CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 18314/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28147/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato; – controricorre nte – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO , n. 408 / 20 20 , depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cartella di pagamento –avviso di intimazione -[OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla CTP di Roma l'intimazione di pagamento,emessa ex art. 50 d .P.R. n. 602 del 1973 , n. 09720179000629812000, notificata i l 28 aprile 2017 , relativa alla cartella di pagamento n. 09720110300549365000 emessa a seguito di iscrizione a ruolo della somma di 32.672,45 pretesa a titolo di Irpef, addizionali, sanzioni ed interessi. 2. La CTP rigettava il ricorso. P reliminarmente dichiarav a inammissibile, perché domanda nuova, la doglianza dedotta nella memoria conclusionale e relativa all'estinzione dellepretese tributarie e dei titoli ai sensi dell'art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 ; di seguito considerava provata la notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata e, di conseguenza, non maturata la prescrizione – rit enuta decennale – dei crediti, p eralt ro validamente interrotta dall'intimazione di pagamento opposta. 3. Avverso dettasentenza spiegava appello il contribuente. La CTR, con la sentenza di cui all’epigrafe, rigettava il gravame, così motivando «Quanto infatti addotto dallo Spallone è generico e non tale da impugnare la specifica ratio decidendi della inammissibile costituzione dlgs. n. 546/92 quale preliminare al merito. Non vi è infatti alcuna argomentazione difensiva in ordine all' irritualità del deposito del ricorso come rilevata in primo grado.» 4. Avverso detta sentenza il contribuente ricorre per cassazione e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo - in relazione all' art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -il contribuente denuncia un error in procedendo, per violazione dell'art. 161 cod. proc. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Assume che la decisione impugnata è corretta solo n ell'epigrafe, mentre il prosieguo, ovvero lo svolgimento del processo, la motivazione ed il dispositivo si riferisconoad altro processo. 2.Con il secondo motivo, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce un error in procedendo , per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e la falsa applicazione dell'art. 22 del D. Lgs. n. 546 del1992. Assume che la CTR – s ul falso presupposto che l'Agenzia della riscossione non si fosse costituita nel giudizio di prime cure e che il ricorrente avesse violato l'art. 22cit. non depositando « né la matrice di spedizione, né la ricevuta di ritorno della raccomandata«, limitandosi bensì « ad allegare un generico esito della spedizione, privo di sottoscrizione e di ogni riferimento a ricorso oggetto di causa» – ha ingiustamente ritenuto cheil ricorso non meritasse accoglimento; che ha errato nel ritenere violato il disposto dell'art. 22 d.lgs. n. 536 del 1992 e gene rico l'appello del contribuente; che il ragionamento condotto daiGiudici si palesa completamente avulso rispetto al thema decidendumcircoscritto dalle parti del processo. 3.Con il terzo motivo - formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- prospetta la violazione dell 'art. 11 2 cod. proc. civ.per omessa pronuncia sulle domande proposte e le eccezioni sollevate dal ricorrente in primo grado di giudizio. 4.Con il quarto motivo lamenta - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. , per omessa valutazione di un fatto decisivoper la controversia. Assume che la CTR non ha posto alla base della decisione impugnata i fatti non specificamente confutati dalla parte resistente, secondo il principio di non contestazione, vale a dire il mancato annullamento della cartella di pagamento sottesa all ' intimazione impugnata, per decorrenza del termine di duecentoventi giorni dalla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1 , commi 537 e seguenti, della Legge n. 228 del2012. 5. Il primo motivo è fondato,restando assorbiti gli ulteriori motivi. 5.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione della Agenzia delle entrate secondo cui la censura mossa dalla ricorrente avrebbe dovuto proporsi a mezzo istanza di revocazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha già chiarito che il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da error facti, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma da radicale nullità, che può essere dedotta mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., rimedio, per l’appunto, ritualmente esercitato nel caso di specie). 5.2. La sentenza impugnata, pur esatta nella sua intestazione,nella parte relativa allo svolgimento del processo, inquadra correttamente le parti del giudizio e l’oggetto del contendere ed anche gli estremi della sentenza della CTP gravata; tuttavia, oltre a riferire erroneamenteche l’Ente di riscossione non si era costituito,ha ricostruito in modo inesatto il contenuto della sentenza di primo grado, facendo riferimento ad una pronuncia di inammissibilità del giudizio, stante l’invalida costituzione del ricorrente. Per l’effetto, ha rigettato l’appello, ritenendo che il contribuente non avesse contestato detta specifica ratio decidendi. Dalla ricostruzione del giudizio svolta da entrambe le parti nel ricorso e nel controricorso risulta, tuttavia, che il giudizio non aveva avuto ad oggetto la questione della tempestiva costituzione del ricorrente e che la sentenza non aveva deciso detta ultima. Si è, pertanto, in presenza di una motivazione, e conseguentementedi un dispositivo, relativi a diversa causa che rende impossibile ricostruire il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 decisume la ratio decidendi, giacc hé la decisione manca del tutto, con conseguente nullità della sentenza(cfr. Cass. 20/12/2021, n. 40883 e Cass. 12/04/2024, n. 9965). 6. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbiti gli altri), la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio , in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame e anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la