CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 34808/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21394/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] • SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; Lu2) - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 649/2018 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 04/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA], esecutata da [OSCURATO:PERSONA] spa ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ. per un credito poi acquistato da [OSCURATO:PERSONA] srl verso la [OSCURATO:SOCIETA] e garantito da ipoteca, riassunse la sua opposizione proposta nel 2012 davanti al Tribunale di Tivoli in esito alla cassazione della prima sentenza, operata con pronuncia 13162/17 di questa Corte, che l'aveva qualificata quale opposizione ad esecuzione ed in quanto tale svincolata da termini di proposizione; l'unica residua doglianza ritenuta ammissibile dal giudice del rinvio, cioè quella della negazione dell'estensione dell'ipoteca al bene acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA], fu rigettata con sentenza 04/05/2018, n. 649, che la ricorrente odierna deduce essere stata notificata il 105/2018 e che ora impugna con ricorso per cassazione notificato il 05/07/2018 ed articolato su due motivi; resiste con controricorso la sola cessionaria del credito già acquistato da [OSCURATO:PERSONA] srl, cioè [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, la sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] spa, mentre la cedente e la sua mandataria [OSCURATO:SOCIETA] restano intimate; e, per l'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricorrente deposita memoria; considerato che: la motivazione, per il tenore della decisione, può redigersi in forma particolarmente sintetica, in linea con le indicazioni delle note del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte in data 14/09/2016 e 22/03/2011; la ricorrente propone due motivi: con un primo deduce «nullità sentenza ex art. 360 c.p.c. n. 4 per violazione dell'art. 112 c.p.c. e Ric. 2018 n. 21394 sez 53 - ud 04-05-2021 -2- dell'art. 394 c.p.c., comma 2 e 3, per omessa pronuncia su specifica eccezione di parte»; col secondo denuncia: «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2839 c.c. ..., dell'art. 17, comma 4, della L. n. 52 del 27.2.1985, del decreto dell'Agenzia del Territorio [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26681, per avere ritenuto irrilevante il contenuto del quadro D della nota di iscrizione in rinnovazione dell'ipoteca, ai fini dell'identificazione dell'immobile oggetto di iscrizione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell'art. 2850, comma 1 c.c. e degli artt. 2847 e 2878 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché violazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. comma 6, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.»; di tali motivi, come delle repliche ad essi della controricorrente, è però superflua anche la sola illustrazione; infatti, il ricorso è inammissibile, poiché la sentenza gravata è stata resa in sede di rinvio in una causa qualificata in modo aperto e univoco sia dalla pronuncia di cassazione che dal giudice che la ha resa come opposizione ad esecuzione: la quale quindi, per lo stesso dettato normativo ed in applicazione del consolidato principio dell'apparenza in tema di impugnazioni, è appellabile e non invece in alcun caso direttamente ricorribile per Cassazione; non giova alla ricorrente il richiamo a Cass. Sez. U. 11844/16, i cui principi sono dettati per le sentenze in sede di rinvio da cassazione di precedenti soggette a successione nel tempo di diversi regimi impugnatori legali e comunque fanno salvo il caso di rinvio restitutorio, quale è evidentemente il presente, in cui l'originaria improponibilità da decadenza è stata esclusa per esplicita riqualificazione in azione non soggetta a quei termini e quindi da esaminare nel merito; alla declaratoria di inammissibilità deve quindi limitarsi la declaratoria in questa sede, restando precluso l'esame del merito di tutte le doglianze qui ancora agitate e conseguendo a tanto la .1 Ric. 2018 n. 21394 sez. 53 - ud. 04-05-2021 -3- condanna della soccombente ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto di quanto in dispositivo sul c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 04/05/2021 Il esidente (RotaVi