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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16644/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in merito alla ritenuta detenzione per uso non esclusivamente personale, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La sentenza impugnata contiene una congrua e corretta motivazione là dove argomenta la detenzione per finalità non di uso meramente personali dal quantitativo di cocaina (grammi 86), già di per sé significativo della finalità di cessione, e della circostanze dell'azione (rinvenimento in occasione della perquisizione eseguita in sede di esecuzione di misura cautelare per altri fatti specifici).

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è congrua la motivazione che rileva l'assenza di elementi positivi e valorizza quale elemento negativo la condotta antecedente (vedi supra l'arresto è stato compiuto in sede di esecuzione di misura cautelare per fatti di droga).

Infine, il trattamento sanzionatorio è argomentato e la pena è individuata in misura superiore al limite minimo edittale in ragione della gravità del fatto in ragione del quantitativo significativo.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in merito alla ritenuta detenzione per uso non esclusivamente personale, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnata contiene una congrua e corretta motivazione là dove argomenta la detenzione per finalità non di uso meramente personali dal quantitativo di cocaina (grammi 86), già di per sé significativo della finalità di cessione, e della circostanze dell'azione (rinvenimento in occasione della perquisizione eseguita in sede di esecuzione di misura cautelare per altri fatti specifici). Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è congrua la motivazione che rileva l'assenza di elementi positivi e valorizza quale elemento negativo la condotta antecedente (vedi supra l'arresto è stato compiuto in sede di esecuzione di misura cautelare per fatti di droga). Infine, il trattamento sanzionatorio è argomentato e la pena è individuata in misura superiore al limite minimo edittale in ragione della gravità del fatto in ragione del quantitativo significativo. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,