CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 gennaio 2025
Cassazione n. 20877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sull’istanza proposta dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente alla sentenza del 22/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi la richiesta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte ha pronunciato sentenza nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inammissibile il ricorso. Con la presente istanza, il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiede procedersi - ai sensi degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. - alla correzione di un errore materiale contenuto in tale sentenza; tale errore consisterebbe nella mancata statuizione, in ordine alle spese di assistenza e difesa sostenute dalle suddette parti civili, nell’ambito del giudizio di legittimità. A fondamento della richiesta, gli istanti prospettano il fatto di aver depositato – in data 02/01/2025 - una memoria difensiva contenente, oltre alle conclusioni, anche la richiesta di condanna alle spese. 2. Giova precisare che il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] si è svolto, in sede di legittimità, con trattazione orale; infatti – nell’epigrafe della relativa sentenza – viene dato atto della presenza del Procuratore generale e del difensore dell’imputato. L’istanza è allora da rigettare, essendo bastevole il richiamo al dictum di Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03, a mente della quale: ‹‹Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese››. In applicazione di tale principio, la richiesta deve ritenersi infondata. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell’istanza. P.Q.M Rigetta la richiesta di correzione. Così è deciso, 16/05/2025 I