CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17281/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1714- controricorrente –avverso la sentenza n. 16/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 14/02/2022 R.G.N. 199/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1714/20261. La Corte d’appello di Brescia ha accolto l’appello di GNeumneeror dai lrai ccolta generale 17281/2026Italia spa e, in riforma della sentenza di primo grado, hDaat a pubblicazione 01/06/2026revocato il decreto ingiuntivo emesso su domanda deltitolo di indennità di fine gestione dell’agente.2. Avverso la sentenza il Fallimento ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi. La società ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenutodimostrato il credito opposto in compensazione da [OSCURATO:SOCIETA]. recependo acriticamente documenti (i prospetti onote riepilogative di [OSCURATO:SOCIETA], l'accordo transattivo[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:SOCIETA] ed il Bacchi e i piani di rivalsa) prividi valenza probatoria perché provenienti dalla stessa società enon sottoscritti dall’agente.1.1. Il motivo è inammissibile perché volto a provocare unriesame delle risultanze istruttorie precluso in questa sede dilegittimità.Non è fondata la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.,che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr.Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass.n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancatorispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibilenelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in attiNumero registro generale 10588/2022(art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso daN umero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 17281/2026quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legaDleat a pubblicazione 01/06/2026secondo prudente apprezzamento o un elemento di provaliberamente valutabile come prova legale; requisiti nonrinvenibili nel caso in esame.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA]–Assitalia, per avere laCorte di Appello computato a debito dell'agente le somme daquesti dovute a [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di rivalsa, in baseal disposto dell'art. 37 dell'Accordo collettivo Ina–Assitalia,senza considerare che tale disposizione addebita all’agentesoltanto le rate di rivalsa scadute al momento di cessazione delrapporto di agenzia e non anche quelle che scadranno in epocasuccessiva alla conclusione del rapporto (come nella specie, incui il rapporto è cessato nel settembre 2016 mentre i piani dirientro si estendevano fino al 2019 e 2020).2.1. Il motivo è inammissibile per più profili.2.2. Anzitutto, per novità della questione posta, atteso che laparte ricorrente non allega e non documenta, mediante latrascrizione dei relativi atti processuali, di avere sollevato neigradi di merito tale profilo di illegittimità, di cui la sentenzad’appello non fa cenno alcuno.Come statuito da questa Corte, qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al finedi evitarne una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzial giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico attodel giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo allaSuprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di taleasserzione prima di esaminare il merito della suddetta quesNtumioenro ere gistro generale 10588/2022Numero sezionale 1714/2026(Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 187Nu9m5e rod dei ral ccolta generale 17281/20262015; n. 11166 del 2018; n. 20694 del 2018). Data pubblicazione 01/06/20262.3. Peraltro, a fronte della statuizione adottata dai giudici diappello, secondo cui “dall’atto di transazione sottoscritto dalleparti…risulta che il Bacchi aveva riconosciuto come dovuta larivalsa in conformità alla previsione dell’art. 37 A.N.A. cheafferma il diritto dell’impresa di assicurazione di rivalersisull’agente subentrante per le somme dovute al precedenteagente cessato a titolo di indennità” (sentenza, p. 15, secondocpv.), il Fallimento ricorrente neppure deduce e documenta chela decisione impugnata abbia detratto dal credito dell’agentesomme ulteriori rispetto a quelle dovute a titolo di rivalsa finoalla cessazione del rapporto.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1243 c.c.in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione art. 346c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corted’appello giudicato ammissibile l'eccezione di compensazioneavanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. pur a fronte di uncontrocredito non certo, in quanto contestato dal Fallimento, eneppure liquido ed esigibile oppure di facile e prontaliquidazione.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Occorre premettere che la Corte d’appello ha ritenutoammissibile l’eccezione della società, di compensazione di uncontrocredito, il cui “accertamento si arresta al saldo o èfinalizzato a negare una posizione debitoria verso il fallimento”(p. 9, terzo cpv.) ed ha inoltre, in difformità rispetto al tribunale,giudicato utilizzabili i documenti prodotti dalla società asupporto dell’eccezione di compensazione, anche se privi di datacerta, osservando, in linea con l’orientamento di legittimità (v.Cass. n. 985 del 2004; Cass., Sez. U., n. 2923 del 1982)N,u mcehroe re gistro generale 10588/2022Numero sezionale 1714/2026“allorché agisca in giudizio per ottenere l’adempimentoNu mdeir o udi nra ccolta generale 17281/2026contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, Dialt a pubblicazione 01/06/2026curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale puresi giova del risultato utile in tal modo perseguito, marappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridicaegli subentra e dei cui diritti si avvale; …in tali casi, il fallimentonon è terzo, e non può invocare l’inopponibilità ad esso dellepattuizioni intervenute tra le parti di quel medesimo contratto,sul quale esclusivamente poggia le sue pretese” (v. Cass. n.4312 del 2019).3.3. La censura di violazione dell’art. 1243 c.c. è infondataha ritenuto “provato in giudizio” il maggior credito eccepito daGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Fallimento, credito quindi diimporto maggiore rispetto a quello maturato in capo all’agentenello svolgimento del rapporto di agenzia, senza peraltro cherisultino profili di inesigibilità dello stesso.4. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Cortedi merito considerato estinto per compensazione il credito dell’entità del supposto controcredito ed offrendo una motivazioneapparente.4.1. Il motivo è inammissibile perché invoca il vizio di cui all’art.360 n. 5 c.p.c. senza individuare i requisiti a tal fine richiesti (sucui v. Cass., Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014) ed esattamentel’esistenza di un determinato fatto, inteso in senso storicofenomenico, che, se esaminato, avrebbe condotto ad una esitodiverso della controversia.5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360N unme.r o3 re gistro generale 10588/2022Numero sezionale 1714/2026c.p.c., la violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c., che consNeumnetroo ndi ora ccolta generale 17281/2026di ritenere estinti i reciproci crediti “per le quantitDàat a pubblicazione 01/06/2026corrispondenti”, per avere la Corte d’appello dichiarato lacompensazione senza verificare quale fosse l’esatto ammontaredel credito di Generali.5.1. Il motivo è infondato avendo la sentenza impugnataappurato, in base alla “documentazione versata in atti dallaGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA], in gran parte sottoscritta e accettata dall’exagente” che “al momento della risoluzione del rapportocontrattuale tra le parti l’appellato non vantava alcun credito neiconfronti dell’appellante”; il credito dell’ex agente per leindennità di fine rapporto, all’esito dell’analisi delle rispettivepartite di debito-credito, doveva ritenersi azzerato per essere lasomma ingiunta inferiore al controcredito della società, oppostoin compensazione e documentalmente comprovato, senzanecessità della esatta quantificazione di quest’ultimo in ragionedella limitazione del giudizio al solo accertamento di esistenza omeno del credito azionato in via monitoria dal Fallimento.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362,1363, 1366 e 1370 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., peravere la Corte d’appello interpretato il contratto di transazioneintervenuto tra le parti in data 19.5.2015 senza considerare ilcontenuto letterale dello stesso ed il complesso delle pattuizioniraggiunte.6.1. Il motivo è infondato.6.2. In base ai principi enunciati da questa Corte,l’interpretazione degli atti negoziali, ed anche degli attiunilaterali, si sostanzia in un accertamento di fatto (cfr. Cass.n. 9070 del 2013; n. 12360 del 2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 22318 del2023; n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); il sindNaucmaertoo re gistro generale 10588/2022Numero sezionale 1714/2026di legittimità è in tal caso limitato alla verifica del rispeNtutmoer od dei rai ccolta generale 17281/2026canoni ermeneutici, oltre che al controllo di sussistenza di unDaat a pubblicazione 01/06/2026motivazione logica e coerente (cfr. Cass. n. 21576 del 2019; n.20634 del 2018; n. 4851 del 2009; n. 3187 del 2009; n. 15339del 2008) ed esige la specifica indicazione del modo attraversocui si è realizzata la violazione delle regole interpretative ol’insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice dimerito. Da ciò discende che le censure veicolate col ricorso incassazione non possono esaurirsi nella prospettazione di unainterpretazione alternativa, fondata sulla valorizzazione dialcune espressioni piuttosto che di altre, ma deve rappresentareelementi idonei a far ritenere erronea la lettura data dal giudicedel merito, cui l'attività di interpretazione dell'atto è riservata(cfr., Cass. n. 18214 del 2024; n. 15471 del 2017; n. 27136 del2017; n. 18375 del 2006). Ne consegue che non può trovareingresso in sede di legittimità la critica che, come nel caso dispecie, si esaurisca nella prospettazione di una diversa letturadegli stessi elementi già esaminati in sede di merito (Cass. n.7500 del 2007; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 28319 del2017; Cass. n. 9461 del 2021).7. Con il settimo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112c.p.c. e dell'art. 426 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.,per essersi la Corte territoriale pronunciata su un’eccezione,quella di compensazione, irritualmente ampliata e modificata insede di memoria ex art. 426 c.p.c. attraverso il riferimentoall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ai piani di rientrosottoscritti il 26.11.2014.7.1. Il motivo è infondato avendo la sentenza impugnata (p. 12)correttamente rilevato come la “specificazione” dell’eccezione dicompensazione fosse compatibile con la “funzione integrativa”propria delle memorie autorizzate, ai sensi dell’art. 426 cN.upm.ecro. r,e gistro generale 10588/2022Numero sezionale 1714/2026a seguito del disposto mutamento del rito e dell’esigenzaNu mpeeror d li era ccolta generale 17281/2026parti di mettersi in regola con il diverso sistema di preclusionDait a pubblicazione 01/06/2026appartenente al rito di destinazione.8. Le considerazione esposte conducono al rigetto del ricorso.9. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro8.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]