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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21138/2023

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VINA in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale di SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), Oggetto: art.29 d. lgs. n.276/03 RGN Cron.

Rep.

CC 28.4.23 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.393/2017 pubblicata i l 8/6 /20 17 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/ 0 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna rigettava in parte l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. s . a . s ., avverso un verbale di accertamento ispettivo della DTL di Ravenna cui era seguita la richiesta dell’Inps di pagamento dei contributi previdenziali omessi e dovuti in relazione al fatto che alcuni lavoratori impiegati da due cooperative, cui era stato affidato il servizio di recapito di corrispondenza, dovevano in realtà ritenersi alla dirette dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,essendo fittizio l’appalto di servizi.

Per quanto qui rileva, la Corte riteneva ammissibile l’azione di accertamento negativo svolta dagli opponenti verso l’Inps.

Considerava però che costoro non avevano addotto alcun motivo d’appello sulla fondatezza nel merito dell’azione di accertamento negativo, essendosi limitati a censurare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione.

La Corte aggiungeva che l’opposizione era comunque infondata.

Mancava in capo alle due cooperative il potere di organizzare il lavoro dei lavoratori e, anche a voler affermare tale potere organizzativo, non era ravvisabile alcun rischio d’impresa assunto dalle stesse, essendo il corrispettivo pattuito in relazione al numero e al peso dei plichi consegnati.

Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per tre motivi.

Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a. resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta violazione efalsa applicazione degli artt.342 e 346 c.p.c. per avere la Corte ritenuto necessaria la proposizione di motivi d’appello anche nel merito quando invece, avendo il tribunale pronunciato solo sull’inammissibilità dell’opposizione, non era necessario formulare specifici motivi di gravame sulle questioni di merito assorbite, dovendosi applicare l’art.346 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta incongrua e illogica violazione delle risultanze istruttorie, per avere la Corte negato che le due cooperative avessero il potere organizzativo sui propri dipendenti quando invece, in senso contrario, si erano espressi i testi escussi.

Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta illogica e incongrua applicazione dell’art.29 d. lgs. n.276/03 per avere la Corte escluso il rischio d’impresa in capo alle due cooperative.

Sostengono i ricorrenti che il corrispettivo era stato pattuito a misura, anziché a corpo, come possibile nel contratto d’appalto e senza che ciò escluda il rischio d’impresa, consistente nell’erronea valutazione della convenienza del corrispettivo pattuito per ogni plico da consegnare.

Il primo motivo è infondato.

La motivazione resa dalla Corte d’appello sulla mancanza di un motiv o d’appello con cui si facesse valere la fondatezza nel meritodell’opposizione, n on costitu i sce la ratio decidendi della sentenza (v.

Cass.18429/22, Cass.8755/18).

Come si desume anche dal dispositivo, di rigetto e non di inammissibilità dell’impugnazione, la sentenza è incentrata sull’infondatezza nel merito dell’opposizione per mancanza di un genuino appalto di servizi.

Il secondo motivo è inammissibile poiché non rientra in alcuna delle categorie logiche fissate dall’art.360 c.p.c., in ciò contravvenendo al principio per cui il giudizio di cassazione è acriticavincolata, delimitato cioè dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass.11603/18).

Il motivo deduce un vizi o – incongrua e illogica valutazione delle risultanze istruttorie –che, in sé solo, non integra né violazione di legge né omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio.

Il terzo motivo è inammissibile.

La sentenza è basata su una duplice ratio decidendi, ovvero l’assenza di potere organizzativo sui lavoratori in capo alle cooperative e l’assenza di un rischio di impresa.

Essendo stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che censura la prima ratio, il terzo motivo che verte invece sulla seconda diviene inammissibile per carenza di interesse, poiché il suo accoglimento non potrebbe determinare la cassazione della pronuncia (Cass.12372/06).

In conclusione, il ricorso va rigettato con spese a carico dei ricorrentisecondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VINA in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale di SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), Oggetto: art.29 d. lgs. n.276/03 RGN Cron. Rep. CC 28.4.23 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.393/2017 pubblicata i l 8/6 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/ 0 4 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna rigettava in parte l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. s . a . s ., avverso un verbale di accertamento ispettivo della DTL di Ravenna cui era seguita la richiesta dell’Inps di pagamento dei contributi previdenziali omessi e dovuti in relazione al fatto che alcuni lavoratori impiegati da due cooperative, cui era stato affidato il servizio di recapito di corrispondenza, dovevano in realtà ritenersi alla dirette dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,essendo fittizio l’appalto di servizi. Per quanto qui rileva, la Corte riteneva ammissibile l’azione di accertamento negativo svolta dagli opponenti verso l’Inps. Considerava però che costoro non avevano addotto alcun motivo d’appello sulla fondatezza nel merito dell’azione di accertamento negativo, essendosi limitati a censurare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione. La Corte aggiungeva che l’opposizione era comunque infondata. Mancava in capo alle due cooperative il potere di organizzare il lavoro dei lavoratori e, anche a voler affermare tale potere organizzativo, non era ravvisabile alcun rischio d’impresa assunto dalle stesse, essendo il corrispettivo pattuito in relazione al numero e al peso dei plichi consegnati. Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per tre motivi. Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) s.p.a. resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta violazione efalsa applicazione degli artt.342 e 346 c.p.c. per avere la Corte ritenuto necessaria la proposizione di motivi d’appello anche nel merito quando invece, avendo il tribunale pronunciato solo sull’inammissibilità dell’opposizione, non era necessario formulare specifici motivi di gravame sulle questioni di merito assorbite, dovendosi applicare l’art.346 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta incongrua e illogica violazione delle risultanze istruttorie, per avere la Corte negato che le due cooperative avessero il potere organizzativo sui propri dipendenti quando invece, in senso contrario, si erano espressi i testi escussi. Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta illogica e incongrua applicazione dell’art.29 d. lgs. n.276/03 per avere la Corte escluso il rischio d’impresa in capo alle due cooperative. Sostengono i ricorrenti che il corrispettivo era stato pattuito a misura, anziché a corpo, come possibile nel contratto d’appalto e senza che ciò escluda il rischio d’impresa, consistente nell’erronea valutazione della convenienza del corrispettivo pattuito per ogni plico da consegnare. Il primo motivo è infondato. La motivazione resa dalla Corte d’appello sulla mancanza di un motiv o d’appello con cui si facesse valere la fondatezza nel meritodell’opposizione, n on costitu i sce la ratio decidendi della sentenza (v. Cass.18429/22, Cass.8755/18). Come si desume anche dal dispositivo, di rigetto e non di inammissibilità dell’impugnazione, la sentenza è incentrata sull’infondatezza nel merito dell’opposizione per mancanza di un genuino appalto di servizi. Il secondo motivo è inammissibile poiché non rientra in alcuna delle categorie logiche fissate dall’art.360 c.p.c., in ciò contravvenendo al principio per cui il giudizio di cassazione è acriticavincolata, delimitato cioè dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (Cass.11603/18). Il motivo deduce un vizi o – incongrua e illogica valutazione delle risultanze istruttorie –che, in sé solo, non integra né violazione di legge né omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio. Il terzo motivo è inammissibile. La sentenza è basata su una duplice ratio decidendi, ovvero l’assenza di potere organizzativo sui lavoratori in capo alle cooperative e l’assenza di un rischio di impresa. Essendo stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che censura la prima ratio, il terzo motivo che verte invece sulla seconda diviene inammissibile per carenza di interesse, poiché il suo accoglimento non potrebbe determinare la cassazione della pronuncia (Cass.12372/06). In conclusione, il ricorso va rigettato con spese a carico dei ricorrentisecondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,
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