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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 dicembre 1998

Cassazione n. 15474/2026

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06rm296 nato a (TUNISIA) il 07/12/1998 avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10/07/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni quattro, mesi quattro di reclusione e di euro 22.000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1, e 6, D.P.R. 309/1990. 2.1.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge per inosservanza degli artt. 446, comma 3, e 122 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente contesta la validità dell'accordo di patteggiamento intercorso fra il pubblico ministero e il difensore, evidenziando che l'imputato in Intudienza, assistito da nuovo difensore di fiducia, aveva revocato la t(v aj, di concordare la pena e che il precedente difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si eradeterminato a depositare istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in assenza di procura speciale conferita a tal scopo.

Assume infatti che la procura speciale conferita in data 05/03/2025 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stata rilasciata al solo fine di avanzare istanza di giudizio abbreviato e che in effetti il difensore [OSCURATO:PERSONA], in data 11/03/2025, aveva depositato richiesta di giudizio abbreviato condizionato e, in subordine, di giudizio abbreviato secco.

Il GUP in data 27/03/2025 aveva emesso ordinanza di fissazione dell'udienza per la decisione al 20/05/2025.

Tuttavia, a quell'udienza del 20/05/2025 veniva disposto un rinvio al 10/07/2025 su richiesta di alcune parti di un breve di tempo per valutare la possibilità di concordare una pena.

In data 29/05/2025, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], autonomamente, senza consultare il suo assistito e in assenza di una procura speciale appositamente conferita, depositava istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. che veniva vistata con parere positivo dal PM in data 03/06/2025.

Pertanto, in data 03/07/2025, il ricorrente revocava il mandato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nominava come nuovo difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale, all'udienza del 10/07/2025, presente anche l'imputato, eccepiva l'irritualità dell'istanza di applicazione della pena presentata dopo la formulazione di una richiesta di giudizio abbreviato e manifestava il dissenso del proprio assistito all'istanza di applicazione della pena formulata dal precedente difensore.

Il ricorrente ribadisce che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era privovdi procura speciale e che nessun colloquio è intervenuto tra il difensore e il ricorrente, sempre rimasto in custodia cautelare in carcere.

Ne segue che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato la procura speciale conferita per formulare richiesta di giudizio abbreviato per uno scopo diverso, ovvero per formulare istanza di patteggiamento in data 29/05/2025.

Lamenta, pertanto, violazione dell'art. 122 cod. proc. pen., in quanto la procura speciale richiede una precisa e specifica determinazione dell'oggetto e dei fatti a cui si riferisce, non essendo sufficiente una procura ampia e generica.

Inoltre, il giudice avrebbe dovuto prendere atto che l'imputato, all'udienza del 10/07/2025, ha chiesto formalmente di procedere con il rito abbreviato precedentemente richiesto e ha evidenziato la sua contrarietà all'accordo sottoposto al giudice.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla verifica della validità della procura speciale.

Il giudice a quo avrebbe dovuto accertare la reale volontà dell'imputato in forza dell'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. e valutare la procura speciale in forza della quale il precedente difensore aveva concordato il patteggiamento con il pubblico 2ministero.

Nessuna valutazione in ordine alla legittimazione del difensore è stata invece effettuata, pur in presenza dell'imputato che manifestava una contraria volontà.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Verrà esaminata innanzitutto la questione concernente la sussistenza della procura speciale in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 29/05/2025.

Dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez.

U, n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte) - risulta che il ricorrente ha rilasciato in data 05/03/2025 in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale affinché il difensore possa formulare proposta di giudizio abbreviato ex art. 438 cod. proc. pen. o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., riconoscendo peraltro la facoltà di nominare codifensori o sostituti anche al fine di richiedere i riti alternativi di cui agli artt. 438 e 444 cod. proc. pen.

Ne segue che dal tenore dell'atto di nomina del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] emerge una inequivocabile volontà di conferire al difensore i diritti e le facoltà inerenti alla scelta del rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen.

Tanto precisato, si osserva che nel caso in disamina il giudice a quo ha effettuato la verifica inerente alla sussistenza della procura speciale, concludendo, correttamente, che con istanza del 29/05/2025 l'imputato, mediante il proprio difensore munito di procura speciale appositamente conferita, ha proposto l'applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. e che in data 03/06/2025 il PM ha prestato consenso.

2. Passando alla questione concernente la richiesta di revoca dell'istanza di patteggiamento, avendo l'imputato manifestato in udienza una contraria volontà, si osserva che dal verbale dell'udienza del 10/07/2025 emerge che il giudice ha dato atto della presenza nel fascicolo dell'istanza di applicazione della pena con parere favorevole del Prn; che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore dell'imputato, ha fatto richiesta di revoca della suddetta istanza di patteggiamento, rilevando la tardività dell'istanza ex art. 444 cod. proc. pen., e ha formulato richiesta di ammissione di rito abbreviato; che il PM ha espresso parere negativo alla richiesta di revoca, essendosi ormai perfezionato l'accordo.3 PDal verbale d'udienza emerge, inoltre, che il ricorrente, presente in aula, non ha reso dichiarazioni spontanee né ha manifestato la sua contraria volontà all'istanza di applicazione della pena formulata dal precedente difensore.

Si specifica, al riguardo, che costituisce ius receptum il principio secondo il quale la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta che su di essa sia espresso il consenso della parte, in quanto la formazione dell'accordo determina effetti irreversibili ed è sottoposto solo al controllo giudiziale (Sez. 4, n. 38051 del 03/07/2012 Rv. 254367 - 01).

L'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce, infatti, un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Rv. 276038 -

01. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputata nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo).

Ne segue che a nulla rileva che il nuovo difensore del ricorrente, unilateralmente, all'udienza del 10/07/2025 abbia formulato richiesta di revoca dell'accordo ormai perfezionato il 03/06/2025, avendo il PM prestato consenso.

Non sussiste, pertanto, alcuna delle violazioni di legge processuale invocate. 2.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06rm296 nato a (TUNISIA) il 07/12/1998 avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10/07/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni quattro, mesi quattro di reclusione e di euro 22.000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1, e 6, D.P.R. 309/1990. 2.1.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge per inosservanza degli artt. 446, comma 3, e 122 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente contesta la validità dell'accordo di patteggiamento intercorso fra il pubblico ministero e il difensore, evidenziando che l'imputato in Intudienza, assistito da nuovo difensore di fiducia, aveva revocato la t(v aj, di concordare la pena e che il precedente difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si eradeterminato a depositare istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in assenza di procura speciale conferita a tal scopo. Assume infatti che la procura speciale conferita in data 05/03/2025 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stata rilasciata al solo fine di avanzare istanza di giudizio abbreviato e che in effetti il difensore [OSCURATO:PERSONA], in data 11/03/2025, aveva depositato richiesta di giudizio abbreviato condizionato e, in subordine, di giudizio abbreviato secco. Il GUP in data 27/03/2025 aveva emesso ordinanza di fissazione dell'udienza per la decisione al 20/05/2025. Tuttavia, a quell'udienza del 20/05/2025 veniva disposto un rinvio al 10/07/2025 su richiesta di alcune parti di un breve di tempo per valutare la possibilità di concordare una pena. In data 29/05/2025, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], autonomamente, senza consultare il suo assistito e in assenza di una procura speciale appositamente conferita, depositava istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. che veniva vistata con parere positivo dal PM in data 03/06/2025. Pertanto, in data 03/07/2025, il ricorrente revocava il mandato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e nominava come nuovo difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale, all'udienza del 10/07/2025, presente anche l'imputato, eccepiva l'irritualità dell'istanza di applicazione della pena presentata dopo la formulazione di una richiesta di giudizio abbreviato e manifestava il dissenso del proprio assistito all'istanza di applicazione della pena formulata dal precedente difensore. Il ricorrente ribadisce che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era privovdi procura speciale e che nessun colloquio è intervenuto tra il difensore e il ricorrente, sempre rimasto in custodia cautelare in carcere. Ne segue che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato la procura speciale conferita per formulare richiesta di giudizio abbreviato per uno scopo diverso, ovvero per formulare istanza di patteggiamento in data 29/05/2025. Lamenta, pertanto, violazione dell'art. 122 cod. proc. pen., in quanto la procura speciale richiede una precisa e specifica determinazione dell'oggetto e dei fatti a cui si riferisce, non essendo sufficiente una procura ampia e generica. Inoltre, il giudice avrebbe dovuto prendere atto che l'imputato, all'udienza del 10/07/2025, ha chiesto formalmente di procedere con il rito abbreviato precedentemente richiesto e ha evidenziato la sua contrarietà all'accordo sottoposto al giudice. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla verifica della validità della procura speciale. Il giudice a quo avrebbe dovuto accertare la reale volontà dell'imputato in forza dell'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. e valutare la procura speciale in forza della quale il precedente difensore aveva concordato il patteggiamento con il pubblico 2ministero. Nessuna valutazione in ordine alla legittimazione del difensore è stata invece effettuata, pur in presenza dell'imputato che manifestava una contraria volontà. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Verrà esaminata innanzitutto la questione concernente la sussistenza della procura speciale in capo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 29/05/2025. Dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte) - risulta che il ricorrente ha rilasciato in data 05/03/2025 in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale affinché il difensore possa formulare proposta di giudizio abbreviato ex art. 438 cod. proc. pen. o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., riconoscendo peraltro la facoltà di nominare codifensori o sostituti anche al fine di richiedere i riti alternativi di cui agli artt. 438 e 444 cod. proc. pen. Ne segue che dal tenore dell'atto di nomina del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] emerge una inequivocabile volontà di conferire al difensore i diritti e le facoltà inerenti alla scelta del rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. Tanto precisato, si osserva che nel caso in disamina il giudice a quo ha effettuato la verifica inerente alla sussistenza della procura speciale, concludendo, correttamente, che con istanza del 29/05/2025 l'imputato, mediante il proprio difensore munito di procura speciale appositamente conferita, ha proposto l'applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. e che in data 03/06/2025 il PM ha prestato consenso. 2. Passando alla questione concernente la richiesta di revoca dell'istanza di patteggiamento, avendo l'imputato manifestato in udienza una contraria volontà, si osserva che dal verbale dell'udienza del 10/07/2025 emerge che il giudice ha dato atto della presenza nel fascicolo dell'istanza di applicazione della pena con parere favorevole del Prn; che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore dell'imputato, ha fatto richiesta di revoca della suddetta istanza di patteggiamento, rilevando la tardività dell'istanza ex art. 444 cod. proc. pen., e ha formulato richiesta di ammissione di rito abbreviato; che il PM ha espresso parere negativo alla richiesta di revoca, essendosi ormai perfezionato l'accordo.3 PDal verbale d'udienza emerge, inoltre, che il ricorrente, presente in aula, non ha reso dichiarazioni spontanee né ha manifestato la sua contraria volontà all'istanza di applicazione della pena formulata dal precedente difensore. Si specifica, al riguardo, che costituisce ius receptum il principio secondo il quale la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta che su di essa sia espresso il consenso della parte, in quanto la formazione dell'accordo determina effetti irreversibili ed è sottoposto solo al controllo giudiziale (Sez. 4, n. 38051 del 03/07/2012 Rv. 254367 - 01). L'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce, infatti, un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Rv. 276038 - 01. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputata nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo). Ne segue che a nulla rileva che il nuovo difensore del ricorrente, unilateralmente, all'udienza del 10/07/2025 abbia formulato richiesta di revoca dell'accordo ormai perfezionato il 03/06/2025, avendo il PM prestato consenso. Non sussiste, pertanto, alcuna delle violazioni di legge processuale invocate. 2.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M
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