Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1979
ECLI:EU:C:1979:190
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61977C0152
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 12 LUGLIO 1979 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
signori Giudici
,
La causa a cui si riferiscono le presenti conclusioni riguarda le conseguenze di un infortunio sul lavoro che ha già fatto oggetto della sentenza della Corte 12 luglio 1973 (causa
74/72, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1973, pag. 847
). Nella descrizione degli antefatti, pertanto, potrò limitarmi a citare quei fatti che sono assolutamente necessari per la comprensione del caso, facendo riferimento per ulteriori dettagli alla citata sentenza e alle conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 21 giugno 1973.
La ricorrente, sig.na B., dipendente della [OSCURATO:PERSONA], scivolava, il 3 gennaio 1968, durante l'orario di lavoro, nei locali della [OSCURATO:PERSONA], venendo ricoverata con diagnosi di «grave frattura trimalleolare con notevole scomposizione dei frammenti e lussazione del piede destro» e sottoposta ad intervento chirurgico, ma non si ristabiliva più completamente, sicché poteva riprendere servizio solamente per brevi periodi. Alla fine del 1973, la ricorrente, che attualmente si trova in congedo di malattia e vive in Italia, veniva operata per un tumore.
Nel 1972, la [OSCURATO:PERSONA] riconosceva all'attrice, ai sensi dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, l'invalidità permanente parziale del 9 %. La ricorrente proponeva ricorso contro questa decisione davanti alla Corte di giustizia, chiedendo che le venisse riconosciuta una percentuale più elevata di invalidità. In seguito, le parti concordavano di far stabilire la percentuale di invalidità permanente parziale da un medico da designare di comune accordo dalle due parti; pertanto la Corte, con la citata sentenza, respingeva il ricorso, tra l'altro in quanto essa «non può interferire finché l'arbitrato non sia giunto a termine», dichiarando, in merito alla domanda di interessi di mora, che l'ammontare di questi può essere determinato solo dopo che sia stata stabilita la percentuale d'invalidità permanente parziale dell'interessata.
Il dott. [OSCURATO:PERSONA], di Milano, designato come arbitro, affermava, nel lodo del 21 febbraio 1975, che la sig.na B. era affetta da esiti e postumi di frattura trimalleolare e lussazione posteriore del piede destro con segni di artrosi secondaria; esiti e postumi di mastectomia sinistra con svuotamento del cavo ascellare per carcinoma; modesta sindrome depressivo-ansiosa di tipo reattivo. Inoltre, l'infortunio subito dalla sig.na B. determinava una frattura trimalleolare con lussazione del piede, di cui residuava una limitazione anatomo-funzionale prevalente tibiotarsica, con ipomiotrofia dell'arto corrispondente e segni radiologici di iniziale artrosi. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] valutava le conseguenze indennizzabili nel 15 % del massimale assicurato.
Nella sua lettera alla [OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 1975, la ricorrente contestava l'esattezza di questo risultato, sostenendo che il lodo riguardava unicamente le conseguenze fisiche dell'infortunio, ma non invece quelle psichiche, e chiedendo il pagamento come acconto del tasso di invalidità riconosciuto dall'arbitro, più gli interessi correnti sulla piazza di Bruxelles con decorrenza dal giorno dell'infortunio. Dopo un intenso scambio di corrispondenza, le parti concordavano di nominare un nuovo arbitro, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], di Latina, al quale la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 19 dicembre 1975, sottoponeva la questione, concordata fra le parti: «se fosse necessario fissare un tasso d'invalidità permanente parziale, da aggiungersi al tasso del 15 % già determinato, per eventuali danni d'ordine psichico in diretto ed esclusivo rapporto con l'incidente, chiedendogli di fissare, all'occorrenza, detto tasso d'invalidità permanente parziale».
Nel lodo arbitrale del 26 ottobre 1976, pervenuto alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 1976, il dott. [OSCURATO:PERSONA] concludeva in questi termini:
«La relazione medica del dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto dei danni psichici derivanti alla sig.na B. dal trauma riportato. Ritengo che per i danni di ordine psichico riportati dalla sig.na B., in diretto ed esclusivo rapporto con l'incidente occorsole a Lussemburgo il 3 gennaio 1968, è residuata un'invalidità permanente totale».
Con lettera del 3 febbraio 1977, la [OSCURATO:PERSONA] sottoponeva al dott. [OSCURATO:PERSONA] la questione se la gravità della malattia (tumore alla mammella) della quale la sig.na B. soffre influisca o possa influire in modo diretto ed esclusivo sui danni d'ordine psichico del trauma subito con l'incidente occorsole in data 3 gennaio 1968. Nella lettera di risposta, del 26 marzo 1977, il dott. [OSCURATO:PERSONA] negava l'esistenza di questo nesso di causalità, affermando espressamente che i danni psichici da lui riscontrati si erano manifestati già prima della malattia di cui soffre la sig.na B.
Con lettera del 20 giugno 1977, la ricorrente presentava reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], contro il silenzio-rifiuto opposto alla domanda in data 1
o
dicembre 1976, in merito alla esecuzione del lodo arbitrale del dott. [OSCURATO:PERSONA].
Nella lettera di risposta del 6 ottobre 1977, la [OSCURATO:PERSONA] formulava dei dubbi sul fatto che l'invalidità permanente totale, accertata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale si riferisce alla capacità lavorativa, possa venire equiparata all'invalidità totale di cui all'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, essa proponeva di consultare ancora una volta di comune accordo il dott. [OSCURATO:PERSONA], per i necessari chiarimenti. La ricorrente, nella lettera del 25 ottobre 1977, si dichiarava d'accordo, salvo un'espressa riserva, e proponeva, fra l'altro, di chiedere all'arbitro quanto (e cioè in che misura, in che percentuale) l'integrità fisica e/o psichica della vittima fosse diminuita in seguito all'infortunio.
Il 7 dicembre 1977, la [OSCURATO:PERSONA] inviava al dott. [OSCURATO:PERSONA] una seconda lettera, della quale la ricorrente veniva informata solo più tardi, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] sollevava tra l'altro l'ulteriore questione del se la menomazione psichica avesse gravità paragonabile o uguale a quella della demenza incurabile, ovvero quale fosse, in rapporto a quella della demenza incurabile, la gravità della perdita dell'integrità psichica subita dall'interessata.
La sig.na B. introduceva il presente ricorso presso la Corte di giustizia il 16 dicembre 1977.
Con lettera del 10 gennaio 1978, successiva alla introduzione del presente ricorso, il dott. [OSCURATO:PERSONA] risolveva nei seguenti termini le questioni sottopostegli:
«Da quanto esposto nella mia relazione credo risulti che il danno psichico riportato dalla sig.na B. non riguarda le funzioni intellettive o di coscienza, ma soltante le funzioni emotive. Esso consiste in una profonda depressione e soprattutto in una impossibilità emotiva a lavorare poiché un qualunque lavoro risveglierebbe nella paziente un insopportabile senso di “fallimento totale della vita”». Secondo il dott. [OSCURATO:PERSONA], quindi, pur non essendo la sig.na B. in grado di lavorare, la sua integrità psichica non è alterata fino al 100 % e, quindi, la perdita dell'integrità psichica
provocata dall'incidente
dev'essere valutata nell'ordine del 60 %; tale danno riguarda la sfera emotiva e solo indirettamente la sfera intellettiva.
La ricorrente, avendo modificato nella replica le proprie conclusioni, chiede alla Corte di:
—
annullare la decisione implicita di rigetto dell'Amministrazione a fronte della domanda in data 1
o
dicembre 1976 e del reclamo in data 20 giugno 1977 in merito all'esecuzione della pronunzia arbitrale resa dal dott. [OSCURATO:PERSONA] con relazione in data 26 ottobre 1975 e, per l'effetto,
—
ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee di dare esecuzione alla predetta pronunzia arbitrale e, conseguentemente,
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 100 %, da calcolare secondo le disposizioni dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] detratto l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 15 %, già versatole come acconto;
in subordine:
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente l'importo corrispondente al tasso del 60 % di perdita dell'intergrità da calcolare secondo le disposizioni dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA], aggiuntivo all'importo corrispondente al tasso del 15 % d'invalidità, già versatole come acconto;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente l'importo corrispondente agli interessi sulla somma capitale sopra indicata al tasso legale del 5 %;
—
porre a carico della [OSCURATO:PERSONA] spese, competenze ed onorari di rito.
[OSCURATO:PERSONA], avendo modificato le proprie conclusioni, chiede alla Corte di:
—
respingere il mezzo principale della domanda della ricorrente e quello formulato in subordine perché non ricevibili e comunque non fondati;
—
dichiarare che il tasso d'invalidità parziale della ricorrente è del 15 % e costatare che, poiché il capitale corrispondente è già stato versato alla controparte, nulla più le è dovuto a titolo dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA];
—
in subordine, stabilire essa stessa un tasso d'invalidità più elevato per tener conto dei danni psichici nel limite globale del 40 %, e dichiarare dovuta la differenza fra il capitale corrispondente al tasso da essa stabilito e quello già versato in corrispondenza del tasso del 15 % ;
—
respingere la domanda relativa agli interessi perché non fondata o, in subordine, decidere la decorrenza degli interessi secondo equità, tenendo conto della somma corrispondente al tasso d'invalidità del 9 %, versata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 1972;
—
compensare le spese.
La mia opinione è la seguente:
I —
Innanzitutto occorre valutare la questione della
ricevibilità del ricorso.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che esso è irricevibile, comunque senza eccepirne formalmente l'irricevibilità, in base alla considerazione che la ricorrente, nella lettera del 25 ottobre 1977, si era dichiarata d'accordo con la proposta di riaprire il procedimento arbitrale, rendendo così implicitamente privo di oggetto il ricorso ed il precedente reclamo amministrativo. Inoltre, poiché il parere espresso dal dott. [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 1978 è radicalmente diverso da quello precedentemente reso, in quanto ammette non più l'invalidità totale bensì solamente la invalidità parziale nella misura del 60 %, la domanda avrebbe dovuto assumere un diverso contenuto rispetto a quello originario, sicché anche la sua formulazione avrebbe dovuto venire modificata. Solo in presenza di un rigetto espresso o implicito della nuova domanda, l'attrice avrebbe potuto introdurre un nuovo reclamo ed eventualmente, qualora questo fosse stato respinto, un nuovo ricorso.
Per vari motivi, non posso condividere questi argomenti. È pacifico che le parti, già prima della sentenza della Corte 12 luglio 1973, avevano convenuto di sottoporre le questioni controverse ad arbitrato ai sensi dell'art. 13 del contratto di assicurazione stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con una compagnia privata di assicurazioni, incaricando di comune accordo, il 18 luglio 1974, il dott. [OSCURATO:PERSONA] di pronunziare un lodo arbitrale medico vincolante per ambo le parti. Come ci è stato detto, le parti, dopo la pronunzia di questo lodo, avevano designato di comune accordo come nuovo arbitro il dott. [OSCURATO:PERSONA], incaricato di pronunziarsi sulla questione del se, oltre al grado d'invalidità del 15 %, accertato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], si dovessero prendere in considerazione anche i danni di ordine psichico eventualmente riconducibili all'incidente, e, in caso affermativo, in quale misura. Sottoponendo le suddette nuove questioni, le parti aprivano di comune accordo un nuovo procedimento arbitrale, che terminava con il lodo del dott. [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 1976, con il quale veniva riconosciuta alla ricorrente l'invalidità permanente totale in seguito ai danni d'ordine psichico derivanti dall'incidente. Il 1
o
dicembre 1976, l'attrice chiedeva infine l'esecuzione di questo lodo arbitrale, vincolante per ambo le parti ai sensi dell'art. 13 della citata polizza assicurativa, e, poiché detta esecuzione non aveva luogo, introduceva tempestivamente, il 20 giugno 1977, un reclamo amministrativo. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non dava alcun seguito al reclamo entro il termine di quattro mesi, la ricorrente, il 16 dicembre 1977, proponeva, di nuovo tempestivamente, ricorso contro questo silenzio-rifiuto, chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a corrisponderle, in esecuzione della pronunzia arbitrale, l'importo corrispondente al grado d'invalidità del 100 %, stabilito da detta pronunzia.
Tale domanda potrebbe esser divenuta priva di contenuto solamente qualora la ricorrente si fosse effettivamente dichiarata d'accordo con la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento arbitrale conclusosi con il parere del 26 ottobre 1976. Tuttavia, nessun elemento porta a ritenere che tale accettazione abbia avuto luogo. Già dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente, del 6 ottobre 1977, si evince che neanche la [OSCURATO:PERSONA] voleva aprire un nuovo procedimento arbitrale, bensì si doveva unicamente porre un ulteriore quesito a colui che era stato l'arbitro fino ad allora, per chiarire quale dovesse essere, a prescindere dall'incapacità lavorativa, la menomazione dell'integrità fisica e psichica della ricorrente. Nella lettera di risposta del 25 ottobre 1977, la ricorrente si dichiarava sostanzialmente d'accordo sull'ulteriore quesito, formulando con precisione la questione relativa alla diminuzione dell'integrità fisica e psichica ed esprimendo, contemporaneamente, una riserva in merito ai problemi giuridici eventualmente derivantine. Ma, come abbiamo visto, il quesito posto dalla [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva alla formulazione della ricorrente. Poiché, quindi, si tratta di un quesito posto unilateralmente e non di comune ulteriore accordo, il procedimento arbitrale non poteva considerarsi riaperto e la risposta fornita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 10 gennaio 1978 — a prescindere dal suo contenuto — non può più essere presa in considerazione nell'ambito del procedimento arbitrale già concluso. Pertanto, è ricevibile il ricorso con cui si chiede l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 20 giugno 1977 e l'esecuzione del lodo arbitrale del 26 ottobre 1976.
II —
Vengo ora al merito del ricorso.
La ricorrente chiede l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla sua lettera 1
o
dicembre 1976 e del successivo reclamo 20 giugno 1977 e, per l'effetto, la condanna della [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della pronunzia arbitrale del 26 ottobre 1976, a pagarle l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 100 %, da calcolare a norma dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA], detratto l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 15 %, già versatole come acconto. Essa fa notare che l'arbitrato di cui all'art. 13 del contratto di assicurazione stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con una compagnia privata è stato esperito in modo conforme a detto contratto e che pertanto la decisione dell'arbitro medico ha efficacia vincolante. Questo arbitrato, la cui ammissibilità del resto era già stata riconosciuta dalla Corte di giustizia nella prima causa fra le attuali parti, doveva considerarsi chiuso col lodo del dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 26 ottobre 1976. L'ulteriore quesito della [OSCURATO:PERSONA] del 7 dicembre 1977 era stato formulato senza il suo consenso e pertanto non poteva essere preso in considerazione nell'ambito dell'arbitrato; d'altronde, continua la ricorrente, l'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] prende fra l'altro in considerazione anche la fattispecie «invalidità permanente totale». Scopo di questa normativa è la tutela del dipendente contro la perdita o la riduzione della sua generica capacità lavorativa; questa riduzione della capacità lavorativa, alla quale si riferisce la percentuale del 100 % stabilita dal dott. [OSCURATO:PERSONA], non deve però essere confusa con la riduzione della sua idoneità alla vita associata.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene al contrario che, stante la nuova presa di posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 10 gennaio 1978, che parlava unicamente di una riduzione dell'integrità fisica dell'ordine del 60 %, l'attrice non può più chiedere un importo calcolato in base all'invalidità totale. L'errore nella prima relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] va ricondotto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], al fatto che l'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, combinato con la polizza di assicurazione stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA], copre unicamente i sinistri che hanno per conseguenza la menomazione dell'integrità fisica e psichica della persona. Si deve però distinguere la riduzione della integrità fisica e psichica dalla riduzione della capacità lavorativa; sotto questo profilo, la relazione dell'arbitro medico ha un carattere puramente tecnico-sanitario e non può avere effetto vincolante per le parti né per la Corte là dove vengono sollevate questioni di interpretazione dello [OSCURATO:PERSONA], per risolvere le quali la competenza esclusiva spetta, ai sensi dell'art. 179 del Trattato CEE, alla Corte di giustizia.
1.
Affrontando ora le questioni formulate dalle parti, ho già ricordato — per cominciare dall'ultimo argomento menzionato — che ambedue le parti, dopo il lodo del dott. [OSCURATO:PERSONA], avevano stabilito di comune accordo di procedere ad un nuovo arbitrato, nominando il dott. [OSCURATO:PERSONA] come nuovo arbitro medico. La questione concernente il tasso dell'eventuale ulteriore invalidità parziale dovuta a danni d'ordine psichico derivanti dall'incidente può essere interpretata unicamente nel senso che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a pronunziarsi, in qualità di arbitro medico, sulla questione del se sussistesse una siffatta menomazione psichica e quale ne fosse l'entità. L'arbitro medico può infatti pronunziarsi con competenza solo in merito a tali questioni. Una volta che si sia pronunziato, dalla stessa natura dell'arbitrato deriva che, dato il disaccordo fra le parti, l'unico modo per risolvere la questione medica e la situazione di conflitto è che le parti siano vincolate al lodo. Ciò è detto anche nell'art. 13 della polizza di assicurazione; in particolare, è quindi impensabile che la Corte di giustizia, come organo giurisdizionale, si pronunzi direttamente su una questione medica talmente controversa, sulla quale vi sono tante opinioni contrastanti degli esperti. Però, una volta che l'entità della menomazione dell'integrità fisica e psichica sia determinata dal lodo arbitrale, spetta alla Corte di giustizia interpretare lo [OSCURATO:PERSONA] per individuare che cosa ci debba intendere per invalidità totale o parziale ai sensi dell'art. 73 e quale sia la sua percentuale.
Se esaminiamo ora il lodo arbitrale del dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 26 ottobre 1976, notiamo che esso giunge alla conclusione che la relazione medica del dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto dei danni psichici derivati alla ricorrente dall'incidente e che essi le hanno provocato un'invalidità permanente totale. Come vada esattamente interpretata questa affermazione viene illustrato ulteriormente dalla lettera del dott. [OSCURATO:PERSONA] 10 gennaio 1978, la quale, comunque, come ho già detto, non può essere presa in considerazione nell'ambito del procedimento arbitrale in questione.
Il 14 giugno 1979, nel corso della discussione orale di fronte alla Corte di giustizia, il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato ulteriormente, in qualità di testimone, la sua pronunzia arbitrale; in risposta alle nostre domande, egli ha chiarito che la menomazione psichica dell'attrice non va ricondotta alla riduzione delle sue qualità intellettive, bensì unicamente a turbe della sfera emotiva. In particolare l'attrice soffre di depressione cronica, con crisi isteriche, che non le permettono di riprendere un'attività lavorativa regolare di alcun tipo. Alla domanda se il deterioramento del suo stato emotivo sia paragonabile, per la sua gravità, all'alienazione mentale incurabile del 100 %, indicata nella tabella della polizza di assicurazione, il testimone ha risposto in senso affermativo per quanto riguarda la difficoltà di lavorare, e che, pertanto, l'attrice è invalida al lavoro al 100 %. La percentuale del 60 %, da lui menzionata nella lettera del 10 gennaio 1978 in risposta alla [OSCURATO:PERSONA], si riferiva unicamente alla capacità dell'attrice di condurre una vita di relazione sufficiente. A causa della sua incapacità di lavorare, di origine psicologica, essa soffre di crisi depressive, dell'affievolimento della volontà di vivere e di mancanza d'interesse per il mondo circostante. La riduzione della capacità di condurre una vita di relazione dev'essere valutata in una percentuale indicativa del 60 %.
Ci troviamo dunque in presenza di due diverse percentuali, dalle quali, a mio parere, la Corte non può scostarsi, dato il carattere vincolante dell'arbitrato. Resta solamente da stabilire quale delle due percentuali, il 60 % ovvero il 100 %, debba essere presa come base per calcolare l'importo di cui all'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale.
Pertanto, la Corte di giustizia deve chiarire principalmente due questioni di diritto relative all'applicazione dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale. Innanzitutto deve pronunziarsi sul se il grado di invalidità da determinarsi ai sensi dell'art. 73 debba essere commisurato alla riduzione della capacità lavorativa oppure a quella della gioia di vivere, cioè alla diminuzione della capacità di condurre una vita di relazione. D'altro lato, la Corte deve stabilire se i danni fisici e psichici, per i quali vengono corrisposte le prestazioni di cui all'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA], comprendano anche le lesioni della sfera emotiva. La soluzione di tali questioni non è semplice, dato che lo [OSCURATO:PERSONA] del personale non definisce il concetto di invalidità e né la polizza di assicurazione in vigore al momento dell'incidente, né la disciplina relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee (Corriere del personale, «Spécial interinstitution», del 25 febbraio 1977), che ha il valore di disposizione di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] del personale, contengono norme espresse in proposito. Non resta quindi che tentare — come sempre quando si riscontra una lacuna nel diritto comunitario — di individuare criteri interpretativi basandosi sulla lettera della norma, sul suo spirito e sulla sua collocazione nel sistema, con riferimento alla polizza di assicurazione e alla citata disposizione di attuazione del 1
o
gennaio 1977, come pure al diritto nazionale.
2.
Mi occuperò innanzitutto della prima questione, cioè di quali siano, nella normativa degli Stati membri sul pubblico impiego, le condizioni perché si possa parlare di invalidità.
[OSCURATO:PERSONA] vuole che si chiarisca se l'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale copra solamente il rischio di incidenti tali da compromettere l'integrità fisica e psichica, ovvero esso comprenda anche i rischi che hanno conseguenze sulla capacità lavorativa; essa ritiene che, nel determinare il grado di invalidità, si debba prendere in considerazione unicamente l'integrità fisica e psichica. Essa sostiene che la sua opinione è confermata dal fatto che, ai sensi dell'art. 73, combinato con la polizza di assicurazione, il diritto alla indennità «una tantum» sorge indipendentemente dall'incidenza che il sinistro ha avuto sulla capacità lavorativa dell'infortunato. Poiché tanto nella polizza di assicurazione quanto nella disciplina di attuazione in vigore dal 1
o
gennaio 1977 è contenuta una tabella con percentuali fisse per tutte le menomazioni fisiche e psichiche, senza prendere in considerazione l'attività lavorativa dell'interessato, non sarebbe possibile che abbia rilievo la capacità lavorativa. Inoltre, con riferimento alla tabella, nella polizza di assicurazione sarebbe espressamente stabilito che, per i casi di invalidità parziale permanente, non rientranti nella tabella, il grado di invalidità dev'essere determinato per analogia con i dati riportati nella tabella, senza che si debba prendere in considerazione l'attività professionale dell'assicurato. Inoltre, si evincerebbe dall'art. 73, n. 2, ultima frase, e dall'art. 25 della disciplina di attuazione in vigore dal 1
o
gennaio 1977, che l'indennità di invalidità «una tantum», di cui all'art. 73, e la disciplina delle pensioni di cui all'art. 78 dello [OSCURATO:PERSONA], che si basa espressamente sull'incapacità lavorativa, debbono essere considerate come completamente distinte l'una dall'altra. Anche l'art. 2 della normativa di attuazione si baserebbe semplicemente sulla riduzione della integrità fisica o psichica del dipendente, ma non sulla riduzione della sua capacità lavorativa.
Prima di discutere questi argomenti nel dettaglio, desidero far notare che la [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, anche la ricorrente si basano, a mio parere, su un'erronea formulazione della questione, in quanto contrappongono la riduzione della integrità fisica e psichica alla riduzione della capacità lavorativa. In realtà, questi due concetti non si escludono a vicenda, bensì i danni fisici e psichici costituiscono un valido criterio, che può essere preso in considerazione tanto per misurare la riduzione della capacità lavorativa quanto per valutare la diminuzione della generica capacità di vivere.
Nemmeno posso condividere la tesi della [OSCURATO:PERSONA] la quale, dal fatto che l'art. 78, che attribuisce il diritto alla pensione, menzioni espressamente l'impossibilità di prestare servizio, mentre ciò non si verifica per l'art. 73, trae la conclusione che l'invalidità di cui all'art. 73 non può riferirsi alla capacità lavorativa. Un'interpretazione siffatta presuppone cioè solamente l'alternativa fra la diminuzione della capacità di prestare servizio e la riduzione della capacità di trovarsi a proprio agio nella vita di tutti i giorni. Uno sguardo agli ordinamenti giuridici degli Stati membri ci mostra però che fra questi due concetti si trova l'incapacità di guadagno, ovvero incapacità lavorativa generale. Ad esempio, nel diritto tedesco delle assicurazioni sociali, l'incapacità di prestare servizio, o incapacità professionale, viene sempre considerata come un grado preliminare dell'incapacità di guadagno. L'aspirante ad una pensione, ad esempio, è considerato indoneo alle sue mansioni o alla sua professione qualora la sua capacità di guadagno sia scesa al disotto di una percentuale minima, commisurata alla media della categoria professionale alla quale appartiene un assicurato di formazione simile e di capacità e conoscenze paragonabili (cfr. § 246, n. 2, Reichsversicherungsordnung (Legge organica del Reich sulle assicurazioni sociali); § 23, n. 2, della Angestelltenversicherungsgesetz (Legge tedesca sulle assicurazioni sociali degli impiegati); § 46, n. 2, Reichsknappschaftsgesetz (Legge del Reich sulle casse di previdenza sociale per i minatori)). Pertanto, si potrebbe anche, per usare le parole dell'art. 78 dello [OSCURATO:PERSONA], definire l'incapacità di prestare servizio, seppure con le dovute riserve, come l'impossibilità del dipendente «di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera». Nel diritto tedesco, con il concetto di incapacità di guadagno — senza che ci dilunghiamo sulle singole definizioni dettagliate dei diversi rami delle assicurazioni sociali — viene indicata la perdita totale o parziale della capacità di utilizzare economicamente la propria forza-lavoro in quanto tale. Questa incapacità generale di guadagno è a sua volta un grado preliminare dell'incapacità della persona di trovarsi a suo agio nella vita di tutti i giorni. Ciò significa che, quando questa è ridotta del 100 %, l'interessato è anche totalmente privo della capacità di guadagno e, quindi, necessariamente, anche totalmente incapace di prestare servizio. Se un soggetto non è più assolutamente in grado di impiegare la propria forza-lavoro in modo economico, egli è, di conseguenza, anche totalmente incapace di svolgere le proprie mansioni. Questa progressione è espressa anche dall'art. 78 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale recita: «il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale,
che lo ponga
nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera». Come logica conseguenza, l'art. 78 stabilisce che, quando il dipendente non può più svolgere le mansioni della sua carriera, gli vengano concesse le prestazioni previdenziali.
Riguardo al regime delle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, instaurato dall'art. 73 delio [OSCURATO:PERSONA], si pone invece una problematica totalmente diversa; a proposito di questo regime, viene infatti in questione solamente la misura dell'invalidità totale o parziale cagionata al dipendente dall'infortunio o dalla malattia professionale. Se è invalido solo parzialmente, egli può cionondimeno essere in grado di svolgere la propria attività, seppure con difficoltà. Queste difficoltà o limitazioni giustificano d'altronde il fatto che vengano concesse prestazioni per invalidità permanente parziale. Da quanto detto sin qui, risulta nello stesso tempo che l'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] non riguarda l'incapacità di prestare servizio; pertanto non se ne può desumere se l'invalidità debba riferirsi alla generale capacità di trovarsi a proprio agio nella vita oppure alla capacità generale di guadagno.
Le seguenti considerazioni inducono, a mio parere, a far ritenere che il concetto di invalidità usato nell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] si riferisca alla riduzione della capacità di guadagno: innanzitutto, non bisogna trascurare — cosa che viene particolarmente sottolineata dalla ricorrente — che sia il contributo previdenziale, sia le prestazioni assicurative, sono commisurati allo stipendio base del dipendente, e già da ciò si può desumere una certa relazione con l'attività lavorativa.
Inoltre, si possono citare pure norme che dimostrano che anche il legislatore comunitario ha voluto far dipendere l'invalidità dal grado di riduzione della capacità di guadagno. L'art. 73 si trova nel secondo capitolo del titolo quinto dello [OSCURATO:PERSONA], il cui titolo è «Sicurezza sociale». Il testo normativo comunitario relativo alla previdenza sociale è il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n.
L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2
). In attuazione di questo regolamento, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 21 marzo 1972, n. 574 (GU n.
L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1
). Il capitolo 3 del titolo quarto di questo regolamento ha per titolo «Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)». In questo capitolo troviamo l'art. 40, che prescrive espressamente che, per determinare il grado di
invalidità
, l'ente previdenziale di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i rapporti medici, nonché le informazioni amministrative raccolte dagli enti di ogni altro Stato membro.
L'esattezza di questa interpretazione dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale è dimostrata del resto anche da uno sguardo agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Già il linguaggio comune di tutti i paesi pone costantemente l'invalidità in relazione con l'attività lavorativa (cfr. Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung (Manuale delle assicurazioni sociali), vol. III, pag. 666 x, come pure le enciclopedie in materia). In particolare, nel diritto tedesco troviamo, nella Beamtenversorgungsnetz (Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern = legge tedesca sulla previdenza sociale dei pubblici impiegati e dei giudici del Bund e dei Länder), del 24 agosto 1976 (Bundesgesetzblatt I, pag. 2485), una disciplina delle prestazioni infortunistiche paragonabile a quella dello [OSCURATO:PERSONA] del personale. Il paragrafo 35 contempla un'indennità di invalidità per gli infortuni per i casi in cui l'«infortunato ha subito, in seguito all'infortunio sul lavoro, una sostanziale limitazione della sua
capacità di guadagno
per un periodo superiore ai sei mesi …, e fintanto che questa situazione perdura». Ai sensi del n. 2 di questa norma «la riduzione della capacità di guadagno viene valutata in base alla menomazione fisica relativa alla vita lavorativa in generale». Ai sensi del § 43, «il dipendente che rimane vittima di un infortunio sul lavoro [nello svolgimento di un'operazione che comporta un pericolo di morte particolarmente grave], accanto alle prestazioni previdenziali attribuitegli dalla normativa sul pubblico impiego, ha diritto, qualora, in seguito all'infortunio, abbia subito una diminuzione della capacità di guadagno, ad un'indennità di invalidità “una tantum” al momento della cessazione del rapporto di lavoro …». Queste norme dimostrano inequivocabilmente che l'ammontare dell'indennità di invalidità è commisurato anche nel diritto nazionale al grado di riduzione della capacità di guadagno. Inoltre si applicano, a proposito del § 35 della legge tedesca sulla previdenza sociale dei pubblici impiegati e dei giudici del Bund e dei Länder, le circolari emanate a proposito del § 139 della Bundesbeamtengesetz (Legge tedesca sui dipendenti del Bund), di identico contenuto, sostituito dal citato § 35 della legge tedesca sulla previdenza sociale dei pubblici impiegati (pubblicate dalla casa editrice Plog-Wiedow, Kommentar zum Bundesbeamtengesetz (Commentario della legge tedesca sui dipendenti del Bund, § 139)). La circolare n. 3 stabilisce che «la riduzione della capacità lavorativa provocata dai postumi dell'infortunio sul lavoro va determinata in una quota percentuale della capacità lavorativa dell'infortunato, fatta uguale a 100 la sua capacità lavorativa». La circolare n. 8, infine, contiene, analogamente alla polizza assicurativa stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed alla disciplina dell'art 73 dello [OSCURATO:PERSONA], una tabella, che indica per determinati danni fisici percentuali minime stabilite dettagliatamente senza distinguere in base alla professione. Scopo di questa disciplina, che si basa inequivocabilmente sulla capacità di guadagno, è quello di attribuire all'infortunato una indennità da valutarsi secondo una percentuale standard per l'impedimento che subisce in qualunque lavoro. Questo esempio contraddice in particolare l'argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] che, dal fatto che la tabella contenga percentuali fisse, indipendenti dall'attività professionale dell'assicurato, trae la conclusione che le percentuali indicate non possono riferirsi alla vita professionale. Una tabella simile esiste, nel campo della previdenza contro gli infortuni dei pubblici impiegati, anche nel diritto francese. La legge francese 26 dicembre 1964, n. 64-1339, sulla riforma del codice delle pensioni civili e militari, stabilisce, all'art. L 27 (compreso nella 5
a
parte, «invalidità») :
«L'impiegato civile dello Stato affetto da incapacità permanente di esercitare le proprie funzioni a causa di un'invalidità derivante da ferite o da malattie … può essere posto in congedo anticipato …».
L'art. L 28 prosegue così:
«L'impiegato civile dello Stato posto in congedo nelle circostanze di cui all'art. L 27 ha diritto alla pensione di invalidità cumulabile con la pensione di anzianità.
L'ammontare della pensione di invalidità corrisponde ad una percentuale dello stipendio base di cui all'art. L 15, pari alla percentuale di invalidità.
Il tasso di invalidità è determinato in base ad una tabella indicativa stabilita con decreto».
In attuazione di questo art. L 28, l'art. 1 del decreto 13 agosto 1968, n. 68-756, stabilisce:
«Il tasso dell'invalidità derivante da una infermità contratta dall'impiegato civile dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni è stabilito in base alla tabella indicativa di invalidità allegata al presente decreto».
Questa tabella indicativa contiene comunque un elenco molto dettagliato dei danni fisici e psichici e dei relativi tassi di invalidità, che possono muoversi solamente all'interno di una percentuale rigidamente determinata. Il n. I, terza frase, afferma:
«Tuttavia, non si terrà mai conto, nello stabilire il tasso di invalidità da applicarsi, dell'influenza di elementi quali l'età del dipendènte, la natura delle sue mansioni, ecc.».
Anche nel diritto belga, la pensione di invalidità permanente viene stabilita, in base al combinato disposto dell'art. 4 della legge belga 3 luglio 1967«sull'indennizzo dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, da infortuni verificatisi sul percorso verso il luogo di lavoro e sulle malattie professionali dei pubblici impiegati» e dell'art. 8 del regio decreto 24 gennaio 1969, proporzionalmente ad una percentuale riconosciuta di invalidità permanente parziale. Nella relativa relazione introduttiva si precisa inoltre che, nella determinazione dell'invalidità, bisogna tenere conto di tutti gli elementi del danno e, in particolare, secondo i lavori preparatori, «della gravità delle lesioni di carattere fisiologico, della diminuzione del valore economico, delle qualità richieste per l'esercizio delle mansioni, della natura e della stabilità dell'impiego» (documenti del Senato, n. 314, 1966/67, pag. 21).
Questi esempi dimostrano che anche negli Stati membri il grado di invalidità viene visto in dipendenza del grado di impedimento della vita lavorativa. Il fatto che in alcuni Stati le prestazioni vengano corrisposte sotto la forma di pensione non ha alcun significato, poiché anche lo [OSCURATO:PERSONA] del personale stabilisce, all'art. 73, n. 2, che, anziché l'indennità «una tantum», possa venire concessa una rendita vitalizia. Anche il fatto che, ad esempio, nel diritto tedesco ed in quello francese le tabelle lascino all'ente previdenziale un certo margine discrezionale nella determinazione del grado di invalidità, mentre le tabelle della polizza d'assicurazione e della disciplina del 1
o
gennaio 1977 prevedono percentuali fisse, non permette di fare una distinzione di rilievo; ciò che importa è solamente che in entrambi i casi non si deve prendere in considerazione la particolare attività dell'infortunato. Sotto questo profilo va del resto interpretato anche l'art. 9, leu. b), della polizza d'assicurazione, citato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale, nei casi di invalidità permanente parziale non previsti dalla tabella, il tasso di invalidità va determinato per analogia con quello della tabella, senza prendere in considerazione la professione dell'assicurato. Egualmente irrilevante è il fatto che la copertura dell'art. 73 non si applichi solamente agli infortuni sul lavoro, bensì anche agli infortuni nella vita privata, poiché lo scopo della tutela previdenziale — cioè garantire un indennizzo per la diminuzione della capacità lavorativa — non è influenzato dalla diversità delle cause dell'infortunio.
Giungo, pertanto, alla conclusione che il tasso d'invalidità da determinarsi ai sensi dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale va commisurato alla riduzione della capacità lavorativa. La riduzione della capacità lavorativa è dunque destinata ad esprimere in quale misura l'interessato sia escluso, per motivi di salute, dalla vita lavorativa. Questa conclusione è confermata in particolare anche dall'art. 14 della disciplina del 1
o
gennaio 1977, il quale stabilisce che, a determinate condizioni, al dipendente viene concessa un'indennità per tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la sua capacità lavorativa, ne menomano tuttavia l'integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali. Ai sensi del 2
o
comma di questo articolo, l'indennità è fissata «
per analogia
con i valori contemplati nelle tabelle d'invalidità di cui all'art. 12». Questo comma contiene evidentemente una norma speciale per i casi nei quali la capacità lavorativa, che normalmente si dovrebbe prendere in considerazione, non viene danneggiata, e pertanto stabilisce solamente che la tabella dei tassi d'invalidità si deve applicare per analogia. Questa conclusione non viene messa in dubbio, come invece ritiene la [OSCURATO:PERSONA], neppure dall'art. 2 della disciplina del 1
o
gennaio 1977, il quale si limita a fornire la definizione di infortunio, basandosi ovviamente sulla lesione dell'integrità fisica o psichica, senza pronunziarsi sullo scopo delle prestazioni contemplate dall'art. 73.
3.
Vengo ora alla successiva questione del se anche i danni psichici che non incidono sulle qualità intellettive vadano presi in considerazione nel determinare il tasso di invalidità.
[OSCURATO:PERSONA] è del parere che le turbe di carattere emotivo non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA]. Nelle tabelle sul tasso di invalidità della polizza di assicurazione e della disciplina del 1
o
gennaio 1977 sarebbe cioè menzionata
una
sola lesione di carattere psichico, l'«alienazione mentale incurabile», cioè un danno che riguarda la sfera intellettiva e non quella emotiva; pertanto sarebbe escluso che si possa determinare per via di analogia il grado di invalidità corrispondente alle turbe di carattere emotivo. Inoltre, tutte le menomazioni fisiche permanenti avrebbero in ogni caso conseguenze di questo genere, sicché queste sarebbero già comprese nei tassi massimi indicati. Le norme interpretative delle tabelle stabilirebbero inoltre che l'indennità totale spettante per più invalidità originate dallo stesso infortunio si calcola addizionando le singole indennità, senza che tuttavia si possa superare la somma parziale garantita per la perdita totale o per la perdita completa della funzionalità dell'arto o dell'organo leso. Secondo le tabelle sul tasso di invalidità, per la perdita di un piede potrebbe venire riconosciuto il tasso di invalidità massimo del 40 %.
A questo proposito si può dire che, secondo la giurisprudenza della Corte (causa 101/74), le clausole del contratto di assicurazione, stipulato dall'amministrazione in mancanza di una disciplina da stabilirsi di comune accordo dalle istituzioni, non possono derogare ai diritti attribuiti al dipendente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La disciplina stabilita di comune accordo non era infatti ancora in vigore al momento dell'infortunio e, pertanto, può essere utilizzata solo in via sussidiaria ai fini dell'interpretazione dello [OSCURATO:PERSONA].
Come abbiamo visto, nella determinazione del tasso di invalidità bisogna ba sarsi sulla riduzione della capacità lavorativa. La capacità lavorativa è però necessariamente ridotta quando viene a cessare o diviene irregolare una parte delle normali funzioni psico-fisiche, e ciò tanto più quante più funzioni sono colpite. Ne consegue che anche i postumi psichici di qualunque genere delle lesioni possono portare alla riduzione della capacità lavorativa, sicché debbono essere prese in considerazione pure le turbe psichiche rientranti nella sfera emotiva, anche quando esse non sono indicate nelle menzionate tabelle. Poiché manca un ordine di grandezza corrispondente, non è naturalmente facile misurare una siffatta riduzione, sicché ci si deve servire di percentuali fittizie, che si basano sulla particolare situazione del caso singolo.
Ciò è confermato del resto anche da uno sguardo al diritto tedesco e francese. Nella circolare n. 6 sul § 139 della legge tedesca sui pubblici impiegati, la quale, come già abbiamo ricordato, trova applicazione anche a proposito della legge tedesca sulla previdenza sociale dei pubblici impiegati, attualmente in vigore, è stabilito espressamente che, accanto al danno fisico, debbano essere prese in considerazione, per i loro effetti, anche complicanze e turbe di carattere psichico. La tabella francese dei tassi di invalidità alla quale ho già fatto riferimento prevede espressamente le nevrosi al cap. III, leu. X.
Nel caso in esame, il dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di testimone, ha chiarito in modo inequivoco che le lesioni di carattere emotivo dell'attrice vanno valutate, per quello che concerne la capacità lavorativa, nel 100 %, e pertanto debbono essere equiparate all'alienazione mentale incurabile, citata nelle tabelle. Pertanto, non ho dubbi sul fatto che le parti siano vincolate a questa pronunzia nell'ambito del procedimento arbitrale.
4.
In particolare, a mio parere non possono inficiare quanto sopra detto neppure le obiezioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito del nesso di causalità fra l'incidente e le sue conseguenze. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di testimone, ci ha confermato ancora una volta ciò che egli aveva già espresso nella sua lettera alla [OSCURATO:PERSONA] del 26 marzo 1977, e cioè che i danni psichici che rendono impossibile alla ricorrente di svolgere qualunque lavoro si potevano riscontrare già prima del tumore alla mammella accertato alla fine del 1973. Pertanto, risulta pacifico che quest'ultima malattia non ha avuto la conseguenza di interrompere il nesso di causalità.
A mio parere, non è necessario affrontare la questione, abbastanza delicata, del se il nesso causale non venga escluso dal fatto che i danni psichici cagionati dall'incidente sono stati favoriti da una preesistente predisposizione alla malattia, problema che nel diritto nazionale della previdenza sociale viene designato con il termine «costituzione cagionevole». In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto addurre alcun fondato argomento a favore dell'origine costituzionale delle turbe. Come invece abbiamo udito dalla ricorrente, essa, prima di prestare servizio presso le Comunità europee, aveva lavorato per un periodo abbastanza lungo presso lo Stato italiano, senza andare soggetta ad alcuna malattia di rilievo. Neppure in occasione dell'esame medico prima dell'assunzione presso le Comunità si erano accertati segni di malattie psichiche. Di conseguenza, è pacifico che, quando anche prima dell'incidente vi fosse stata una predisposizione, questa infermità si sarebbe dovuta considerare così modesta da non poter portare ad escludere il nesso di causalità, quale che sia il concetto di causalità prescelto.
In conclusione, ritengo pertanto pacifico che si debba condannare la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee a dare esecuzione al lodo arbitrale del dott. [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 1976. Non è quindi più necessario che mi occupi del capo della domanda con il quale la ricorrente, in via subordinata, chiede che le venga riconosciuta la riduzione dell'integrità psichica del 60 %. Qualora però la Corte dovesse pervenire, contrariamente a quanto da me sostenuto, alla conclusione che il tasso d'invalidità da determinarsi ai sensi dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] va commisurato al grado di deterioramento dell'atteggiamento generale nei confronti della vita, la Corte, tenendo presenti le mie ulteriori argomentazioni, dovrebbe riconoscere alla ricorrente la percentuale d'invalidità del 60 % di cui ha parlato il dott. [OSCURATO:PERSONA].
5.
Mi occuperò ora dell'ultimo capo della domanda della ricorrente, mirante alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi del 5 % sull'importo da corrispondersi ai sensi dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA], dedotte le prestazioni già corrisposte, pari al tasso d'invalidità del 15 %.
La ricorrente sostiene che detto importo è dovuto dal momento dell'incidente e che pertanto anche gli interessi ad esso relativi decorrano da tale data. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], invece, detto importo è dovuto eventualmente soltanto dalla pronunzia della sentenza e pertanto i relativi interessi decorrono solamente da questo momento.
Secondo la giurisprudenza della Corte (cause Kurrer e
115/76,
[OSCURATO:PERSONA]
c/
[OSCURATO:PERSONA]
, sentenza del 16 marzo 1978, [OSCURATO:PERSONA]. 1978, pag. 735
), sui crediti di carattere previdenziale vanno corrisposti gli interessi anche qualora il pagamento di questi non sia espressamente previsto né dallo [OSCURATO:PERSONA] né dalla polizza di assicurazione, qualora il ricorrente possa produrre la prova che il ritardo, da parte del convenuto, nel pagamento dell'indennità integra un illecito costitutivo di responsabilità civile, dal quale è derivato al ricorrente un effettivo danno. Non credo pertanto di dover sottolineare in modo particolare il fatto che la prestazione non è dovuta dal momento dell'incidente, e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un illecito non decidendo immediatamente di pagare l'indennità, in considerazione della difficoltà di determinare il tasso d'invalidità. Poiché, d'altronde, fra l'incidente del 3 gennaio 1968 ed ora sono intercorsi ben undici anni, mi sembra giusto chiedersi, tendeno conto dello svolgimento dei fatti, se la [OSCURATO:PERSONA] non abbia, come sostiene la ricorrente, illecitamente ritardato il pagamento.
A questo proposito però non si può dimenticare che nemmeno la ricorrente ha sempre spiegato tutta la diligenza necessaria per evitare le difficoltà connesse con la soluzione del caso. Così, ad esempio, è evidente che quando, il 18 luglio 1974, si sottoposero di comune accordo le questioni al dott. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di primo arbitro medico, essa non aveva insistito per ottenere che questi venisse espressamente interrogato in merito al grado di menomazione psichica. Quando poi fu reso noto il rapporto del dott. [OSCURATO:PERSONA] del 21 febbraio 1975, che valutava il danno nel 15 %, non si poteva pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA] che essa corrispondesse una prestazione più elevata per i presunti danni psichici. Purtuttavia era chiaro, al più tardi dall'adozione del secondo lodo arbitrale vincolante per ambo le parti, quello del dott. [OSCURATO:PERSONA], giunto a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 1976, che «per i danni di ordine psichico riportati dalla sig.na B., in diretto esclusivo rapporto con l'incidente occorsole a Lussemburgo il 3 gennaio 1968, è residuata un'invalidità permanente totale». Poco dopo, il 1
o
dicembre 1976, la ricorrente chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di dare esecuzione al lodo arbitrale, mettendola così in mora. Solo il 3 febbraio 1977, la [OSCURATO:PERSONA] poneva all'arbitro la questione degli eventuali riflessi di carattere psichico del tumore da cui era affetta la ricorrente e, avendo il dott. [OSCURATO:PERSONA] negato la sussistenza di riflessi di questo genere, essa aveva espresso nuovi dubbi solamente il 6 ottobre 1977, cioè quasi un anno dopo la pronunzia arbitrale. Questo atteggia mento temporeggiatore costituisce, a mio parere, una negligenza imputabile esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA]. Pervengo pertanto alla conclusione che corrisponda ad equità che la [OSCURATO:PERSONA] debba pagare gli interessi di mora a decorrere dal 1
o
dicembre 1976. Il pagamento di questi interessi del 5 %, richiesto dalla ricorrente, è opportuno in particolare per indennizzare la ricorrente dei danni derivatile dalla perdita degli interessi bancari e dalla forte inflazione.
III —
Concludo pertanto che la Corte voglia:
1.
annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla domanda in data 1
o
dicembre 1976 ed al reclamo della ricorrente in data 20 giugno 1977 relativo all'esecuzione del lodo arbitrale reso dal dott. [OSCURATO:PERSONA] con relazione in data 26 ottobre 1976 e, per l'effetto, condannare la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee a pagare alla ricorrente l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 100 %, da calcolare a norma dell'art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA], detratto l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 15 %, già versatole come acconto;
2.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare l'importo corrispondente agli interessi di mora del 5 % sulla somma capitale dal 1
o
dicembre 1976 e
3.
porre le spese di causa a carico della [OSCURATO:PERSONA].
(
1
) Traduzione dal tedesco.