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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13725/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19213/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonché contro D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Intimati - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CHIETI n. 312/2021 depositata il 04/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R [OSCURATO:PERSONA] :

1. Alle ore 17,45 circa del 30 /0 1 / 2018, si verificò nel territorio di Francavilla al Mare (CH), all’intersezione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un sinistro tra una vettura Mercedes GLA, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione condotta (sulla [OSCURATO:PERSONA], munita di diritto di precedenza) da [OSCURATO:PERSONA] (assicurata per la RCA da UnipolSai ass.ni s.p.a.), e una vettura Mazda, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA], condotta nell’occasione da quest’ultima (sulla contrada [OSCURATO:PERSONA], provvista all’incrocio di segnale di stop), ed assicurata per la RCA da [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.

2. La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito risarcitorio del proprietario della vettura Mercedes per i danni subiti a seguito del sinistro convenne dinanzi al [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare,previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della conducente della Mazda per il sinistro, al risarcimento dell’importo di euro 5.400,00, pari al costo delle riparazioni effettuate sul veicolo, al netto dell’importo di euro 12.600,00 già ricevuto da UnipolSai , oltre all ’ importo di euro 2.000,00 per rimborso delle spese di assistenza legale ante causam e di un’ulteriore somma, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del fermo tecnico. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì chiedendo il rigetto delle avverse domande, assumendo che il sinistro doveva addebitarsi anche alla responsabilità concorrente (pari, quantomeno, al 30%) della conducente della Mercedes, per avere quest’ultima guidato la vettura ad una velocità di circa 60 km/h superiore al limite ivi esistente di 50 km/h, come rilevato da dispositivo satellitare montato sulla vettura.

La compagnia contestò la risarcibilità delle spese di assistenza legale e sostenne, anche in forza dell’eccepito concorso di colpa dei due conducenti, la congruità dell’importo di euro 12.600,00 già corrisposto ante causamalla controparte.

4. Integrato il contraddittorio con i proprietari della vettura Mazda (di cui si costituì il solo [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, chiedendo il rigetto delle domande), il giudizio venne istruito con CTU.

5. Con sentenza n. 570/2019 il G iudice di pace riconobbe la sussistenza in capo alla conducente della vettura Mazda della responsabilità esclusiva per il sinistro, per avere violato il segnale di stop esistente all’incrocio, e condannò i convenuti, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell’attrice - al netto della di quanto da questa già ricevuto ante causam- dell ’ importo di euro 6.600,00 (di cui euro 5.400,00 per i danni materiali al veicolo ed euro 1.200,00 per le spese di assistenza legale stragiudiziale).

6. Avverso detta sentenza UnipolSai propose gravame dinanzi al Tribunale di Chieti, contestando l’attribuzione alla conducente della vettura Mazda della responsabilità esclusiva del sinistro.

A dire dell’appellante, il Giudice di pace avrebbe dovuto attribuire valore di prova legale, ai sensi dell’art. 145-bis del codice delle assicurazioni private, al dispositivo elettronico satellitare montato sulla vettura Mercedes e di conseguenza al fatto, rilevato da tale dispositivo, per cui quest’ultima vettura, al momento dell’impatto, viaggiava a 58 km/h e, dunque, oltre il limite di velocità (50 km/h) ivi consentito.

Con ulteriori motivi di appello, UnipolSai censurò la valutazione del Giudice di pace e del CTU in ordine alla ritenuta congruità della fattura di euro 18.000,00 relativa alle riparazioni della vettura Mercedes, di cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto il rimborso, nonché il riconoscimento a quest’ultima del ristoro della somma di euro 1.200,00 per le spese di assistenza stragiudiziale ante causam del proprio legale, spese -a dire dell’appellante -non supportate né dalla prova dell’effettivo esborso, né dalla prova della loro necessarietà.

7. La società [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, assumendo la piena correttezza della decisione appellata.

8. Con sentenza n. 312/2021, depositata in data 04/05/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Chieti ha rigettato l’appello, condannando UnipolSAI alle spese del grado.

9. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

11. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con nuovo difensore.

12. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

C [OSCURATO:PERSONA] :

1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 112, 113, comma 1, 345, comma 1, c.p.c., e 111 Cost. - in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c. - nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Chieti, interpretando estensivamente il principio “iura novit curia”, ha fatto propria una eccezione “nuova” della parte appellata, mai sollevata in prime cure e prontamente contestata dalla Società ricorrente, disconoscendo il valore di “prova legale” ai dati forniti dal dispositivo satellitare “UNIBOX [OSCURATO:PERSONA]” montato sulla vettura Mercedes GLA, tg. [OSCURATO:TARGA], per non essere mai stati emanati i decreti attuativi di cui all’art. 132 ter decr. lgs. n. 209/2005 che avrebbero dovuto regolamentare il funzionamento delle cc.dd.

“scatole nere”.

Nullità della sentenza impugnata e contestuale necessità di rimettere il giudizio per la decisione del merito al giudice a quo in diversa composizione”, nella parte in cui il giudice, interpretando estensivamente il principio iura novit curia, ha fatto propria una eccezione nuova della parte appellata, mai sollevata in primo grado e contestata.

Il Tribunale avrebbe disconosciuto il valore di prova legale dei dati forniti dal dispositivo satellitare per la mancata attuazione dei decreti attuativi regolamentanti il funzionamento delle scatole nere.

2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 132 ter, comma 1, lettera b), 145 bis decr. lgs. n. 209/2005, 115 e 116 c.p.c. -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. – laddove il Tribunale di Chieti ha ritenuto di non poter riconoscere valore di “prova legale” alle risultanze del dispositivo satellitare presente sulla vettura Mercedes GLA, tg. [OSCURATO:TARGA], benchè l’impianto di rilevamento fosse in uso già prima della data di entrata in vigore della l. n. 124/2017 ed il suo funzionamento non dovesse seguire, al fine dell’utilizzo dei dati raccolti, le regole da stabilirsi con i decreti attuativi del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico al tempo del sinistro (31/1/2018) non ancora emanati”.La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha escluso valenza probatoria alle risultanze del dispositivo satellitare, nonostante fosse già in uso prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2007 e non dovesse seguire le regole stabilite con i decreti attuativi.

3. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c.,“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 bis, comma 1, decr. lgs. n. 209/2005, 115 e 116 c.p.c. – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - nella parte in cui il Tribunale di Chieti, aderendo acriticamente a quanto erroneamente statuito dal Giudice di Pace di Chieti con la sentenza n. 570/2019 Reg.

Sent. del 15/11/2019, ha considerato potersi decidere la lite sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica cinetico- dinamica espletata in prime cure, nonostante il medesimo CTU avesse preventivamente accertato il “perfetto funzionamento” del dispositivo satellitare “UNIBOX [OSCURATO:PERSONA]” presente sulla Mercedes incidentata e, dunque, operasse il divieto normativo dell’utilizzo di risultanze istruttorie diverse da quelle fornite dalla scatola nera ai fini del decidere”, lamentando che la sentenza ha deciso la controversia sulla scorta della CTU espletata in primo grado, nonostante il medesimo CTU avesse accertato il funzionamento del dispositivo satellitare.

Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili ai fini del decidere le conclusioni del CTU riguardo alla ricostruzione del sinistro, differenti rispetto alle risultanze della scatola nera.

4. Con il quarto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.,“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 201 c.p.c. –in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. – con riguardo al capo della sentenza gravata in cui il Tribunale di Chieti, non riservando neppure un appunto rispetto alle obiezioni tecniche alla CTU rese con le note critiche dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:SOCIETA]., Ing. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si erano contestate fermamente le modalità di ricostruzione del sinistro stradale del 30/1/2018 e la velocità pre-impatto tenuta dalla Mercedes, ha aderito acriticamente alle valutazioni del perito d’ufficio.

Nullità della decisione impugnata per omessa motivazione del Giudice dell’appello su un fatto decisivo per il giudizio”, lamentando l’omessa considerazione delle note critiche del CTP relative alla ricostruzione del sinistro operata dalla CTU, con conseguente nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo.

5. In via preliminare va osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.

Essendo stato il gravame esperito dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa in prime curein data 2019 (come si ricava dalla sentenza gravata), l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez.

V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente –di cd.

“doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez.

I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994).

Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un’ipotesi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo e secondo motivo.

6. Sul primo motivo .

Il motivo è manifestamente privo di fondamento, in quanto la questione della mancanza di emanazione dei decreti cui allude l’art. 132-ter non integra un’eccezione e tanto più riservata alla parte, ma una mera argomentazione in iure che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare in quanto investito dalla ricorrente della pretesa efficacia di prova legale del dispositivo di cui trattasi.

Correttamente il Tribunale ha evocato il principio iura novit curia.

A sua volta la sollecitazione svolta dalla parte appellata integrò una mera difesa in diritto, come tale pienamente consentita, al di là di quanto, come detto, giustificava lo stesso esame della prospettazione scolta con l’appello dalla qui ricorrente.

7. Sul secondo motivo .

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all’art. 145-bis del codice delle assicurazioni privateil valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall’emanazione dei decreti: è palese che il “fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, cioè anche dell’art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d.

“equiparabilità”. 7.1 Poiché l ’ art 145 bis del D. Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall’art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri

8. Sul terzo motivo .

Il motivo è inammissibile, in quanto ignora - tanto che nemmeno identifica la motivazione con cui il Tribunale sarebbe incorso nel vizio - la motivazione resa dal T ribunale in adesione a quella del giudice di pace ed a quanto evidenziato dal CTU, nei termini esposti al paragrafo 10.4della sentenza gravata .

Fra l’altro, come emerge alla pag. 20 del ricorso , il motivo nuovamente invoca l’efficacia di prova legale delle risultanze del dispositivo satellitare.

9. Sul quarto motivo .

I l motivo denuncia la violazione degli att. 115 e 116 senza rispettare i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016, il cui consolidato principio, è stato ribadito da Cass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020.

Sollecita una rivalutazione dell’apprezzamento della quaestio factinon consentito dall’attuale n. 5 dell ’ art. 360 c.p.c.

10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere rigettato.

13. 1 1 .

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

Nella memoria di costituzione del nuovo difensore per la parte resistente non è stata chiesta la distrazione, che era stata chiesta dal precedente difensore.

La reiterazione delle conclusioni del controricorso non può, evidentemente e logicamente estendersi alla richiesta dell’originario difensore.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso .

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19213/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonché contro D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - Intimati - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CHIETI n. 312/2021 depositata il 04/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Alle ore 17,45 circa del 30 /0 1 / 2018, si verificò nel territorio di Francavilla al Mare (CH), all’intersezione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un sinistro tra una vettura Mercedes GLA, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione condotta (sulla [OSCURATO:PERSONA], munita di diritto di precedenza) da [OSCURATO:PERSONA] (assicurata per la RCA da UnipolSai ass.ni s.p.a.), e una vettura Mazda, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA], condotta nell’occasione da quest’ultima (sulla contrada [OSCURATO:PERSONA], provvista all’incrocio di segnale di stop), ed assicurata per la RCA da [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito risarcitorio del proprietario della vettura Mercedes per i danni subiti a seguito del sinistro convenne dinanzi al [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare,previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della conducente della Mazda per il sinistro, al risarcimento dell’importo di euro 5.400,00, pari al costo delle riparazioni effettuate sul veicolo, al netto dell’importo di euro 12.600,00 già ricevuto da UnipolSai , oltre all ’ importo di euro 2.000,00 per rimborso delle spese di assistenza legale ante causam e di un’ulteriore somma, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del fermo tecnico. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì chiedendo il rigetto delle avverse domande, assumendo che il sinistro doveva addebitarsi anche alla responsabilità concorrente (pari, quantomeno, al 30%) della conducente della Mercedes, per avere quest’ultima guidato la vettura ad una velocità di circa 60 km/h superiore al limite ivi esistente di 50 km/h, come rilevato da dispositivo satellitare montato sulla vettura. La compagnia contestò la risarcibilità delle spese di assistenza legale e sostenne, anche in forza dell’eccepito concorso di colpa dei due conducenti, la congruità dell’importo di euro 12.600,00 già corrisposto ante causamalla controparte. 4. Integrato il contraddittorio con i proprietari della vettura Mazda (di cui si costituì il solo [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, chiedendo il rigetto delle domande), il giudizio venne istruito con CTU. 5. Con sentenza n. 570/2019 il G iudice di pace riconobbe la sussistenza in capo alla conducente della vettura Mazda della responsabilità esclusiva per il sinistro, per avere violato il segnale di stop esistente all’incrocio, e condannò i convenuti, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell’attrice - al netto della di quanto da questa già ricevuto ante causam- dell ’ importo di euro 6.600,00 (di cui euro 5.400,00 per i danni materiali al veicolo ed euro 1.200,00 per le spese di assistenza legale stragiudiziale). 6. Avverso detta sentenza UnipolSai propose gravame dinanzi al Tribunale di Chieti, contestando l’attribuzione alla conducente della vettura Mazda della responsabilità esclusiva del sinistro. A dire dell’appellante, il Giudice di pace avrebbe dovuto attribuire valore di prova legale, ai sensi dell’art. 145-bis del codice delle assicurazioni private, al dispositivo elettronico satellitare montato sulla vettura Mercedes e di conseguenza al fatto, rilevato da tale dispositivo, per cui quest’ultima vettura, al momento dell’impatto, viaggiava a 58 km/h e, dunque, oltre il limite di velocità (50 km/h) ivi consentito. Con ulteriori motivi di appello, UnipolSai censurò la valutazione del Giudice di pace e del CTU in ordine alla ritenuta congruità della fattura di euro 18.000,00 relativa alle riparazioni della vettura Mercedes, di cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto il rimborso, nonché il riconoscimento a quest’ultima del ristoro della somma di euro 1.200,00 per le spese di assistenza stragiudiziale ante causam del proprio legale, spese -a dire dell’appellante -non supportate né dalla prova dell’effettivo esborso, né dalla prova della loro necessarietà. 7. La società [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, assumendo la piena correttezza della decisione appellata. 8. Con sentenza n. 312/2021, depositata in data 04/05/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Chieti ha rigettato l’appello, condannando UnipolSAI alle spese del grado. 9. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 11. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con nuovo difensore. 12. Entrambe le parti hanno depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 112, 113, comma 1, 345, comma 1, c.p.c., e 111 Cost. - in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c. - nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Chieti, interpretando estensivamente il principio “iura novit curia”, ha fatto propria una eccezione “nuova” della parte appellata, mai sollevata in prime cure e prontamente contestata dalla Società ricorrente, disconoscendo il valore di “prova legale” ai dati forniti dal dispositivo satellitare “UNIBOX [OSCURATO:PERSONA]” montato sulla vettura Mercedes GLA, tg. [OSCURATO:TARGA], per non essere mai stati emanati i decreti attuativi di cui all’art. 132 ter decr. lgs. n. 209/2005 che avrebbero dovuto regolamentare il funzionamento delle cc.dd. “scatole nere”. Nullità della sentenza impugnata e contestuale necessità di rimettere il giudizio per la decisione del merito al giudice a quo in diversa composizione”, nella parte in cui il giudice, interpretando estensivamente il principio iura novit curia, ha fatto propria una eccezione nuova della parte appellata, mai sollevata in primo grado e contestata. Il Tribunale avrebbe disconosciuto il valore di prova legale dei dati forniti dal dispositivo satellitare per la mancata attuazione dei decreti attuativi regolamentanti il funzionamento delle scatole nere. 2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 132 ter, comma 1, lettera b), 145 bis decr. lgs. n. 209/2005, 115 e 116 c.p.c. -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. – laddove il Tribunale di Chieti ha ritenuto di non poter riconoscere valore di “prova legale” alle risultanze del dispositivo satellitare presente sulla vettura Mercedes GLA, tg. [OSCURATO:TARGA], benchè l’impianto di rilevamento fosse in uso già prima della data di entrata in vigore della l. n. 124/2017 ed il suo funzionamento non dovesse seguire, al fine dell’utilizzo dei dati raccolti, le regole da stabilirsi con i decreti attuativi del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico al tempo del sinistro (31/1/2018) non ancora emanati”.La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha escluso valenza probatoria alle risultanze del dispositivo satellitare, nonostante fosse già in uso prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2007 e non dovesse seguire le regole stabilite con i decreti attuativi. 3. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c.,“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 bis, comma 1, decr. lgs. n. 209/2005, 115 e 116 c.p.c. – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - nella parte in cui il Tribunale di Chieti, aderendo acriticamente a quanto erroneamente statuito dal Giudice di Pace di Chieti con la sentenza n. 570/2019 Reg. Sent. del 15/11/2019, ha considerato potersi decidere la lite sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica cinetico- dinamica espletata in prime cure, nonostante il medesimo CTU avesse preventivamente accertato il “perfetto funzionamento” del dispositivo satellitare “UNIBOX [OSCURATO:PERSONA]” presente sulla Mercedes incidentata e, dunque, operasse il divieto normativo dell’utilizzo di risultanze istruttorie diverse da quelle fornite dalla scatola nera ai fini del decidere”, lamentando che la sentenza ha deciso la controversia sulla scorta della CTU espletata in primo grado, nonostante il medesimo CTU avesse accertato il funzionamento del dispositivo satellitare. Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili ai fini del decidere le conclusioni del CTU riguardo alla ricostruzione del sinistro, differenti rispetto alle risultanze della scatola nera. 4. Con il quarto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.,“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 201 c.p.c. –in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. – con riguardo al capo della sentenza gravata in cui il Tribunale di Chieti, non riservando neppure un appunto rispetto alle obiezioni tecniche alla CTU rese con le note critiche dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:SOCIETA]., Ing. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si erano contestate fermamente le modalità di ricostruzione del sinistro stradale del 30/1/2018 e la velocità pre-impatto tenuta dalla Mercedes, ha aderito acriticamente alle valutazioni del perito d’ufficio. Nullità della decisione impugnata per omessa motivazione del Giudice dell’appello su un fatto decisivo per il giudizio”, lamentando l’omessa considerazione delle note critiche del CTP relative alla ricostruzione del sinistro operata dalla CTU, con conseguente nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. 5. In via preliminare va osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa in prime curein data 2019 (come si ricava dalla sentenza gravata), l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente –di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un’ipotesi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo e secondo motivo. 6. Sul primo motivo . Il motivo è manifestamente privo di fondamento, in quanto la questione della mancanza di emanazione dei decreti cui allude l’art. 132-ter non integra un’eccezione e tanto più riservata alla parte, ma una mera argomentazione in iure che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare in quanto investito dalla ricorrente della pretesa efficacia di prova legale del dispositivo di cui trattasi. Correttamente il Tribunale ha evocato il principio iura novit curia. A sua volta la sollecitazione svolta dalla parte appellata integrò una mera difesa in diritto, come tale pienamente consentita, al di là di quanto, come detto, giustificava lo stesso esame della prospettazione scolta con l’appello dalla qui ricorrente. 7. Sul secondo motivo . Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all’art. 145-bis del codice delle assicurazioni privateil valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall’emanazione dei decreti: è palese che il “fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, cioè anche dell’art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti, perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. “equiparabilità”. 7.1 Poiché l ’ art 145 bis del D. Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall’art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri 8. Sul terzo motivo . Il motivo è inammissibile, in quanto ignora - tanto che nemmeno identifica la motivazione con cui il Tribunale sarebbe incorso nel vizio - la motivazione resa dal T ribunale in adesione a quella del giudice di pace ed a quanto evidenziato dal CTU, nei termini esposti al paragrafo 10.4della sentenza gravata . Fra l’altro, come emerge alla pag. 20 del ricorso , il motivo nuovamente invoca l’efficacia di prova legale delle risultanze del dispositivo satellitare. 9. Sul quarto motivo . I l motivo denuncia la violazione degli att. 115 e 116 senza rispettare i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016, il cui consolidato principio, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. Sollecita una rivalutazione dell’apprezzamento della quaestio factinon consentito dall’attuale n. 5 dell ’ art. 360 c.p.c. 10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere rigettato. 13. 1 1 . Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. Nella memoria di costituzione del nuovo difensore per la parte resistente non è stata chiesta la distrazione, che era stata chiesta dal precedente difensore. La reiterazione delle conclusioni del controricorso non può, evidentemente e logicamente estendersi alla richiesta dell’originario difensore. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto
Sentenza Cassazione n. 13725/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris