CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28092/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano carenze motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in quanto diretto alla rilettura delle circostanze di fatto poste a base della decisione, operazione preclusa al giudice di legittimità, tanto più che la carenza motivazionale denunciata non è desunta dalla stessa sentenza, ovvero intrinseca alla stessa, ma dalla comparazione con gli esiti assolutori di altre vicende giudiziarie, termini di comparazione eccentrici e del tutto irrilevanti in questa sede; considerato inoltre che il motivo è evidentemente ripetitivo, ribadendo tesi già 'spese', senza accenti di novità, e pertanto generico e inammissibile anche per tale ragione; rilevato che il secondo motivo di ricorso, oltre a pretendere una non consentita ingerenza della Corte di legittimità nelle scelte sanzionatorie discrezionali del giudice di merito, non censurabili se espresse in motivazione non contraddittoria ed esente da manifeste illogicità, è del tutto generico poiché affronta solo uno dei tre profili di rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze ora 're- invocate', mancando così di confrontarsi con il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato (pg. 4) e rendendosi così inammissibile in quanto aspecifico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 lug