CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22751/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 9 novembre 2021, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo le pene inflitte dal primo giudice, previo riconoscimento al solo [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche. Rilevato - quanto al ricorso di D'Asta - che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno logicamente motivato il diniego escludendo che la condotta tenuta dall'imputato fosse stata collaborativa (avendo invece l'imputato dichiarato che i preziosi rinvenuti erano di sua proprietà), considerato anche che detto diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) e che la rinuncia ad alcuni motivi di gravame di per sé non costituisce ragione sufficiente per il riconoscimento di dette attenuanti (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943); osservato che anche il secondo motivo del ricorso di D'Asta, inerente alla determinazione della pena, è privo di ogni fondamento: il Tribunale ha inflitto la pena base, quanto a quella detentiva, in sei anni di reclusione, avuto riguardo "alla straordinaria quantità di gioielli rinvenuta ed alla notevole pericolosità dei soggetti, in grado di smistare negli ambiti criminali tale merce proveniente prevalentemente da furti in abitazione commessi in modo seriale, in città diverse e con tecniche indubbiamente allarmanti"; la Corte di appello, pur condividendo tale valutazione e riconoscendo l'imputato immeritevole delle attenuanti generiche, ha comunque sensibilmente diminuito la pena base (a quattro anni e sei mesi di reclusione) prima della riduzione per il rito; considerato che anche le doglianze esposte nel motivo del ricorsc di [OSCURATO:PERSONA] siano prive di ogni fondamento: in tema di responsabilità la deduzione per un verso è del tutto generica, non confrontandosi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata (pag. 3) e per altro verso sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità; rilevato, quanto alla determinazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], che la pena base è stata diminuita e che sono state riconosciute le attenuanti generiche, pur in presenza della gravità dei fatti riconosciuta dai giudici di merito; considerato, peraltro, che il motivo di appello sulla pena era inammissibile in quanto del tutto privo delle ragioni a sostegno della richiesta di "contenimento della pena nei minimi edittali", pur in presenza della specifica motivazione sul punto, sopra richiamata; osservato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen