CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 47378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 21/06/2023; visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro con decreto emesso in data 21 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 30 giugno) ha confermato il decreto del Tribunade di Catanzaro - Sezione Misure di prevenzione in data 13 giugno 2022 che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, riducendone però la durata - originariamente fissata in due anni - ad un anno e sei mesi. 2. Avverso detto decreto il proposto, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce "violazione di legge per mancanza della motivazione del provvedimento in relazione alla sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Come più volte questa Corte ha precisato, «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c. Noviello, Rv. 279435 - 01). V- 2.1. Nella specie, il ricorrent2e% limitato a contestare la motivazione del decreto di appello che, invece, illustra adeguatamente la rilevante "carriera criminale" del Corigliano. In particolare, viene indicato che il predetto, "specializzato" sin da ragazzo nella commissione di delitti in materia di stupefacenti (con condanne riportate da quando era appena maggiorenne), è stato sottoposto alla misura di prevenzione di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nel 1997, la cui esecuzione a causa dei numerosi periodi di detenzione sofferti è cessata solo nel gennaio del 2006. Successivamente, Corigliano è stato deferito nell'anno 2012 tre volte in stato di libertà per reati in materia di droga; a gennaio del 2013 è stato, per reati di quel genere, sottoposto dapprima agli arresti domiciliari e quindi alla custodia in carcere; ha scontato la pena della reclusione in detenzione domiciliare, non avendo nel 2016 il Magistrato di sorveglianza ritenuto sussistenti i presupposti per l'affidamento in prova; nell'anno 2019 è stato dapprima sottoposto - sempre in riferimento a procedimenti nei quali gli sono state contestate violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990 - alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quindi ha scontato in detenzione domiciliare ulteriori condanne, per stupefacenti, divenute definitive; è stato altresì in diverse occasioni controllato in compagnia di soggetto gravato da numerosi precedenti e anch'esso raggiunto dalla misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore. A tali elementi - decisamente significativi - il decreto impugnato aggiunge che il proposto non ha fino a tempi recenti svolto lecite attività lavorative dovendosi dunque dedurre che abbia tratto i mezzi per il suo sostentamento unicamente dalle illecite condotte sopra indicate. Elementi, questi, che indubbiamente legittimano il giudizio di attuale pericolosità sociale del Corigliano. 2.2. Né contraddice tale logica argomentazione la decisione della Corte di appello di ridurre la durata della misura di prevenzione di sei mesi, avendo il proposto documentato di avere dall'anno 2021 svolto regolare attività lavorativa, di non aver commesso ulteriori reati e di avere rispettato le prescrizioni inerenti alla misura in atto. Elementi che il decreto impugnato ha, in modo del tutto logico, ritenuti indicativi - non della cessazione, ma - dell'attenuazione della pericolosità sociale.3, Alla declaratoria di inammissibilità consegue, come per legge, la c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, giudicata congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al. pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle