CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 48974/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rONI GIANLUCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza di norme processuali, è manifestamente infondato, in quanto: - non vi è alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; l'imputazione riguarda il reato di cui all'ari:. 612, commi primo e secondo, in relazione all'art. 339 cod. pen. per avere impugnato una motosega accesa, minacciando la persona offesa con le parole: "taglio la porta che non dvi chiudere e poi scendi che taglio a pezzi anche te" e per tale condotta l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado; - l'imputato è stato riconosciuto colpevole di un fatto da lui commesso, non certo di fatti ascrivibili alla propria moglie; - neppure astrattamente è ipotizzabile la violazione del pr ncipio del ne bis in idem rispetto a fatti oggetto di altri procedimenti, dato che, come riconosce lo stesso ricorrente, si tratta di accadimenti storici diversi; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione per inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. sulla prova di responsabilità dell'imputato fondata sulle dichiarazioni non credibili della persona offesa, è inammissibile posto che la Corte cli cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Chiarito che l'intervenuto decorso del termine di prescrizione in data 22 settembre 2022, come eccepito nella memoria ex art. 611 cod. proc. pen., è irrilevante poiché l'inammissibilità del ricorso per cassaziore non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 21.7266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammen