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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 28181/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale di Forlì, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen., rideterminandone la pena; ritenuto che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nelle ragioni di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale di Forlì, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen., rideterminandone la pena; ritenuto che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nelle ragioni di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28181/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris