confronta con il rilievo, puntualmente evidenziato dal primo giudice, secondo cui unasimile esigenza si pone in rapporto di evidente incompatibilità logica tanto con una decisioneomicidiaria già definitivamente assunta, quanto con l’ipotesi che il mandato fosse stato giàconferito al clan [OSCURATO:PERSONA].La motivazione, inoltre, non spiega per quale ragione, se la decisione assunta non erastata sospesa e se era stato incaricato di eseguirla proprio il clan [OSCURATO:PERSONA], perché il giornosuccessivo [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] redarguirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avere commesso senza autorizzazione l’omicidio e, soprattutto, non spiega quale possaessere il senso dell’assunzione di responsabilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, addirittura, perdifenderli aveva detto che la cosa avrebbe dovuto essere considerata come fatta da lui.c.

L’argomento per cui la correttezza della conclusione in termini di affermazione diresponsabilità dell’imputato sarebbe confermata anche dalla sentenza definitiva pronunciatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è superficiale.Il mero fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato quale mandante dell’omicidio, infatti, nonrisulta decisivo.Ciò in quanto tale affermazione - che pure non si confronta con quanto espressamenteindicato sul punto nella sentenza di primo grado, in cui la questione era stata affrontataevidenziando che le posizioni erano diverse perché [OSCURATO:PERSONA] aveva costantemente manifestatola volontà che [OSCURATO:PERSONA] fosse ucciso e che aveva avuto quindi anche il ruolo di istigatore – nontiene in alcun conto la motivazione della sentenza Sez. 1, n. 41903 del 27/4/2023 che,rigettando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che la motivazione posta a fondamentodella condanna dello stesso non era in contraddizione con la sentenza di assoluzionepronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].d.

Il riferimento alla sentenza pronunciata da questa Corte, a seguito del ricorsoproposto avverso l’ordinanza emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale competenteper il riesame dei provvedimenti cautelari, è inconferente.La sentenza pronunciata in tale sede, infatti, si riferisce a una fase diversa delprocedimento in cui il compendio probatorio era diverso ed è stata resa, comunque, solo intermini di congruità della motivazione del provvedimento impugnato agli elementi acquisitiallo stato degli atti e dell’assenza di profili per ritenere che la stessa fosse manifestamenteillogica.2.2.4.

Le ragioni esposte impongono l’annullamento con rinvio della sentenza affinchéla Corte di Assise di Appello di Napoli, attenendosi ai principi esposti e libera nell’esito,proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Assise di Appello di Napoli.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di Assise di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza dell’8 aprile 2025, in riformadella sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Assiste di Napoli il 22 settembre2021 ha condannato alla pena di ventotto anni di reclusione [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di omicidio aggravato di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 e 416-bis.1 cod.pen., nonché di concorso nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate per commettere ildelitto.2. Il ricorrente e stato sottoposto a indagini e processato per avere concorso, qualemandante, alla commissione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Casavatore alle ore22,30 del 4 agosto 2011.L’attività investigativa, consistita nell’acquisizione dei filmati delle telecamere enell’intercettazione delle conversazioni di familiari della vittima, non ha consentitoinizialmente di identificare gli autori materiali e i mandanti dell’omicidio.La stessa si è poi sviluppata ed è stata approfondita a seguito delle dichiarazioni reseda alcuni collaboratori nell’anno 2017.All’esito delle indagini sono stati indagati, rinviati a giudizio e processati separatamenteGianluca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali autori materiali, e, qualimandanti che avevano deliberato l’azione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniEsposito, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hapure partecipato personalmente all’esecuzione del mandato omicidiario.In ordine ai fatti oggetto del processo hanno reso dichiarazioni, sia nel corso delleindagini che in dibattimento, i collaboratori: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosarioGuarino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FeliceLeonardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BrunoEsposito.La maggior parte dei dichiaranti ha raccontato fatti e circostanze apprese de relato.In ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito nello specifico [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, per la gran partesostanzialmente condivisa da quella di appello, la questione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] erastata affrontata dai rappresentanti delle cinque famiglie di Secondigliano in relazione aicomportamenti da questo tenuti sia nei confronti di alcuni componenti della famiglia Pagano,che in generale a Casavatore, anche avvicinandosi al gruppo c.d. delle [OSCURATO:PERSONA], cheArcangelo [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di isolare ed escludere dalla spartizione degli utiliderivanti dalla gestione delle piazze di spaccio.Dopo alcuni incontri, la decisione era stata quindi assunta nella giornataimmediatamente precedente l’omicidio nel corso di un incontro avvenuto a casa di AntonioLeonardi a cui erano presenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edErnesto [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza delle cinque famiglie.Nel corso della riunione, secondo la volontà di [OSCURATO:PERSONA], si era deciso a maggioranza diestromettere dal “tavolo delle spartenze” il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] (quello delle c.d. CaseCelesti) e che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ucciso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non erano d’accordo con la decisioneassunta, erano quindi andati a confrontarsi con [OSCURATO:PERSONA] e lo avevano avvisato.I tre avevano allora deciso di avvertire [OSCURATO:PERSONA] e di portarlo in un luogo sicuro epoi, preoccupati soprattutto di essere estromessi dalla spartizione dei proventi della venditadi stupefacenti, avevano tentato di intervenire per far cambiare idea ad [OSCURATO:PERSONA] e,soprattutto ad [OSCURATO:PERSONA].Non avendo trovato [OSCURATO:PERSONA] a casa, avevano incontrato [OSCURATO:PERSONA] che eraall’oscuro di quanto deciso ma che si disse essere d’accordo con loro che il ragazzo nonavrebbe dovuto essere ucciso.A questo punto [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], era andato a cercare [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva trovatoa casa di [OSCURATO:PERSONA].Durante la conversazione tenuta in quella occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva cambiato idea eAbete aveva inizialmente confermato la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e di estromettereMarino e i suoi dalla “tavola”.Nel prosieguo però, vista l’insistenza di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva detto che perora il ragazzo non moriva così che la situazione sembrava essersi raffreddata, seppure,sempre secondo il narrato di Gaurino, era chiaro che [OSCURATO:PERSONA] prima o poi sarebbe statoucciso.A questo punto, sempre secondo le sue dichiarazioni, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato aparlare con [OSCURATO:PERSONA] e insieme avrebbero deciso di sacrificare [OSCURATO:PERSONA] per cercare diimpedire l’estromissione del loro gruppo dalla “tavola delle spartenze”.Prima di procedere, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato a chiedere conferma della bontà delproposito e avrebbe ottenuto un generico placet da [OSCURATO:PERSONA], che aveva trovato dasolo e ubriaco.Subito, dopo, quindi, l’omicidio era stato commesso.Il giorno successivo, poi, [OSCURATO:PERSONA], che aveva saputo dell’arrivo di un quantitativodi cocaina, era andato a un incontro per la spartizione della sostanza ed era stato cacciatoda [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva anche ripreso per l’omicidio commesso di sua iniziativa, tanto cheGuarino, presente, avrebbe detto di considerarla una cosa fatta da lui. Dello stesso tenoresarebbe stato in un certo qual senso l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe affermato che laresponsabilità dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ricadeva al 90% su di loro, cioè su [OSCURATO:PERSONA] e icomponenti del suo clan.4. Sulla base di tali elementi la Corte di primo grado ha assolto l’imputato (e anche ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA]) ritenendo, in estrema sintesi, che il mandato omicidiario cheda ultimo aveva contribuito a conferire anche [OSCURATO:PERSONA] si era interrotto, era statocome congelato o sospeso, per cui l’omicidio doveva ritenersi riconducibile a unadeterminazione alla quale l’imputato era estraneo.5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il pubblico ministerorilevando che la conclusione cui era pervenuta la Corte di assise nei confronti di ArcangeloAbbinante era errata in quanto, diversamente da quanto ritenuto, il mandato omicidiario nonera stato sospeso e il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque eseguito quanto era stato decisodalle cinque famiglie di Secondigliano e ciò pure con il contributo e l’assenso dello stessoAbbinante.6. La Corte di assise di appello, come richiesto dal pubblico ministero, ha riapertol’istruttoria dibattimentale e ha così proceduto a riesaminare [OSCURATO:PERSONA] e AntonioLeonardi e ad acquisire le sentenze definitive nel frattempo emesse a carico degli esecutorimateriali e di [OSCURATO:PERSONA].All’esito del giudizio la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi acquisiticonsentissero di concludere in senso diverso e, cioè, che in effetti il mandato omicidiario nonera stato sospeso ma che la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] era stata confermata anchela sera del 4 agosto 2011 in presenza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva infatti cambiato idea econdiviso la decisione già assunta da [OSCURATO:PERSONA].Secondo la Corte, infatti, la frase di [OSCURATO:PERSONA] per cui il ragazzo quella sera non sarebbemorto non avrebbe avuto un effettivo rilievo in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque capito chel’omicidio si sarebbe dovuto fare in ogni caso.Tale lettura, d’altro canto, secondo la prospettiva della Corte, sarebbe stata confermatadalle sentenze di condanna degli altri concorrenti, anche di [OSCURATO:PERSONA], che sono ormai passatein giudicato, e dalla sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso cautelare diAbbinante.A fronte di tale diversa conclusione la Corte ha quindi riformato la sentenza di primogrado e ha condannato l’imputato alla pena di ventotto anni di reclusione.7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 192cod. proc. pen. quanto all’affermazione di responsabilità.In un unico articolato motivo la difesa ha rilevato che la Corte territoriale, che pure haproceduto alla rinnovazione e a riesaminare due dei collaboratori che hanno resodichiarazioni nei confronti dell’imputato, avrebbe esposto una motivazione manifestamenteillogica e contraddittoria quanto alle narrazioni nel complesso acquisite. Secondo la difesa laCorte avrebbe del tutto omesso di procedere a un analitico confronto di quanto raccontatoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe tenuto conto delle evidenti e palesi differenze tra ledichiarazioni originarie e quello che è stato successivamente riferito nel corso del nuovoesame, ciò pure considerato che anche quanto esposto nel giudizio di appello non consentedi concludere nel senso che il mandato omicidiario non era stato sospeso e che, quindi, ladecisione finale di uccidere [OSCURATO:PERSONA] non era da attribuirsi a un’autonoma deliberazione delsolo [OSCURATO:PERSONA]. A ben vedere, infatti, [OSCURATO:PERSONA] sul punto avrebbe comunque evidenziato cheAbete aveva detto che per ora il ragazzo non doveva morire e che la diversa conclusione,che era chiaro che invece questo era da uccidere, era stata da lui capita, percepita, in baseai gesti e alle espressioni utilizzate in quella stessa occasione da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, quindi, sisviluppa attraverso un analitico confronto: a) tra le dichiarazioni rese dai collaboratori nellediverse fasi al fine di evidenziare la carenza di motivazione quanto all’attendibilità intrinsecaed estrinseca dei due dichiaranti e delle diverse dichiarazioni ora rese, perché la Corte nonavrebbe dato conto della ragione per cui ha ritenuto credibile quello che hanno narratoGuarino e [OSCURATO:PERSONA] dopo 15 anni dai fatti piuttosto che nelle iniziali propalazioni, poiconfermate nel dibattimento di primo grado; b) tra le stesse dichiarazioni e le parti dellamotivazione sul punto per evidenziare la contraddittorietà e anche la manifesta illogicità dellalettura delle stesse; c) tra la motivazione della sentenza impugnata e quella resa dal giudicedi primo grado in ordine alle dichiarazioni e, nello specifico, quanto al “congelamento”, lasospensione, del mandato omicidiario.8. In data 10 febbraio 2016 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con specifico riferimento allamancata applicazione dei criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delledichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e alla totale carenza di un analitico e attentoconfronto con la motivazione esposta dal giudice di primo grado in ordine alla sospensione,del mandato omicidiario.Le doglianze sono fondate nei termini che seguono.2.1. Con il ricorso la difesa pone, in termini generali, la questione dei criteri da applicarenel caso in cui la prova sia costituita da dichiarazioni in reità e in correità, anche de relato, e,nello specifico, come debba essere strutturata la motivazione della sentenza di condanna incaso di riforma della pronuncia assolutoria di primo grado.La giurisprudenza di legittimità sul punto è da considerarsi pacifica.Il giudice d’appello, qualora la sentenza assolutoria di primo grado sia impugnatadall’organo dell’accusa, è tenuto in via preliminare a valutare se i motivi sollecitino unadiversa e alternativa lettura di prove di contenuto dichiarativo ovvero si riferiscanoall’attendibilità della persona che le ha rese.In tali specifici casi, come previsto dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. edenucleato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, al fine di addivenire ad una pronunciadi riforma è necessario che sia disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.In tutti gli altri casi - cioè qualora la diversa e opposta conclusione si fondi su di unadiversa lettura di prove di natura documentale, ovvero si riferisca ad una diversa valutazionedel medesimo compendio indiziario costituito da elementi o accertamenti materiali o, daultimo, si riferisca all’attribuzione ai fatti di una diversa qualificazione giuridica - il giudicedell’appello (salva la possibilità di ritenere comunque assolutamente necessario procedere aisensi dell’art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto a dare conto, in modo puntuale e specifico, delleragioni che hanno determinato il “ribaltamento” della precedente decisione, fornendo sulpunto la c.d. motivazione rafforzata.La motivazione c.d. rafforzata, d’altro canto, esclusa la sola ipotesi in cui siano stateacquisite prove nuove, è necessaria anche nel caso in cui siano state nuovamente assuntele prove dichiarative che il primo giudice aveva diversamente valutato.Anche in tale ipotesi, infatti, in assenza di nuovi e decisivi elementi, la sentenza diappello che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, per non incorrerenel vizio di motivazione, deve confutare specificamente le ragioni poste a sostegno delladecisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridicodegli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmenteofferti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che,sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelteoperate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi odiversamente valutati, evidenziando così l’incompletezza ovvero l’incoerenza dellaprecedente valutazione, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U,n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La,Rv. 283784 – 01; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 – 01;Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 – 01; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017,C., Rv. 270149 - 01; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, Mangano, Rv. 268948 - 01;Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523 – 01; Sez. 6, n. 10130 del20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 – 01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327 – 01;Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589 - 01; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013,dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005 - 01; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332 -01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638 – 01; Sez. 5, n. 42033 del17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330 - 01; Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, Baia, Rv.232441 - 01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083 - 01. In sensosolo apparentemente difforme, cfr. Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595,che in realtà evidenzia che non è necessaria la motivazione rafforzata nel caso in cui ilprovvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramenteassertivo, e Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110 e Sez. 5, n. 35261 del06/04/2017, Lento, Rv. 270721, nella specifica ipotesi di riforma in senso assolutorio di unasentenza di primo grado di condanna).Ciò in quanto, come autorevolmente evidenziato, «il canone "oltre ogni ragionevoledubbio" pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione insenso peggiorativo compiuta in appello sia sorretta da argomenti dirimenti e tali daevidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi,rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciareaperti residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza. Ciò significa, comeevidenziato nella sentenza Dasgupta, che per riformare un'assoluzione non basta unadiversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, occorrendoinvece "una forza persuasiva superiore", capace, appunto, di far cadere ogni ragionevoledubbio, perché, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza,l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la mera non certezza dellacolpevolezza. La regola "oltre ogni ragionevole dubbio" pretende dunque (ben al di là dellastereotipa affermazione del principio del libero convincimento del giudice) percorsiepistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova,giustificazione razionale della decisione, standards conclusivi di alta probabilità logica,dovendosi riconoscere che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estendeil suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa erazionale della prova. In questa prospettiva risulta chiara la stretta correlazione, dinamica estrutturale, tra tale regola basilare e le coesistenti garanzie proprie del processo penale:presunzione di innocenza dell'imputato, onere della prova a carico esclusivo dell'accusa,obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e giustificazione razionale delle stesse»(così testualmente Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 - 01, nello stessosenso Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 – 01 e Sez. U, n. 14800 del21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01).2.2. Nel caso di specie il giudice d’appello, che pure ha correttamente disposto larinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e ha proceduto a esaminare nuovamente icollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha dato atto di essersiadeguatamente confrontato con le ragioni esposte dal giudice di primo grado a fondamentodell’assoluzione e la motivazione, pertanto, è carente.2.2.1. In sintesi.I fatti oggetto dell’attuale processo sono avvenuti il 4 agosto 2011.In quella data è stato commesso l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Le indagini iniziali, consistite in accertamenti e intercettazioni, non hanno consentito diindividuare gli autori del delitto.Nel 2017 l’episodio è stato ricostruito attraverso le dichiarazioni di numerosicollaboratori di giustizia.Ai fini della valutazione della responsabilità dell’attuale ricorrente le modalità diesecuzione dell’azione non assumono alcuno specifico rilievo.Dalle dichiarazioni, d’altro canto, si è appreso che il fatto si inserisce in una fase diriassetto dei poteri criminali nei territori di Scampia e Secondigliano e nei comuni di Melito,Mugnano, Arzano e Casavatore e, nello specifico, nelle dinamiche dei rapporti conflittualisorti nell’alleanza c.d. delle cinque famiglie, cioè tra i clan di Scampia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Notturno, Aprea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di Secondigliano ([OSCURATO:PERSONA]) e di Casavatore([OSCURATO:PERSONA]), tra le quali vigeva un accordo di spartizione degli ingenti ricavati derivante dallagestione e dal controllo delle piazze di spaccio.Così precisato il contesto i vari collaboratori, analiticamente indicati nelle due sentenzedi merito, hanno descritto, anche in termini parzialmente diversi e pure riferendo circostanzeapprese de relato, i momenti che precedettero l’omicidio e gli incontri nei quali si era parlatodel comportamento tenuto dalla vittima e le ragioni per cui questa avrebbe dovuto essereeliminata.Questa fase – come e chi prese la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e se vi fu unripensamento o comunque se la decisione fu sospesa – è quella centrale ai fini del presenteprocesso e, conseguentemente, per la definizione del ricorso in quanto il ricorrente è statorinviato a giudizio, processato, inizialmente assolto e successivamente condannato, peressere stato uno dei mandanti dell’omicidio.Tra i vari collaboratori che hanno reso dichiarazioni specifiche sul punto, quelli cheassumono rilievo centrale, sono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno riferito circostanze relative a fatti e a discorsi ai quali hanno direttamente assistitoovvero, meglio, ai quali hanno partecipato personalmente, pure in modo significativo.La ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito – che si fonda sulledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità, intrinseca ed estrinseca, risultaessere stata valutata da entrambi i giudici di merito facendo corretto riferimento ai principienucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. U, Sentenza n. 20804 del29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003,Andreotti, Rv. 226090 – 01; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv.192465 – 01)- è sovrapponibile e ciò che diverge e porta a diverse e opposte conclusioni èesclusivamente la lettura attribuita all’incontro che si tenne la sera del delitto.Secondo i primi e i secondi giudici l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fu deliberato nel corso di unprimo incontro, avvenuto nel corso del 3 agosto 2011.A questo incontro, oltre a [OSCURATO:PERSONA], parteciparono [OSCURATO:PERSONA], un altroaffiliato degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ArcangeloAbete.Il ruolo centrale fu svolto da [OSCURATO:PERSONA] che sostanzialmente impose la suadecisione ai presenti, con il solo dissenso di [OSCURATO:PERSONA] e del cugino [OSCURATO:PERSONA].Nello specifico [OSCURATO:PERSONA] collegò la necessità dell’omicidio con l’opportunità di estromettereil clan [OSCURATO:PERSONA], quello delle c.d. [OSCURATO:PERSONA] celesti, dalla tavola in cui si spartivano gli utiliprovenienti dalle piazze di spaccio.A questo incontro non era presente [OSCURATO:PERSONA].Preso atto della decisione, [OSCURATO:PERSONA] ritenne opportuno avvisare i componentidel clan [OSCURATO:PERSONA] e questi si attivarono per cercare di salvare il ragazzo, [OSCURATO:PERSONA],prelevandolo a casa, avvisandolo e portandolo in un posto sicuro.Il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siconfrontarono e decisero di provare a far cambiare idea ad [OSCURATO:PERSONA], per cui la sera andarono acercarlo.In prima battuta incontrarono l’attuale ricorrente al quale comunicarono che il giornoprecedente gli altri avevano deciso di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e che era loro intenzione far cambiareidea ad [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in quell’occasione disse che era d’accordo con loro e che li avrebbeaccompagnati a parlare con [OSCURATO:PERSONA].A questo punto i tre raggiunsero [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di questoulteriore incontro [OSCURATO:PERSONA] ribadì la determinazione e [OSCURATO:PERSONA] cambiò idea condividendo ladecisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA].La discussione, però, proseguì e, secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA], alla fine [OSCURATO:PERSONA] disseche per quella sera il ragazzo non moriva, ciò anche se [OSCURATO:PERSONA] comunque intese che lacosa era “fredda” ma che il ragazzo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunque ucciso.A questo punto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tornarono alle [OSCURATO:PERSONA] celesti dove sorse ilproblema di capire come fare per evitare l’esclusione della famiglia dalla c.d. tavola dellespartenze, tanto che a un certo punto [OSCURATO:PERSONA] propose di uccidere loro [OSCURATO:PERSONA] peraccontentare subito e loro stessi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si offrì di andare a parlare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per comunicargli questaproposta. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tornarono quindi a casa di [OSCURATO:PERSONA] dove non trovaronoAbete per cui parlarono solo con [OSCURATO:PERSONA], pure probabilmente ubriaco, che gli diede la suaapprovazione.La notte stessa l’omicidio fu commesso con le modalità accertate.Il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] seppe che era arrivato una partita di cocaina e si recòpertanto insieme a [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA] per partecipare all’incontro nel qualesi sarebbe dovuta spartire la sostanza.In quella occasione, però, [OSCURATO:PERSONA] reagì affermando che il clan [OSCURATO:PERSONA] non faceva piùparte della tavola e gli chiese conto della ragione per cui il ragazzo era stato uccisoaffermando che il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva agito senza autorizzazione e, sempre nella stessaoccasione, l’attuale ricorrente disse che la responsabilità della morte del ragazzo ricadevaper il 90% su di loro che lo avevano ucciso.A tali reazioni [OSCURATO:PERSONA] replicò chiedendo ad [OSCURATO:PERSONA] di considerare la cosa come decisada lui.2.2.2. I primi giudici, a fronte del quadro così delineato, hanno ritenuto di escludere laresponsabilità del ricorrente e hanno assolto l’imputato per non avere commesso il fatto.Secondo i primi giudici il mandato omicidiario, che era stato inizialmente deliberato nelcorso di un primo incontro al quale l’imputato non era presente, ma che era comunque allostesso attribuibile per avere partecipato all’incontro avvenuto la sera, nel corso del qualeaveva cambiato idea e aveva condiviso la volontà di [OSCURATO:PERSONA], era stato sospeso.Nella motivazione della sentenza la Corte di Assise, infatti, ha dato conto di tutti glielementi emersi a carico dell’imputato e ha proceduto, applicando correttamente i principienucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova, a una attentaverifica della consistenza degli stessi quanto alla dimostrazione del concorso dell’imputatonel conferimento del mandato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e se questo era stato o menosospeso.Il ragionamento seguito dal primo giudice, esposto con specifico riferimento alledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto da [OSCURATO:PERSONA],era adeguato e la conclusione – nel senso che la volontà di [OSCURATO:PERSONA], che pure avevavoluto la morte di [OSCURATO:PERSONA], “era solo sussidiaria a quella principale di [OSCURATO:PERSONA] e non si eraconcretizzata in un mandato esecutivo, men che mai nei confronti degli effettivi esecutori” –appariva coerente alla valutazione delle prove esposta nella motivazione.Ciò anche considerato che nel provvedimento si era tenuto puntuale conto che quantoriferito da [OSCURATO:PERSONA], per cui [OSCURATO:PERSONA] quella sera avrebbe detto (“che ti devo dire, non si uccide ilragazzo”, come a dire “non si fa niente, non muore il ragazzo, non muore il ragazzo”),risultava confermato dagli ulteriori elementi acquisiti come, ad esempio: il fatto che all’esitodella prima riunione non era stata assunta alcuna iniziativa operativa; la riconosciutacircostanza per cui la proposta di uccidere [OSCURATO:PERSONA] quella sera era stata alla fine avanzata daManganiello; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sentito la necessità di andare aproporre il loro programma ad [OSCURATO:PERSONA] e avevano agito solo dopo avere avuto l’autorizzazioneda [OSCURATO:PERSONA]; che il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato i rappresentanti del clanMarino di avere agito senza autorizzazione e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che lamorte del ragazzo ricadeva su di loro al 90%; l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] che in quella sedeera stato costretto a “proteggere” i [OSCURATO:PERSONA] dicendo ai presenti di fare conto che la decisionel’aveva presa lui (“fai conto che l’ho fatto io”).Tutto questo, peraltro, anche evidenziando in sentenza che la posizione dell’attualericorrente era diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo stesso, oltre ad avere comunquedeliberato ed insistito in ogni occasione per l’esecuzione dell’omicidio, aveva in ogni modoistigato il delitto in virtù dell’interesse che aveva decisamente manifestato, pure lasciandointendere che l’esecuzione era collegata alla decisione di estromettere il clan [OSCURATO:PERSONA] dalla“tavola”.2.2.3. La Corte territoriale, che pure ha tenuto conto della rinnovazione dell’esame diRosario [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di confrontarsi in termini adeguati conl’articolata motivazione della sentenza di primo grado e non ha pertanto adempiutoall’obbligo di evidenziare le oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, talida rendere la stessa non più sostenibile.La motivazione della sentenza impugnata, quindi, non risulta avere la necessaria “forzapersuasiva superiore" rispetto alla sentenza di primo grado.Nello specifico.a. I secondi giudici non hanno proceduto al necessario confronto tra le dichiarazionioriginariamente rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini e quelle rese indibattimento di primo grado, per cui la conclusione nel senso che sarebbe maggiormentecredibile l’affermazione che la sera del 4 agosto si era assunta la definitiva decisione diuccidere [OSCURATO:PERSONA] risulta apodittica.Sul punto, infatti, la motivazione non tiene in alcun conto le diverse e ben più articolatee nette dichiarazioni rese in precedenza da [OSCURATO:PERSONA], che sono stati invece ampiamenteanalizzate dal giudice di primo grado, dalle quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] quella stessa sera avevadetto che “per stasera il ragazzo non muore, non muore il ragazzo”, non essendo pertantosufficiente il mero riferimento al fatto che il collaboratore durante l’ultimo esame avevaaffermato che non ricordava questa espressione, limitandosi cosi a ribadire che “comunquequella sera era stata presa la decisione di eliminare [OSCURATO:PERSONA]”.b. I secondi giudici non si sono confrontati con le puntuali considerazioni contenutenella sentenza di primo grado in ordine agli ulteriori elementi cui i primi giudici avevanoriconosciuto una valenza significativa ai fini della conclusione che il mandato omicidiario erastato sospeso o, meglio, quanto al fatto che comunque per quella sera si era deciso disoprassedere.La Corte territoriale omette di spiegare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali,benché avessero maturato la decisione di sacrificare [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitare l’estromissionedelle c.d. [OSCURATO:PERSONA] celesti dalla “tavola”, avvertirono tuttavia l’esigenza di conseguire unapreventiva autorizzazione, ricercando [OSCURATO:PERSONA] e procedendo solo dopo il colloquio conLeonardi e le rassicurazioni da questi ricevute. Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenzanon si confronta con il rilievo, puntualmente evidenziato dal primo giudice, secondo cui unasimile esigenza si pone in rapporto di evidente incompatibilità logica tanto con una decisioneomicidiaria già definitivamente assunta, quanto con l’ipotesi che il mandato fosse stato giàconferito al clan [OSCURATO:PERSONA].La motivazione, inoltre, non spiega per quale ragione, se la decisione assunta non erastata sospesa e se era stato incaricato di eseguirla proprio il clan [OSCURATO:PERSONA], perché il giornosuccessivo [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] redarguirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avere commesso senza autorizzazione l’omicidio e, soprattutto, non spiega quale possaessere il senso dell’assunzione di responsabilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, addirittura, perdifenderli aveva detto che la cosa avrebbe dovuto essere considerata come fatta da lui.c. L’argomento per cui la correttezza della conclusione in termini di affermazione diresponsabilità dell’imputato sarebbe confermata anche dalla sentenza definitiva pronunciatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è superficiale.Il mero fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato quale mandante dell’omicidio, infatti, nonrisulta decisivo.Ciò in quanto tale affermazione - che pure non si confronta con quanto espressamenteindicato sul punto nella sentenza di primo grado, in cui la questione era stata affrontataevidenziando che le posizioni erano diverse perché [OSCURATO:PERSONA] aveva costantemente manifestatola volontà che [OSCURATO:PERSONA] fosse ucciso e che aveva avuto quindi anche il ruolo di istigatore – nontiene in alcun conto la motivazione della sentenza Sez. 1, n. 41903 del 27/4/2023 che,rigettando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che la motivazione posta a fondamentodella condanna dello stesso non era in contraddizione con la sentenza di assoluzionepronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].d. Il riferimento alla sentenza pronunciata da questa Corte, a seguito del ricorsoproposto avverso l’ordinanza emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale competenteper il riesame dei provvedimenti cautelari, è inconferente.La sentenza pronunciata in tale sede, infatti, si riferisce a una fase diversa delprocedimento in cui il compendio probatorio era diverso ed è stata resa, comunque, solo intermini di congruità della motivazione del provvedimento impugnato agli elementi acquisitiallo stato degli atti e dell’assenza di profili per ritenere che la stessa fosse manifestamenteillogica.2.2.4. Le ragioni esposte impongono l’annullamento con rinvio della sentenza affinchéla Corte di Assise di Appello di Napoli, attenendosi ai principi esposti e libera nell’esito,proceda a un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Assise di Appello di Napoli.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22881/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris