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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 07780/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che, previa rideterminazione della pena, ne ha confermato l'affermazione di reità, sancita in primo grado, per il delitto di violazione di domicilio aggravata e lesioni personali; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, vertenti sull'affermazione di responsabilità con l'enunciazione dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. anche sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento soggettivo, poggiata sul giudizio di attendibilità della persona offesa - è manifestamente infondato, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, sul punto, sono corrette e non illogiche le argomentazioni di cui alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, che ha dato appagante contezza della credibilità della persona offesa, convalidata dall'esistenza di - peraltro non indispensabili - riscontri esterni quanto all'inequivocità del dato di volontarietà dell'azione dell'imputato, che si è proditoriamente introdotto nell'abitazione altrui e ha sferrato un pugno a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato ancora che, quanto alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione, i motivi di ricorso si rivelano in sé inammissibili, perché attinenti a violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (come si desume ad un esame diretto dei contenuti dell'atto di appello); che del tutto generico ed indeterminato è il rilievo che concerne il mancato riconoscimento della scrinninante della legittima difesa, invocato sulla scorta di deduzioni "di stile", disancorate da una puntuale illustrazione, a riguardo del caso concreto, dei requisiti che la integrerebbero; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato, perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non manifestamente illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che , con riferimento alle modalità del comportamento e ai parametri dell'art. 133 cod. pen., ha avuto riguardo all'esistenza di precedenti penali, di cui uno per resistenza a pubblico ufficiale che, pur non integrando il dato dell'abitualità della condotta, rendono sufficiente ragione della effettuata valutazione discrezionale di non meritevolezza dell'applicazione della condizione di non punibilità - e ancora, perchè è giurisprudenza costante i di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi "-1 quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, n.16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018); Osservato che il quarto motivo di ricorso, che si sofferma sul vizio di motivazione relativo alle statuizioni civili della sentenza, è totalmente generico, tenuto conto del rinvio al giudice civile per la determinazione dell'entità del risarcimento e dell'irrogazione della condanna al pagamento di una provvisionale assai contenuta; Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato, ancora, che la difesa di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in data 31 gennaio 2024, ha fatto pervenire tardiva memoria di conclusioni scritte e richiesta di liquidazione delle spese (in violazione del termine di 15 giorni di cui all'art. 611 comma 1 ultimo alinea cod. proc. pen., richiamato dall'art. 610 comma 1 cod. proc. pen.), prive, tuttavia, di ogni utile apporto al contrasto della tesi difensiva dell'imputato, e che, pertanto, esse non possano essere apprezzate ai fini della condanna del prevenuto alla rifusione delle spese da essa sopportate in questa fase di legittimità (Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla sulle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che, previa rideterminazione della pena, ne ha confermato l'affermazione di reità, sancita in primo grado, per il delitto di violazione di domicilio aggravata e lesioni personali; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, vertenti sull'affermazione di responsabilità con l'enunciazione dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. anche sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento soggettivo, poggiata sul giudizio di attendibilità della persona offesa - è manifestamente infondato, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, sul punto, sono corrette e non illogiche le argomentazioni di cui alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, che ha dato appagante contezza della credibilità della persona offesa, convalidata dall'esistenza di - peraltro non indispensabili - riscontri esterni quanto all'inequivocità del dato di volontarietà dell'azione dell'imputato, che si è proditoriamente introdotto nell'abitazione altrui e ha sferrato un pugno a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato ancora che, quanto alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione, i motivi di ricorso si rivelano in sé inammissibili, perché attinenti a violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (come si desume ad un esame diretto dei contenuti dell'atto di appello); che del tutto generico ed indeterminato è il rilievo che concerne il mancato riconoscimento della scrinninante della legittima difesa, invocato sulla scorta di deduzioni "di stile", disancorate da una puntuale illustrazione, a riguardo del caso concreto, dei requisiti che la integrerebbero; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato, perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non manifestamente illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che , con riferimento alle modalità del comportamento e ai parametri dell'art. 133 cod. pen., ha avuto riguardo all'esistenza di precedenti penali, di cui uno per resistenza a pubblico ufficiale che, pur non integrando il dato dell'abitualità della condotta, rendono sufficiente ragione della effettuata valutazione discrezionale di non meritevolezza dell'applicazione della condizione di non punibilità - e ancora, perchè è giurisprudenza costante i di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi "-1 quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, n.16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018); Osservato che il quarto motivo di ricorso, che si sofferma sul vizio di motivazione relativo alle statuizioni civili della sentenza, è totalmente generico, tenuto conto del rinvio al giudice civile per la determinazione dell'entità del risarcimento e dell'irrogazione della condanna al pagamento di una provvisionale assai contenuta; Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato, ancora, che la difesa di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in data 31 gennaio 2024, ha fatto pervenire tardiva memoria di conclusioni scritte e richiesta di liquidazione delle spese (in violazione del termine di 15 giorni di cui all'art. 611 comma 1 ultimo alinea cod. proc. pen., richiamato dall'art. 610 comma 1 cod. proc. pen.), prive, tuttavia, di ogni utile apporto al contrasto della tesi difensiva dell'imputato, e che, pertanto, esse non possano essere apprezzate ai fini della condanna del prevenuto alla rifusione delle spese da essa sopportate in questa fase di legittimità (Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese d