CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 13219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 novembre 2020, ha riformato in punto pena la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 19 aprile 2018, all'esito di giudizio abbreviato. La Corte di appello ha confermato l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, 81, secondo comma, cod. pen e 337 cod. pen. commessi in Piana degli Albanesi il 24 gennaio 2018 e lo ha condannato alla pena di mesi 3 e giorni 20 di reclusione. 2. Come risulta dalle sentenze di merito, Diallo fu tratto in arresto il 24 gennaio 2018 e presentato in udienza il 25 gennaio 2018 per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 cod. proc. pen. L'arresto fu convalidato e l'imputato fu sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG. Dopo un rinvio, resosi necessario per acquisire i risultati delle analisi sulla sostanza stupefacente, per mezzo del difensore munito di procura speciale, l'imputato chiese il giudizio abbreviato. All'udienza del 19 aprile 2018 fu pronunciata la sentenza di primo grado, tempestivamente impugnata dal difensore. Tra i motivi di impugnazione v'era quello relativo alla mancata traduzione della sentenza di primo grado. L'appellante sottolineava infatti che, per tutto il corso del giudizio di primo grado, al quale era stato sempre presente, Diallo era stato assistito da un interprete, sicché il giudice aveva accertato la mancata conoscenza della lingua italiana e ciò avrebbe imposto la traduzione della sentenza ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. L'eccezione è stata respinta dalla Corte territoriale secondo la quale la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato sarebbe provata dalla attestazione in tal senso compiuta dai militari che hanno proceduto all' arresto; dal fatto che (come risulta anche dal capo di imputazione), al momento del controllo, Diallo urlò agli operanti: «Siete matti! Lasciatemi stare»; dalla constatazione che, all'udienza di convalida dell'arresto, l'imputato dichiarò di comprendere e parlare la lingua italiana. 3. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello, per mezzo del difensore munito di procura speciale. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 143, comma 2 cod. proc. pen. 3.2. Col secondo e col terzo motivo, lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la conoscenza della lingua italiana U/Li da parte dell'imputato e non valuta quindi la specifica doglianza avanzata dalla difesa in ordine alla mancata traduzione della sentenza di primo grado. 3.3. Col quarto e ultimo motivo, denuncia l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. ritenuto sussistente in assenza dei necessari elementi costitutivi. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale in presenza di atti di mera resistenza passiva quali sarebbero quelli realizzati da Diano. Rileva inoltre che quegli atti, compiuti per reazione istintiva, non erano volti ad impedire l'azione degli operanti che infatti non furono nemmeno ostacolati nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio. 4. Con memoria scritta depositata in data 8 marzo 2022 il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni per l'udienza senza discussione orale (art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15) e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili. 2. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria perché dalla trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza di convalida emerge con chiarezza che l'imputato aveva difficoltà a comprendere la lingua italiana. Osserva in proposito che, come emerge dal verbale fonoregistrato, in numerose occasioni, nel corso dell'udienza, il giudice ha invitato l'interprete a tradurre, e nella relazione orale, autorizzata ai sensi dell'art. 558 comma 3 cod. proc. pen, lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto all'arresto ha dichiarato di aver chiesto l'intervento di un mediatore culturale di lingua francese avendo constatato che l'arrestato aveva un grado di comprensione della lingua insufficiente, sapeva pronunciare solo «espressioni semplici» e non era possibile, quindi, spiegargli bene ciò che stava accadendo. Secondo il ricorrente, la decisione assunta sarebbe in contrasto con quanto emerge dagli atti e avrebbe omesso di valutare il contenuto del verbale d'udienza ignorando i rilievi formulati nell'atto d'appello. Da questo vizio di motivazione discenderebbe una violazione di legge: poiché dagli atti emerge che l'imputato non comprende la lingua italiana, infatti, la sentenza doveva essere tradotta ai sensi dell'art. 143 comma 2 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile sotto quest'ultimo profilo e ciò rende irrilevante ogni valutazione in ordine alla effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. 3. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327; Sez. 6, n. 45457/2015 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521;). La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato più volte che la mancata traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato alloglotta non incide sulla validità della decisione, bensì soltanto sulla possibilità per l'interessato di proporre impugnazione, perché «impedisce al diretto interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e, dunque, di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica, così da poter meglio valutare l'an ed il quomodo degli ulteriori sviluppi processuali» (Sez. 6, n. 45457/2015 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521, pag. 6 della motivazione). Ponendosi in questa prospettiva, l'omessa traduzione non integra un'ipotesi di nullità ma, purché vi sia stata specifica richiesta, fa sì che i termini d'impugnazione decorrano dal momento in cui la motivazione della decisione è stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile. In tal senso la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sia con riferimento alla mancata traduzione di sentenze emesse in epoca precedente alla riforma dell'art. 143 cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32 (Sez.6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941), sia con riferimento a sentenze emesse in epoca successiva a tale riforma (Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775). Muovono dalla medesima prospettiva le sentenze secondo le quali, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Money, Rv 270491; Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, Zaroual, Rv. 269982). Solo in questo modo, infatti, la censura assume il carattere di specificità che consente di ritenerla ammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. 4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Da un controllo dei verbali del dibattimento e dello stesso atto d'appello, infatti, non risulta che l'imputato abbia mai chiesto la traduzione della sentenza e nel ricorso non si precisa in che modo, in presenza di una impugnazione ritualmente proposta dal difensore, la mancata traduzione avrebbe concretamente pregiudicato le prerogative dell'imputato. Tale inammissibilità travolge il secondo e il terzo motivo perché rende irrilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza che - come documentato in atti - Diallo non comprenda a sufficienza la lingua italiana. 5. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, l'imputato strattonò con violenza gli operanti mentre cercavano di farlo salire nell'auto di servizio. Dalla sentenza di primo grado risulta, inoltre, che egli li spintonò gridando "siete matti...lasciatemi stare" e ciò avvenne prima che fosse eseguita una perquisizione domiciliare volta a verificare l'eventuale detenzione di altra sostanza stupefacente oltre a quella sequestrata al momento dell'arresto. Il ricorrente non spiega perché gli strattonamenti, individuati nella sentenza impugnata come atti di violenza, non dovrebbero essere considerati tali e non chiarisce sulla base di quali elementi tali strattonamenti non sarebbero stati finalizzati ad ostacolare la perquisizione, che gli operanti intendevano compiere avendo assistito ad uno scambio che interpretarono come cessione di stupefacenti. Si limita dunque a contestare la ricostruzione accolta dai giudici di merito fornendo una generica lettura alternativa del compendio probatorio e chiede una reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione che nel giudizio di legittimità è preclusa (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi