CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 23552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza emessa il 22 ~2022, il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 494, 640 e 624-625, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. pen., alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa (così determinata: pena base, per il reato di furto aggravato, anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa; aumentata, per la continuazione, ad anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa); - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la prescrizione dei reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. e rideterminando la pena in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa, pari alla pena base che il giudice di primo grado aveva fissato per il reato di furto aggravato; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il Procuratore generale ha attivamente partecipato al procedimento, svoltosi con "rito cartolare", depositando le proprie conclusioni scritte; che l'originaria udienza del 18 marzo 2025 era stata rinviata proprio per consentire alla difesa di conoscere le conclusioni della parte pubblica e che, pertanto, non era necessario che il Procuratore generale presentasse delle nuove conclusioni; - che il ricorrente, con il secondo motivo, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che, anche con il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce la prescrizione del reato, sulla base dell'esclusione delle aggravanti contestate, è inammissibile, atteso che la parte fonda le proprie deduzioni sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, chiedendo una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove e di evidenti vizi logici, risultanti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello non ha minimamente "toccato" la pena che il giudice di primo grado aveva inflitto per il reato di furto aggravato, che è rimasta quella di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa, limitandosi a decurtare la pena che era stata inflitta dal Tribunale per i reati prescritti in appello; - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M