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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32004/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 agosto 1996 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari 1'8 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 7 Febbraio 2020 dal Tribunale di Foggia che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di rapina. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso personale l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 1-1 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 agosto 1996 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari 1'8 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 7 Febbraio 2020 dal Tribunale di Foggia che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di rapina. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso personale l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 1-1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris