CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21368/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura agli atti;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] basket, in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -[OSCURATO:PERSONA];- intimato -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -Numero registro generale 1747/2021Numero sezionale 4578/2026Numero di raccolta generale 21368/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.6290/2020, depositata il 12/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato all’Associazione SportivaDilettantistica [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: ASD) e a [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante e coobbligato in solido ex art. 38 cod. civ., gli avvisidi accertamento n. TY504T103354/2013, per l’anno 2009, n.TY504T103402/2013, per l’anno 2010, e n. TY504T103403/2013, perl’anno 2011.Successivamente, sono stati sottoscritti i tre accertamenti per adesionen. TY5A4T100263/2014, n. TY5A4T100264/2014, e n. TY5A4T100265/2014per gli anni 2009, 2010 e 2011.Stante il mancato versamento delle rate successiva alla prima, l’Ufficioha poi proceduto al recupero del credito, iscrivendo a ruolo le somme dovutein virtù degli accertamenti con adesione, oltre interessi e sanzioni, sia neiconfronti dell’ASD che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per poi far notificareda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ad entrambi i soggetti, le relative cartelleesattoriali n. 20120180004107895001, n. 2812010000107856001 e n.28120100006107586001.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato le cartelle allegando la propria estraneitàalla procedura di riscossione. Nel corso del giudizio è intervenuto GianlucaLi Calzi, in proprio, rivendicando la propria legittimazione passiva arispondere del debito tributario, in quanto attuale presidente dell’ASD.La CTP di Agrigento, con sentenza n. 264/19, ha dichiarato inammissibilel’atto di intervento di [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato il ricorso, sul presupposto cheNumero registro generale 1747/2021Numero sezionale 4578/2026Numero di raccolta generale 21368/2026Data pubblicazione 23/06/2026la soggettività passiva del rapporto d’imposta per le annualità interessatedall’accertamento permane in capo a [OSCURATO:PERSONA], quale coobbligato dell’ASD.3. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con la sentenza n.6290/09/20, ha accolto l’appello del contribuente e ha dichiarato la nullitàdella cartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo chequest’ultimo è rimasto estraneo all’accertamento con adesione, ossia alprovvedimento che regge l’iscrizione a ruolo, dato che egli non era più illegale rappresentante dell’ente alla data di sottoscrizione del verbaleconclusivo della procedura concordataria. La CTR ha anche rigettatol’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].4. Avverso la sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, conRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 38 cod. civ., sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] è stato il legale rappresentantedell’Associazione fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, in tale veste, ha firmato ledichiarazioni dei redditi dell’ente negli anni interessati dall’accertamento,tanto è vero che ha ricevuto la notifica, in proprio, dei relativi avvisi. La CTRavrebbe, quindi, errato nel ritenere l’odierno controricorrente noncorresponsabile delle obbligazioni societarie.2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il mancato esame, da parte della CTR, diun fatto decisivo per la definizione della controversia, evidenziando che,dopo la notifica dell’avviso di accertamento all’ASD e a [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimoquale destinatario in proprio ex art. 38 cod. civ., è stata presentata istanzadi accertamento con adesione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto, giustaprocura a margine dell’istanza medesima, sia dell’ASD, sia dello stesso [OSCURATO:PERSONA](la procura, difatti, risulta sottoscritta anche da quest’ultimo, in proprio), ilNumero registro generale 1747/2021Numero sezionale 4578/2026Numero di raccolta generale 21368/2026Data pubblicazione 23/06/2026che radica il successivo accertamento con adesione anche in capo aquest’ultimo, a nulla rilevando che lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] abbiasottoscritto il verbale conclusivo dell’adesione “n.q. di delegatodell’associazione” e non di [OSCURATO:PERSONA], dovendo far fede, ai fini della imputazionedella titolarità passiva dell’accertamento, solo il mandato in atti, mairevocato dall’odierno controricorrente.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.4. In primo luogo va tenuta in disparte la questione relativa alla titolarità,in capo al [OSCURATO:PERSONA], della legale rappresentanza dell’ASD negli anni che formanooggetto dell’accertamento, circostanza che risulta tutt’altro che pacifica(posto che l’Ufficio sostiene che il subentro di [OSCURATO:PERSONA] sia collocabile,cronologicamente, al 29.5.2013, mentre [OSCURATO:PERSONA] fa rimontare il passaggio diconsegne al 27.7.2010) ma che, in ogni caso, avrebbe dovuto essereevidenziata impugnando l’avviso originario, laddove invece, essendodecorso il relativo termine ed essendo intervenuta l’iscrizione a ruolo delcredito, la legittimazione passiva dell’odierno controricorrente, qualecoobbligato in solido a rispondere dell’accertamento, non può essere piùmessa in discussione.5. A tale riguardo, appare opportuno rammentare che questa Corte haprecisato che la responsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. non concerne,neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattereaccessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primariadell’associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente naturasolidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanziaex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25748 del24/10/2008; Cass. n. 29733 del 29/12/2011). D'altro canto, la ratio dellaprevisione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quelladel fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per contodell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema dipubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutelaNumero registro generale 1747/2021Numero sezionale 4578/2026Numero di raccolta generale 21368/2026Data pubblicazione 23/06/2026dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimoniodi dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assuntadal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto aduna concreta ingerenza dell'agente nell’attività dell’ente (conf., Cass. n.5746 del 12/03/2007).6. Il principio suesposto, in riferimento alla responsabilità solidale, ex art.38 cod. civ., di coloro che agiscono in nome per conto dell'associazione nonriconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formaledell’ente, la concreta attività negoziale riferibile all’associazione stessa, èstato, poi, ritenuto, da questa Corte, applicabile anche ai debiti di naturatributaria (Cass. n. 16344 del 17/06/2008; Cass. n. 19486 del 10/09/2009;v. anche Cass. n. 25650 del 15/10/2018), pur senza trascurare, tuttavia,una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni.Si è, infatti, rilevato, in proposito, che il principio in questione non escludeche per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege,al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a risponderesolidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo noncorrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto lacomplessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in viapresuntiva (Cass. n. 3093 del 09/02/2021; Cass. n. 36470 del 13/12/2022;Cass. n. 3745 del 19/02/2026).7. E’ evidente, quale precipitato logico - giuridico di tale postulato, chegli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione possanoafferire ad annualità d'imposta che almeno in parte non siano comprese nelperiodo in cui il rappresentante abbia partecipato alla gestione dell’ente,perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all’intera annualità, come inipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass. n.3093/2021).Numero registro generale 1747/2021Numero sezionale 4578/2026Numero di raccolta generale 21368/2026Data pubblicazione 23/06/20268. Orbene, va rilevato che, pur se l’odierno controricorrente ha conferitoespresso mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la definizione dell’accertamento informa concordata, non risulta che quest’ultimo abbia sottoscritto, in data2.5.2014, il relativo verbale anche per conto di [OSCURATO:PERSONA]; anzi, il predettoprocuratore ha espressamente dichiarato, in tale occasione, di intervenirenella qualità di delegato dell’ASD (cfr. documenti in atti).9. Per il coobbligato [OSCURATO:PERSONA], quindi, non si è prodotto l’effetto deflattivo masono rimasti inalterati e pienamente in vigore gli avvisi di accertamentooriginari. Sul punto, è il caso di rammentare la recente sentenza delle Sez.5, 14/10/2024, n. 26618, nella cui parte motiva è chiarito chel’accertamento con adesione si perfeziona con la sottoscrizione del relativoverbale e che, quindi, il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e ilcontribuente - che ha sottoscritto - è regolato definitivamente da tale ultimolegale unilaterale di adempimento, posta nell’interesse della solaamministrazione.10. Naturale conseguenza di quanto sopra evidenziato è che il verbaledi adesione del 2.5.2014 costituisce titolo idoneo alla riscossione, nondovendosi intendere siccome caducato con contestuale reviviscenza degli11. Tuttavia, e diversamente da quanto opinato dalla CTR, ciò nonimplica che l’Agenzia delle Entrate sia legittimata a richiedere il pagamentodelle somme derivanti dall’accertamento solo all’ente, sul presupposto chequest’ultimo è stato l’unico finalizzatore della procedura concordataria. Ilrapporto giuridico di imposta, difatti, rimane unitario, benché mitigato, negliimporti, nei soli confronti dell’ASD, e legittima l’Ufficio all’azione di recuperoanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal titolo dell’iscrizione a ruolo,che, nei confronti dei quest’ultimo, è costituito dagli avvisi di accertamentoesecutivi originariamente notificati, divenuti definitivi nei suoi confronti perla mancata impugnazione.Numero registro generale 1747/2021Numero sezionale 4578/2026Numero di raccolta generale 21368/2026Data pubblicazione 23/06/202612. In tale ottica, il controricorrente va considerato come privo di unconcreto interesse a contraddire la pretesa, nei termini in cui è stataformulata dall’AE, essendo stato destinatario di una pretesa esattorialeagganciata, in concreto, al più favorevole importo del verbale di adesione enon al maggiore importo, che sarebbe stato possibile (e, verosimilmente,più corretto) azionare, e di cui agli avvisi di accertamento.13. Non essendosi, il giudice di appello, uniformato ai principi sopraenunciati, la sentenza impugnata deve essere perciò cassata e, per l'effetto,va disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoterritorialmente competente, in diversa composizione, per un nuovo esame.Il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese delpresente grado. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]