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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13239/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 giugno 1954; avverso la sentenza del 22 giugno 2022, della Corte d'appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.0ggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella qua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 15 giugno 2017), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto di quest'ultima, dei reati di cui agli artt. 217, comma 1 n. 4, e 224, comma 1 nn. 1 e 2,

I. fall. (perché avrebbe cagionato o comunque aggravato il dissesto omettendo di adempiere agli obblighi imposti dagli artt. 2446 e ss. cod. civ. e di richiedere tempestivamente iI fallimento) e 216, comma 3 e 223

I. fall. (perché avrebbe eseguito pagamenti preferenziali in favore di altra società riconducibile allo stesso amministratore).

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge.

Il primo, afferente al capo A), lamenta l'indebita parificazione dell'amministratore di fatto a quello diritto, non potendo imputarsi al primo, in quanto tale, alcuna delle condotte oggetto di contestazione.

Il secondo attiene al capo B) ed è formulato in termini analoghi al primo, atteso che, secondo la difesa, il pagamento (preferenziale), anche in ragione della titolarità della società beneficiata, dovrebbe ascriversi al solo amministratore di diritto, e non anche al ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non avrebbe apportato alcun contributo causale alla realizzazione della condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono infondati.

Il ricorrente non contesta la sua qualità di amministratore di fatto.

Lamenta solo la mancanza di condotte colpevoli a lui imputabili.

Ebbene, questa Corte ha ripetutamente osservato come l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844).

D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità.

Cosicché, consapevole della situazione economica nella quale versava la società, anche il ricorrente aveva l'obbligo di di salvaguardare il patrimonio aziendale (intrinsecamente destinato alla soddisfazione dei creditori).

Un obbligo che gli avrebbe imposto da un canto di attivarsi per l'eventuale ricapitalizzazione o riduzione (o comunque per evitare la prosecuzione dell'attività economica) e, dall'altro, di imporre il rispetto dell'ordine dei pagamenti e, quindi, della par condicio creditorum.

Obblighi, pacificamente, non adempiuti.

Da ciò l'infondatezza della censura.Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 giugno 1954; avverso la sentenza del 22 giugno 2022, della Corte d'appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.0ggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella qua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 15 giugno 2017), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto di quest'ultima, dei reati di cui agli artt. 217, comma 1 n. 4, e 224, comma 1 nn. 1 e 2, I. fall. (perché avrebbe cagionato o comunque aggravato il dissesto omettendo di adempiere agli obblighi imposti dagli artt. 2446 e ss. cod. civ. e di richiedere tempestivamente iI fallimento) e 216, comma 3 e 223 I. fall. (perché avrebbe eseguito pagamenti preferenziali in favore di altra società riconducibile allo stesso amministratore). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge. Il primo, afferente al capo A), lamenta l'indebita parificazione dell'amministratore di fatto a quello diritto, non potendo imputarsi al primo, in quanto tale, alcuna delle condotte oggetto di contestazione. Il secondo attiene al capo B) ed è formulato in termini analoghi al primo, atteso che, secondo la difesa, il pagamento (preferenziale), anche in ragione della titolarità della società beneficiata, dovrebbe ascriversi al solo amministratore di diritto, e non anche al ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non avrebbe apportato alcun contributo causale alla realizzazione della condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono infondati. Il ricorrente non contesta la sua qualità di amministratore di fatto. Lamenta solo la mancanza di condotte colpevoli a lui imputabili. Ebbene, questa Corte ha ripetutamente osservato come l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). D'altronde, in termini logici, non è in alcun modo configurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale: proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini di causalità commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione, dei quali si assume la piena responsabilità. Cosicché, consapevole della situazione economica nella quale versava la società, anche il ricorrente aveva l'obbligo di di salvaguardare il patrimonio aziendale (intrinsecamente destinato alla soddisfazione dei creditori). Un obbligo che gli avrebbe imposto da un canto di attivarsi per l'eventuale ricapitalizzazione o riduzione (o comunque per evitare la prosecuzione dell'attività economica) e, dall'altro, di imporre il rispetto dell'ordine dei pagamenti e, quindi, della par condicio creditorum. Obblighi, pacificamente, non adempiuti. Da ciò l'infondatezza della censura.Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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