CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5433/19 in data 08/04/2021 della Corte di appello di Napoli, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.400 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 112, primo comma, cod. pen., 61 n. 2, 56 e 423 cod. pen. (capo A) e 110, 112, primo comma, cod. pen., 56, 629, secondo comma, cod. pen. (capo B), assolvendoli in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112, primo comma, 513 bis cod. pen. (capo C) per insussistenza del fatto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale violato l'obbligo di verifica dell'attendibilità delle prove fornite dalla difesa e di motivare in ordine alla confutazione delle ricostruzioni logiche contrarie offerte dalla difesa stessa. -Secondo motivo: manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Se da un lato la Corte territoriale ha attribuito un valore fondante e veridico alle dichiarazioni dei due coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rei confessi, dall'altro ha illogicamente omesso di motivare sul perché tale veridicità non fosse apprezzabile in relazione alla dichiarata estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti. Terzo motivo: mancanza di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Anche rispetto a tale doglianza la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati limitatamente al motivo dedotto in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2. Manifestamente infondati sono sia il primo che il collegato secondo motivo. I ricorrenti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, con le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Va, inoltre, detto come non rientri nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le doglianze difensive esposte nei primi due motivi di ricorso non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 3. Fondato e, invece, il terzo motivo. Sull'invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia tipo di risposta, anche di carattere implicito. 4. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione delle responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile l'affe