CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette/sette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 5 novembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sofferta dal 14/7/2011 al 10/11/2014 in conseguenza dell'applicazione a suo carico della misura cautelare della custodia in carcere, essendo stato gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 6; 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e 74 d.P.R. 309/90. Da tali accuse il richiedente è stato assolto irrevocabilmente con sentenza del Tribunale di Locri del 10/11/2014. L'ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza di questa Corte (sent. n. 9974/20). All'esito del giudizio rescissorio, il giudice della riparazione ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza il contenuto di talune conversazioni intercettate, dalle quali emergevano rapporti di conoscenza e frequentazione del ricorrente con esponenti della potente cosca di 'ndrangheta denominata Pesce e le risultanze di una indagine parallela, denominata "Maestro", richiamata nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dalla quale emergevano elementi per ritenere che il ricorrente avesse spostato in [OSCURATO:PERSONA] il fulcro delle attività d'importazione della frutta dall'Ecuador allo scopo di favorire il commercio della droga gestito da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione degli artt. 623, comma 1, lett. a); 627, comma 3; 125, comma 3, 314, comma 1 e 2; 315 cod. proc. pen. La difesa lamenta che l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima sotto diversi profili: non si sarebbe uniformata al dictum della Corte di Cassazione nella pronuncia di annullamento; avrebbe ravvisato profili di colpa grave nella condotta serbata dal ricorrente sulla base di circostanze escluse nella sentenza assolutoria irrevocabile; sarebbero stati presi in considerazione comportamenti non riconducibili direttamente alla persona del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa richiama i principi che regolano il giudizio di rinvio dopo l'annullamento, rammentando che il giudice deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione con riferimento ad ogni questione di diritto decisa, potendo rivisitare il fatto con pieni poteri di apprezzamento ed autonomia di giudizio purchè motivi il proprio convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti carenti o illogici in sede di legittimità. In tali ipotesi, infatti, il giudice di rinvio è tenuto comunque a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento. Tanto premesso, la difesa evidenzia come la Corte di Cassazione, all'esito del giudizio rescindente, avesse demolito tutte le argomentazioni contenute nella ordinanza cassata a sostegno della ricorrenza di profili di colpa grave a carico del ricorrente. Con la sentenza di annullamento si era posto in evidenza che i giudici della riparazione non avevano tenuto conto della motivazione posta a sostegno della ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare e dei rilievi formulati dal ricorrente, il quale aveva sottolineato come i rapporti con il Pesce fossero stati desunti da comportamenti a lui non direttamente ascrivibili. In secondo luogo si era censurata la motivazione attraverso la quale l'ordinanza cassata aveva valorizzato la presunta esistenza di rapporti di frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desunti dagli esiti dell'indagine "Maestro". L'ordinanza cassata era portatrice di intime contraddizioni stigmatizzate nella pronuncia di annullamento: si sosteneva l'indubitabile legame del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia che fosse spiegato da quali elementi si potesse trarre tale convincimento; al tempo stesso si richiamava il contenuto della motivazione assolutoria in cui si erano esclusi rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con i coimputati. Non è chiaro, ha affermato la Corte di Cassazione, se i fatti oggetto dell'indagine Maestro, richiamata nella ordinanza genetica, fossero sovrapponibili a quelli oggetto del giudizio di cognizione che aveva condotto all'assoluzione del ricorrente. L'ordinanza impugnata in questa sede sarebbe incorsa nei medesimi errori rilevati in sede rescindente: non si scioglie la contraddizione evidenziata nella sentenza di annullamento, riguardante l'accertamento delle frequentazioni con esponenti della cosca Pesce; non è stata fornita adeguata risposta in ordine ai rapporti tra le risultanze dell'indagine "Maestro" e quelli accertati dal giudice della cognizione nella sentenza assolutoria. La Corte di appello si sarebbe limitata a riportare alcuni stralci della motivazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare senza spiegare se gli elementi di prova su cui era stata istruita l'indagine Maestro fossero sovrapponibili rispetto a quelli del diverso processo "Solare", nel quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto.Non ha chiarito se gli elementi relativi all'indagine Maestro avessero avuto efficacia causale rispetto all'adozione della misura coercitiva per lo specifico reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] risultava imputato nell'indagine "Solare". L'ordinanza impugnata non si sarebbe uniformata ai principi di diritto stabiliti nella pronuncia della Cassazione, in base ai quali è precluso al giudice della riparazione considerare comportamenti che sono stati esclusi nell'accertamento di merito; i comportamenti valutabili devono essere direttamente e personalmente addebitabili all'istante; tali comportamenti devono avere agito sul giudice della cautela in modo d determinare l'adozione ed il mantenimento della misura. In relazione a tali aspetti, la Corte territoriale ha affermato che dall'indagine "Maestro" sarebbe emersa la prova del legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, gli elementi desunti da tale indagine riguardavano comportamenti tenuti da altri, non direttamente riconducibili al ricorrente. Si è trascurato di considerare che il ricorrente non risultava indagato in quel procedimento: l'indagine aveva ad oggetto l'importazione dalla Cina di merce contraffatta e gli elementi di prova in base ai quali si era affermata l'esistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono costituiti esclusivamente da intercettazioni inter alios (intercettazione ambientale Lucà-Vallone-[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La protezione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe vantato nell'ambito del porto di [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta dai giudici di merito da conversazioni ambientali alle quali il [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato. Ne deriva che alcun rilievo può essere attribuito al contenuto di tali conversazioni. Peraltro la sentenza assolutoria ha affermato perentoriamente l'assenza di prove riguardanti l'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nel canale commerciale [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore violazione si individuerebbe nella omessa motivazione in ordine alla efficacia causale dei comportamenti serbati dal ricorrente nell'ambito del diverso procedimento "Maestro" in relazione allo specifico reato per il quale ha patito la detenzione. Da ultimo, la Corte di merito non si è fatta carico di accertare l'esistenza di eventuali rapporti di frequentazione del ricorrente con altri esponenti della cosca Pesce, come richiesto nella pronuncia di annullamento. Se avesse operato tale accertamento sarebbe emersa l'assenza di controlli con altri presunti appartenenti alla cosca, l'assenza di prove di qualunque natura attestanti i suddetti rapporti di frequentazione.3. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato memoria conclusiva in cui, replicando alle argomentazioni del P.G. e richiamandosi ai motivi proposti, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La Corte di appello ha provveduto a colmare le lacune motivazionali che erano state rilevate nella ordinanza cassata ed a comporre le contraddizioni rimarcate nella pronuncia di annullamento. Occorre, al fine di delimitare l'ambito entro il quale si muove il sindacato di questa Corte nella valutazione del caso ed anche al fine di una più chiara comprensione dei fatti, richiamare, sia pure brevemente, le vicende processuali che hanno preceduto il provvedimento impugnato in questa sede. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto, con ordinanza del 14/6/2018 la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal ricorrente. Tale pronuncia, su ricorso dell'Avvocatura di Stato, era stata annullata con rinvio. Era seguito un provvedimento di rigetto emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), avverso il quale era stato proposto ricorso per cassazione del richiedente. Anche quest'ultimo provvedimento era annullato dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza (sent. 9974/20). Nella pronuncia di annullamento da ultimo richiamata si evidenziava come il giudice della riparazione fosse pervenuto al rigetto della richiesta d'indennizzo senza effettuare un'analisi compiuta della ordinanza impositiva della misura. Nell'affermare la sussistenza di rapporti di frequentazione del ricorrente con esponenti della cosca Pesce-Bellocco l'ordinanza cassata aveva valorizzato gli esiti della indagine "Maestro"; si era tuttavia limitata ad accennare alle risultanze di tale indagini ed al tempo stesso aveva preso atto del fatto che la pronuncia assolutoria avesse escluso la esistenza di rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con i presunti correi. 5 TU In proposito la Corte di Cassazione ha ricordato come le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento non siano di per sé ostative al riconoscimento dell'indennizzo, essendo necessario che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità. Ha poi sottolineato la mancanza di analisi dei fatti oggetto dell'indagine Maestro [così a pag. 7 della sentenza di annullamento "Non è nemmeno chiaro se i fatti oggetto dell'indagine "Maestro" (condotta nell'ambito di un diverso procedimento), richiamata nell'ordinanza cautelare genetica (del cui esame, come detto, la Corte territoriale non dà conto) e quelli accertati dal giudice della cognizione che aveva assolto l'imputato, fossero sovrapponibili tra loro sì da poter mutuare dall'una (indagine "Maestro") i comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] con efficacia causale rispetto all'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del diverso procedimento all'esito del quale è stato assolto"]. Ha individuato profili di criticità nel passaggio motivazionale in cui si valorizza l'atteggiamento di preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] per i controlli sui container nel porto di [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza assolutoria evidenziato come il ricorrente avesse più volte sollecitato controlli presso le autorità doganali. Quanto alle conversazioni inter alios, ricorda la Sezione Terza di questa Corte, la loro utilizzabilità nel giudizio di riparazione è limitata ai casi in cui la portata del loro significato sfavorevole per il richiedente sia stato univocamente accertato dalla sentenza assolutoria. 3. Tanto premesso, l'analisi della struttura del provvedimento impugnato consente di ritenere che i giudici della riparazione abbiano rispettato il dictum della sentenza di annullamento, ponendo in evidenza, in modo congruo, profili di colpa grave nella condotta serbata dal ricorrente, idonei a giustificare il rigetto della richiesta di indennizzo. Aderendo alla indicazione proveniente dalla Corte di Cassazione, i giudici di di merito hanno provveduto a richiamare i passaggi salienti della ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del [OSCURATO:PERSONA] (n. 611/08 R.G.N.R.) ed il contenuto della sentenza del Tribunale di Locri che ha assolto il ricorrente, chiarendo l'incidenza sull'ordinanza genetica dei risultati della precedente indagine "Maestro", che aveva riguardato, tra gli altri, anche il [OSCURATO:PERSONA]. Si è posto in evidenza come nella ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del ricorrente siano confluiti e siano stati considerati gli esiti della precedente indagine "Maestro" (intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizioni documentali), la quale, pur avendo ad oggetto altra tipologia di reati rispetto a quelli contestati nell'ordinanza custodiale a carico del [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto emergere l'esistenza di importanti infiltrazioni di organizzazioni criminali di tipo mafioso nelle attività produttive del porto di [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda che occupa si inserisce nell'ambito di indagini riguardanti imponenti traffici di sostanze stupefacenti realizzati attraverso la creazione di canali di approvvigionamento di carichi di stupefacenti provenienti dall'estero, trasportati su navi che approdavano nel porto di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto originariamente addebitato al ricorrente nell'ordinanza di custodia cautelare per la quale ha patito detenzione (o.c.c. n. 611/08 R.G.N.R) riguardava l'accusa di avere, in qualità di spedizioniere, rappresentante legale della "A.L.M.", società che si occupava dello svolgimento di operazioni doganali, favorito l'importazione di sostanze stupefacenti tramite lo sfruttamento del canale di commercializzazione di frutta esotica dall'Ecuador. 3.1 L'ordinanza di custodia cautelare a carico del [OSCURATO:PERSONA] era stata preceduta da altra indagine (denominata "Maestro"), che aveva riguardato attività illecite che si svolgevano all'interno del porto di [OSCURATO:PERSONA], in cui si era acclarato, ricordano i giudici della riparazione, come i referenti mafiosi operanti sul territorio, avvalendosi di diverse figure professionali ed imprenditoriali riuscivano ad influire sulle attività che si svolgevano all'interno dell'area portuale. Il porto in questione, alla stregua delle risultanze investigative compendiate nell'o.c.c. del G.i.p. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (n. 611/2008), che riporta gli esiti dell'indagine "Maestro", risultava essere fortemente pervaso da importanti infiltrazioni delle maggiori consorterie criminali dominanti sul territorio (Piromalli-Molè e Pesce-Bellocco). Al riguardo, l'ordinanza custodiale genetica, sottolineano i giudici della riparazione, richiamava il risultato dell'attività ispettiva effettuato dal Direttore della dogana di Ancona ([OSCURATO:PERSONA]), il quale denunciava nel rapporto ispettivo l'esistenza di un "centro di potere" all'interno della struttura portuale, in grado di paralizzare e controllare le attività doganali sulle merci in arrivo e transito nel porto. Sempre sul punto era riportata la significativa conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA], direttore p.t. dell'Ufficio doganale del porto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'indagine denominata "Maestro", in cui il primo, parlando di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermava: "uno c'ha la famiglia Pesce...l'altro la famiglia Piromalli...l'altro c'ha Bellocco... l'altro per ...[OSCURATO:PERSONA], posso fare il prospetto... con la moglie è parente stretto... [OSCURATO:PERSONA] c'ha Bellocco".Nel richiamare il contenuto dell'ordinanza genetica, la Corte d'appello ha posto in evidenza come le indagini avessero fatto emergere che il [OSCURATO:PERSONA] ed il socio occulto [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito delle attività dell'A.L.M., avevano intrapreso iniziative presso il titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", successivamente denominata "[OSCURATO:PERSONA]", per aprire una linea di sdoganamento presso il porto di [OSCURATO:PERSONA] della frutta esotica proveniente dall'Ecuador, diretta alla suddetta azienda. In relazione a tale attività venivano registrate significative conversazioni che inducevano gli investigatori a ritenere che il canale lecito dell'importazione di banane dall'Ecuador mascherasse un traffico internazionale di stupefacenti. Sono citate in motivazione talune conversazioni intercettate di rilievo. Nella conversazione registrata 18 gennaio 2008, alle ore 18,03, [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], esortava quest'ultimo a prendere informazioni sulle metodologie di lavoro e verifica dei container di frutta che giungevano nel porto di [OSCURATO:PERSONA], affermando: "possiamo soffrire il primo periodo ... no?!? Il primo carico ... Il secondo non ci fregano più". Nel corso di altra conversazione, [OSCURATO:PERSONA], colloquiando con [OSCURATO:PERSONA], manifestava immotivate preoccupazioni in relazione all'eventualità che i contenitori venissero sottoposti a controlli "scanner" non previsti. Nell'ambito di intercettazioni realizzate all'interno dell'ufficio in uso a [OSCURATO:PERSONA], presso l'hotel "[OSCURATO:PERSONA]" (progr. n. 9555, intercettata il 21 settembre 2008), gli indagati discutevano delle ragioni poste a base della creazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del canale di importazione di frutta dall'Ecuador. In tale contesto il [OSCURATO:PERSONA] esclamava: "a [OSCURATO:PERSONA] vedete che portano le banane ... nelle banane c'è la droga"; nella stessa circostanza il [OSCURATO:PERSONA] ricordava di avere avuto uno scontro con [OSCURATO:PERSONA], in seguito al quale il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto ai Pesce per ottenere protezione tramite [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Passando all'esame del contenuto della sentenza del Tribunale di Locri, i giudici della riparazione hanno posto in evidenza come si sia esclusa in motivazione l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si legge nel provvedimento impugnato, nel quale sono stati riportati ampi stralci della motivazione della sentenza assolutoria, che il Tribunale, provvedendo all'assoluzione dell'imputato, ha ritenuto che la complessiva gestione dell'attività di importazione dei container di frutta esotica dall'Ecuador - dentro i quali era stato pur rinvenuto lo stupefacente - non rivelasse un interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diverso da quello puramente commerciale. Ha ritenuto che la possibilità che lo stupefacente fosse stato inserito nei container all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse "evenienza non impossibile" e che "Non vi è prova che conoscessero i Sigilli o Stranges, vale a dire i soggetti che si ipotizzano incaricati di estrarre lo stupefacente dai container. Non sono emersi dall'istruttoria rapporti di sorta che consentano di collegare l'attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a uno qualunque dei soggetti cui viene contestato il reato associativo". 4. Dalla valutazione delle risultanze del contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, nella quale sono confluiti significativi elementi della indagine "Maestro", e del contenuto della pronuncia assolutoria sono state desunte argomentazioni a sostegno del decisum in alcun modo censurabili in questa sede. Il ragionamento spiegato dai giudici della riparazione, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non soffre dei vizi lamentati dalla difesa: il provvedimento è scandito dalla necessaria analisi dei comportamenti serbati dal ricorrente, risultanti dagli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini, debitamente scrutinati alla luce del contenuto della sentenza assolutoria. Si è sostenuto in motivazione che il ricorrente abbia contribuito all'adozione a suo carico del provvedimento restrittivo, essendo emersi, nel contesto delle indagini riguardanti le spedizioni dei carichi contenenti stupefacente, rapporti di colleganza con esponenti della cosca Pesce, gruppo egemone del narcotraffico che si svolgeva nel porto di [OSCURATO:PERSONA]. Circa i rapporti di conoscenza e contiguità con esponenti della cosca Pesce, a cui appartiene [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel medesimo procedimento e condannato per i fatti di cui alla imputazione ad anni trenta di reclusione, il giudice della riparazione ha posto in evidenza il passaggio contenuto nella o.c.c. in cui il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce di avere avuto uno screzio con il [OSCURATO:PERSONA], in seguito al quale quest'ultimo si rivolse ai Pesce per chiedere protezione. La conversazione trova eco nell'altra conversazione intercettata tra il direttore dell'ufficio doganale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sopra richiamata, in cui Franchetti, parlando di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferisce che costoro erano legati alle famiglie mafiose locali. Occorre rilevare che, sebbene le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] siano state ritenute non credibili in sede dibattimentale, il Tribunale di Locri, per come evidenziato a pag. 18 della ordinanza impugnata, ha ritenuto acclarati i rapporti di colleganza tra [OSCURATO:PERSONA] e gli esponenti della famiglia Pesce di Rosarno proprio in relazione alla "protezione" offerta da costoro in favore del [OSCURATO:PERSONA] in occasione dello scontro avvenuto con il [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito il Tribunale di Locri ha affermato che dal racconto della lite "può trarsi il ragionevole convincimento che [OSCURATO:PERSONA] godesse della protezione della famiglia Pesce di Rosarno, consentendogli di operare nel porto di [OSCURATO:PERSONA]". Il passaggio motivazionale da ultimo citato non è in contrasto con quanto si afferma in altra parte della sentenza: il Tribunale ha escluso la esistenza di collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e altri coimputati nel medesimo procedimento che potessero dimostrare il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti nel porto di [OSCURATO:PERSONA], ma non ha escluso rapporti di conoscenza con esponenti della cosca Pesce e manifestazioni di "protezione" della famiglia mafiosa nei riguardi del ricorrente. 5. Alla luce della disamina fin qui svolta l'ordinanza impugnata non è meritevole di essere censurata. I giudici di merito, facendo buon governo dei principi espressi in questa sede in materia di riparazione, hanno legittimamente utilizzato il contenuto delle conversazioni intercettate inter alios per addivenire al convincimento espresso. Ed invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi integranti una condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo - quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti - può essere tratta anche da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertato dalla sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436). Avendo il Tribunale espressamente riconosciuto l'esistenza del rapporto di protezione spiegato dalla famiglia mafiosa dei Pesce nei riguardi del ricorrente, il dato ricavabile dalle intercettazioni intervenute tra terze persone può essere validamente utilizzato nell'ambito del giudizio ex art. 314 cod. proc. pen. Che i rapporti di conoscenza e colleganza con i Pesce di Rosarno potessero essere interpretati come indizi di complicità nella vicenda che occupa, risulta anche dal contenuto delle ulteriori conversazioni richiamate in motivazione, riguardanti la preoccupazione palesata dal ricorrente circa i controlli a cui erano sottoposti i container (conversazioni riportate a pag. 11 della ordinanza) e la circostanza oggettiva dello spostamento dell'attività commerciale della "ortofrutticola Acese", poi "[OSCURATO:PERSONA]", sul porto di [OSCURATO:PERSONA], in base ad iniziative promosse dal ricorrente. Alla luce delle considerazioni svolte deve ritenersi adeguatamente motivata l'ordinanza di rigetto impugnata: il giudice della riparazione ha fatto buon governo dei principi informatori della materia, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo alle risultanze di cui sopra, legittimamente utilizzabili in questa sede, come il Gangemi avesse ragionevolmente fatto insorgere nel giudice della cautela il falso convincimento che questi fosse coinvolto nei traffici di importazione dello stupefacente organizzati dalla consorteria mafiosa dei Pesce nel porto di [OSCURATO:PERSONA]. Il rilievo difensivo riguardante l'omessa motivazione in ordine all'efficacia causale degli elementi evidenziati dai giudici della riparazione non trova riscontro in atti. Sia pure in modo stringato la Corte di appello ha rilevato che i rapporti di frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia Pesce hanno concretizzato "una condotta di colpa grave concausativa dell'adozione della misura restrittiva". Tale affermazione non è avversata nel ricorso con argomentazioni specifiche, suscettibili di rivelare aspetti di criticità nel ragionamento portato dai giudici della riparazione. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dal Ministero resistente, che liquida in complessivi e