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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06330/2024

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6 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] a in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Oslavia, n. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e FALLIMENTO delloSTUDIO [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s. nonché del socio accomandatario .

INTIMATO avverso ildecreto dei 11/12.1.2016 del Tribunale di Bar i , udita la relazione nella camera di consiglio del 10gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 13 del 31.1.2011 il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento dello [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 2).

2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , c o n “dichiarazione di credito” depositata in data 10.2.2011, rappresentava al giudice delegato alla procedura di concordato preventivo cui lo [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era stato dapprima ammesso, di esser creditrice dell a società per la somma di euro 1.359.357,05, di cui euro 707.230,55 in privilegio ed euro 652.126,50 in chirografo(cfr. ricorso, pagg. 1 - 2) . 3.In data 16.12.2011 il curatore del fallimento comunicava ad [OSCURATO:PERSONA] di non essere stata ammessa al passivo, “stante il mancato rispetto dei requisiti formali di ammissibilitàdella domanda (…), risulta depositata unicamente una dichiarazione di credito che non può essere qualificata come domanda di ammissione al passivo” (cfr. ricorso, pag. 2).

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , c on domanda ex art. 101 l.fall. depositata il 20.3.2012, chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento per la somma di euro 402.504,78, di cui euro 394.937,10 in privilegio ed euro 7.567,68 in chirografo. 5.Il giudice delegato così provvedeva (cfr. ricorso, pag. 3 ) :faceva luogo all’ammissione al passivo per la somma di euro 109.968,94 in chirografo e per la somma di euro 12.920,07 in privilegio con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n n . 01420110005942692000, 01420110018400551000, 01420110045158873000,01420120004807873000; denegava l’ammissione al passivo per il credit o portat o dalla cartella di pagamento n. 01420120004807772000 per omessa notifica; denegava l’ammissione al passivo per i crediti portati dalle ulteriori cartelle, “in quanto già richiesti nella istanza tempestiva di ammissione al passivo, rigettata con decreto del 16/12/2011”. 6.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo.

Resisteva il curatore del fallimento.

Interveniva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , assuntr ic e del concordato fallimentare dello [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. edel socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag g . 4 - 5 ) . 7.Con decreto de ll’ 11 /[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribun ale di Bari rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.

Evidenziava, a sostegno del rigetto dei motivi coi quali l’opponente aveva lamentato l’esclusione del credito già richiesto con la “domanda tempestiva”, che non era precluso a Equitalia, a norma dell’art. 96, 1° comma l.fall., di riproporre la domanda in via tardiva e di dolersi del suo rigetto mediante l’opposizione, come era in effetti avvenuto.

Evidenziava poi che, nel quadro delle novellate disposizioni di cui agli artt. 87, 2° co., ed 88 del d.P.R. n. 602/1973, più non si prospettava, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari, la necessità della previa notifica del ruolo al curatore fallimentare.Evidenziava tuttavia che l’opponente non aveva atteso al deposito di estratti del ruolo certificati conformi al ruolo in forza di apposita asseverazione (cfr. decreto impugnato, pag. 5).

Evidenziava segnatamente che le copie degli estratti del ruolo recavano un timbro ed una sigla attestanti la conformità agli originali,ma che l’asseverazione di conformità al ruolo risultava priva della sottoscrizione del concessionario.

8. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; ne ha chiesto, sulla scorta di du e motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto di rigettareil ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché del socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA],non ha svolto difese. 9.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

Premetteche il tribunale ha dato atto che al rigetto della domanda tardiva di ammissione al passivo disposto dal giudice delegato con riferimento ai crediti già oggetto della “dichiarazione di credito” depositata in data 10.2.2011 ostava la previsione dell’ultima parte del 1° co. dell’art. 96 l.fall. e nondimeno ha rigettato l’opposizione(cfr. ricorso, pag. 7).

Deduce quindi che l’impugnato decreto è inficiato da un irriducibile contrasto tra la motivazione di integrale ricezione della ragione di censura addotta con l’opposizione ex art. 98 l.fall. e la decisione di rigetto dell’opposizione (cfr. ricorso, pagg. 10 -11). 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale si è limitato alla disamina dei prospetti riepilogativi degli estratti di ruolo acclusi materialmente al ricorso in opposizione che, effettivamente,recano soltanto “un timbro e sigla attestanti la conformità agli originali” (cfr. ricorso, pag. 102).

Deduce quindi che il fatto evidentemente decisivo dell’asseverazione degli estratti di ruolo ritualmente allegati, oggetto di discussione tra le parti , non è stato rilevatodal tribunale (cfr. ricorso, pag. 102). 12.Il secondo motivo di ricor so è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe ladisamina del primo motivo.

Senza dubbio il primo mezzoinvolge un profilo di rilievo pregiudiziale.

E tuttavia, da un canto,so vviene il principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. sez. lav. 28.5.2014, n. 12002; Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9936).

E tuttavia, d’altrocanto, sono propriamente le ragioni enunciate dal tribunale a reiezione del secondo motivo di opposizione che sostanziano la “ ratio decidendi”, rectei motivi del rigetto dell’opposizione.

E, ben vero, siffatte ragioni esplicano valenza pur in ordine alcredito portat o da lla cartella di pagamento n. 01420120004807772000, escluso dal G.D. per omessa notifica della stessa, avendo il tribunale dato atto della “non necessità della previa notifica del ruolo (ossia della cartella di pagamento (…))ai fini dell’ammissione al passivo (…)”: così decreto impugnato, pag. 5).13.

N el giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, 2° co., n. 4), l.fall ., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass.18.5.2017,n. 12549; Cass. (ord.) 13.11.2020, n. 25663).

Nel medesimo giudizio, inoltre, il creditore il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, 2° co., l.fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24160; Cass. 9.5.2013, n. 11026).

Ovviamente, l’“omesso esame” riguarda un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè,un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia ( cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n . 8053, ove si soggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; Cass. 8.9.2016, n. 17761). 14.Su tale scorta si rimarca quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato a lla domanda tardiva di ammissione al passivo gli estratti di ruolo,ove figura la seguente dicitura: “ si assevera la rispondenza dei dati riportati nel presente estratto con le risultanze dei ruoli resi esecutivi e ricevuti in carico in via telematica ex d.m. 3/9/1999 n. 321(…)”.

In calce vi è apposto il timbro, con la indicazione “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia di Bari”, la sigla-sottoscrizione dell’agente della riscossione sovrapposta alla indicazione “L’Agente della Riscossione” e l’indicazione ulteriore “copia conforme all’originale”(in ossequio al principio di lealtà processuale la ricorrente ha dato atto che l’attestazione di asseverazione manca unicamente negli estratti di ruolo menzionati in nota a pag. 12 del ricorso per cassazione).

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, contestualmente al deposito del ricorso contenente l’opposizione allo stato passivo,[OSCURATO:PERSONA] h a prodotto, quale allegato n. 3 alproprio fascicolo, gli estratti di ruolo su mmenzionati , in tal guisa evidentemente indicandoli, già allegati alla domanda tardiva di ammissione al passivo.

Aseguito dell’eccezione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], nella propria comparsa di intervento, di omessa produzione degli estratti di ruolo , [OSCURATO:PERSONA] , all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sollecitato il tribunale all’esame della documentazione costituente l’allegato n. 3 al proprio fascicolo (cfr. ricorso, pagg. 11 –12).15.

In questo quadro (quadro entro il quale si stempera il rilievo della controricorrente secondo cui “la indicata documentazione –ancorché in ipotesi già prodotta nella precedente fase di verifica degli stati passivi delle tardive – andava nuovamente depositata nell’ambito del procedimento di opposizione”: così controricorso, pagg. 5- 6) non può che opinarsi come segue.

Costituisce ben preciso “elemento di fatto” la circostanza dell’allegazione di già con la domanda tardiva exart. 101 l.fall. dei descritti estratti di ruolo (fatto secondario dedotto in funzione di prova del fatto principale, costituito daicrediti di cui agli stessi “estratti”).

L’anzidetta circostanza di “fatto”, parte integrante della “res litigiosa” alla stregua delle indicazioni-allegazioni di cui al ricorso ex art. 101 l.fall., di cui al ricorso in opposizione a stato passivo e di cui al verbale di udienza del 19.10.2015, è stata appieno involta dal dibattito che nella presente vicenda contenziosa si è sviluppato.

Lapredetta circostanza di “fatto” denota un’indubbia attitudine alla decisività (cfr. al riguardo Cass. sez.lav. 2.4.1999, n. 3183).

Difatti, questa Corte spiega che la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; cosicché gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale(cfr. Cass. (ord.) 29.12.2017, n. 31190).

Il rilievo di cui alla motivazione dell’impugnato dictum– “nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha depositato estratti del ruolo certificati conformial ruolo medesimo in forza di apposita asseverazione” (così decreto impugnato, pag. 5)- dà senz’altro ragione dell ’ “ omesso esame”. 16.La controricorrente ha addotto sic et simpliciter che quelle ex adverso prodotte costituiscono “mere fotocopie degli estratti con attestazione di conformità agli originali” (così controricorso, pag. 6).

Ovviamente gli estratti del ruolo già di per sé consistono in copie operate su supporto analogico di un documento informatico (cfr. Cass. (ord.) 31190/2017 cit.), cui si applica l’art. 2718 cod. civ. (cfr. Cass. 5.12.2011, n. 25962, secondo cui, ai fini dell ’ ammissione di un credito d ’ imposta al passivo fallimentare, lacopia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito ai sensi dell’art. 2718 cod. civ. (secondo il quale le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproduconoletteralmente)).

In ogni caso sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l a contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenirecon clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia , in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica– il che non è avvenuto nella specie - sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27633; Cass. (ord.) 13.12.2017, n. 29993). 17.Da ultimo, in ordine ai rilievi formulati in memoria dalla [OSCURATO:PERSONA] ( “in definitiva (…) ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall’agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, essendo, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento e, conseguentemente, della sua notifica al curatore e al debitore”: così memoria, pag. 6) ed ancorati alla previsione dell’art. 3 bis del dec. leg. n. 146 del 21.10.2021 (articolo inseritodalla legge di conversione n. 215 del 17.12.2021, rubricato “non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo” e che ha comportato l’addizione all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 del comma4 bis), è sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte.

Ovvero, da un canto, all’insegnamento delle sezioni unite secondo cui, aifini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del dec. leg. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (cfr. Cass. sez. un. 11.11.2021, n. 33408; cfr. altresì Cass. (ord.)16.12.2022, n. 37006).

Ovvero, d’altro canto, all’insegnamento secondo cui l’ ammissione allo statopassivo di crediti sia previdenziali che tributari può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previanotifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per icrediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2019, n. 2732). 18.In accoglimento delsecondo motivo di ricorso il decreto dei 11/12.1.2016 del Tribunale di Bari va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 19.In virtùdel buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo d i ricorso, assorbito il primo ; cassa i l decretoimpugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione anche ai fini della regol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] a in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Oslavia, n. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e FALLIMENTO delloSTUDIO [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s. nonché del socio accomandatario . INTIMATO avverso ildecreto dei 11/12.1.2016 del Tribunale di Bar i , udita la relazione nella camera di consiglio del 10gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 13 del 31.1.2011 il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento dello [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 2). 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , c o n “dichiarazione di credito” depositata in data 10.2.2011, rappresentava al giudice delegato alla procedura di concordato preventivo cui lo [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era stato dapprima ammesso, di esser creditrice dell a società per la somma di euro 1.359.357,05, di cui euro 707.230,55 in privilegio ed euro 652.126,50 in chirografo(cfr. ricorso, pagg. 1 - 2) . 3.In data 16.12.2011 il curatore del fallimento comunicava ad [OSCURATO:PERSONA] di non essere stata ammessa al passivo, “stante il mancato rispetto dei requisiti formali di ammissibilitàdella domanda (…), risulta depositata unicamente una dichiarazione di credito che non può essere qualificata come domanda di ammissione al passivo” (cfr. ricorso, pag. 2). 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , c on domanda ex art. 101 l.fall. depositata il 20.3.2012, chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento per la somma di euro 402.504,78, di cui euro 394.937,10 in privilegio ed euro 7.567,68 in chirografo. 5.Il giudice delegato così provvedeva (cfr. ricorso, pag. 3 ) :faceva luogo all’ammissione al passivo per la somma di euro 109.968,94 in chirografo e per la somma di euro 12.920,07 in privilegio con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n n . 01420110005942692000, 01420110018400551000, 01420110045158873000,01420120004807873000; denegava l’ammissione al passivo per il credit o portat o dalla cartella di pagamento n. 01420120004807772000 per omessa notifica; denegava l’ammissione al passivo per i crediti portati dalle ulteriori cartelle, “in quanto già richiesti nella istanza tempestiva di ammissione al passivo, rigettata con decreto del 16/12/2011”. 6.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento. Interveniva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , assuntr ic e del concordato fallimentare dello [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. edel socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag g . 4 - 5 ) . 7.Con decreto de ll’ 11 /[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribun ale di Bari rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite. Evidenziava, a sostegno del rigetto dei motivi coi quali l’opponente aveva lamentato l’esclusione del credito già richiesto con la “domanda tempestiva”, che non era precluso a Equitalia, a norma dell’art. 96, 1° comma l.fall., di riproporre la domanda in via tardiva e di dolersi del suo rigetto mediante l’opposizione, come era in effetti avvenuto. Evidenziava poi che, nel quadro delle novellate disposizioni di cui agli artt. 87, 2° co., ed 88 del d.P.R. n. 602/1973, più non si prospettava, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari, la necessità della previa notifica del ruolo al curatore fallimentare.Evidenziava tuttavia che l’opponente non aveva atteso al deposito di estratti del ruolo certificati conformi al ruolo in forza di apposita asseverazione (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava segnatamente che le copie degli estratti del ruolo recavano un timbro ed una sigla attestanti la conformità agli originali,ma che l’asseverazione di conformità al ruolo risultava priva della sottoscrizione del concessionario. 8. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; ne ha chiesto, sulla scorta di du e motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto di rigettareil ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] del prof. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché del socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA],non ha svolto difese. 9.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Premetteche il tribunale ha dato atto che al rigetto della domanda tardiva di ammissione al passivo disposto dal giudice delegato con riferimento ai crediti già oggetto della “dichiarazione di credito” depositata in data 10.2.2011 ostava la previsione dell’ultima parte del 1° co. dell’art. 96 l.fall. e nondimeno ha rigettato l’opposizione(cfr. ricorso, pag. 7). Deduce quindi che l’impugnato decreto è inficiato da un irriducibile contrasto tra la motivazione di integrale ricezione della ragione di censura addotta con l’opposizione ex art. 98 l.fall. e la decisione di rigetto dell’opposizione (cfr. ricorso, pagg. 10 -11). 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il tribunale si è limitato alla disamina dei prospetti riepilogativi degli estratti di ruolo acclusi materialmente al ricorso in opposizione che, effettivamente,recano soltanto “un timbro e sigla attestanti la conformità agli originali” (cfr. ricorso, pag. 102). Deduce quindi che il fatto evidentemente decisivo dell’asseverazione degli estratti di ruolo ritualmente allegati, oggetto di discussione tra le parti , non è stato rilevatodal tribunale (cfr. ricorso, pag. 102). 12.Il secondo motivo di ricor so è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe ladisamina del primo motivo. Senza dubbio il primo mezzoinvolge un profilo di rilievo pregiudiziale. E tuttavia, da un canto,so vviene il principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. sez. lav. 28.5.2014, n. 12002; Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9936). E tuttavia, d’altrocanto, sono propriamente le ragioni enunciate dal tribunale a reiezione del secondo motivo di opposizione che sostanziano la “ ratio decidendi”, rectei motivi del rigetto dell’opposizione. E, ben vero, siffatte ragioni esplicano valenza pur in ordine alcredito portat o da lla cartella di pagamento n. 01420120004807772000, escluso dal G.D. per omessa notifica della stessa, avendo il tribunale dato atto della “non necessità della previa notifica del ruolo (ossia della cartella di pagamento (…))ai fini dell’ammissione al passivo (…)”: così decreto impugnato, pag. 5).13. N el giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, 2° co., n. 4), l.fall ., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass.18.5.2017,n. 12549; Cass. (ord.) 13.11.2020, n. 25663). Nel medesimo giudizio, inoltre, il creditore il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, 2° co., l.fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24160; Cass. 9.5.2013, n. 11026). Ovviamente, l’“omesso esame” riguarda un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè,un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia ( cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n . 8053, ove si soggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; Cass. 8.9.2016, n. 17761). 14.Su tale scorta si rimarca quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato a lla domanda tardiva di ammissione al passivo gli estratti di ruolo,ove figura la seguente dicitura: “ si assevera la rispondenza dei dati riportati nel presente estratto con le risultanze dei ruoli resi esecutivi e ricevuti in carico in via telematica ex d.m. 3/9/1999 n. 321(…)”. In calce vi è apposto il timbro, con la indicazione “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia di Bari”, la sigla-sottoscrizione dell’agente della riscossione sovrapposta alla indicazione “L’Agente della Riscossione” e l’indicazione ulteriore “copia conforme all’originale”(in ossequio al principio di lealtà processuale la ricorrente ha dato atto che l’attestazione di asseverazione manca unicamente negli estratti di ruolo menzionati in nota a pag. 12 del ricorso per cassazione). Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, contestualmente al deposito del ricorso contenente l’opposizione allo stato passivo,[OSCURATO:PERSONA] h a prodotto, quale allegato n. 3 alproprio fascicolo, gli estratti di ruolo su mmenzionati , in tal guisa evidentemente indicandoli, già allegati alla domanda tardiva di ammissione al passivo. Aseguito dell’eccezione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], nella propria comparsa di intervento, di omessa produzione degli estratti di ruolo , [OSCURATO:PERSONA] , all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sollecitato il tribunale all’esame della documentazione costituente l’allegato n. 3 al proprio fascicolo (cfr. ricorso, pagg. 11 –12).15. In questo quadro (quadro entro il quale si stempera il rilievo della controricorrente secondo cui “la indicata documentazione –ancorché in ipotesi già prodotta nella precedente fase di verifica degli stati passivi delle tardive – andava nuovamente depositata nell’ambito del procedimento di opposizione”: così controricorso, pagg. 5- 6) non può che opinarsi come segue. Costituisce ben preciso “elemento di fatto” la circostanza dell’allegazione di già con la domanda tardiva exart. 101 l.fall. dei descritti estratti di ruolo (fatto secondario dedotto in funzione di prova del fatto principale, costituito daicrediti di cui agli stessi “estratti”). L’anzidetta circostanza di “fatto”, parte integrante della “res litigiosa” alla stregua delle indicazioni-allegazioni di cui al ricorso ex art. 101 l.fall., di cui al ricorso in opposizione a stato passivo e di cui al verbale di udienza del 19.10.2015, è stata appieno involta dal dibattito che nella presente vicenda contenziosa si è sviluppato. Lapredetta circostanza di “fatto” denota un’indubbia attitudine alla decisività (cfr. al riguardo Cass. sez.lav. 2.4.1999, n. 3183). Difatti, questa Corte spiega che la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; cosicché gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale(cfr. Cass. (ord.) 29.12.2017, n. 31190). Il rilievo di cui alla motivazione dell’impugnato dictum– “nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha depositato estratti del ruolo certificati conformial ruolo medesimo in forza di apposita asseverazione” (così decreto impugnato, pag. 5)- dà senz’altro ragione dell ’ “ omesso esame”. 16.La controricorrente ha addotto sic et simpliciter che quelle ex adverso prodotte costituiscono “mere fotocopie degli estratti con attestazione di conformità agli originali” (così controricorso, pag. 6). Ovviamente gli estratti del ruolo già di per sé consistono in copie operate su supporto analogico di un documento informatico (cfr. Cass. (ord.) 31190/2017 cit.), cui si applica l’art. 2718 cod. civ. (cfr. Cass. 5.12.2011, n. 25962, secondo cui, ai fini dell ’ ammissione di un credito d ’ imposta al passivo fallimentare, lacopia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito ai sensi dell’art. 2718 cod. civ. (secondo il quale le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproduconoletteralmente)). In ogni caso sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l a contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenirecon clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia , in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica– il che non è avvenuto nella specie - sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27633; Cass. (ord.) 13.12.2017, n. 29993). 17.Da ultimo, in ordine ai rilievi formulati in memoria dalla [OSCURATO:PERSONA] ( “in definitiva (…) ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall’agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, essendo, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento e, conseguentemente, della sua notifica al curatore e al debitore”: così memoria, pag. 6) ed ancorati alla previsione dell’art. 3 bis del dec. leg. n. 146 del 21.10.2021 (articolo inseritodalla legge di conversione n. 215 del 17.12.2021, rubricato “non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo” e che ha comportato l’addizione all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 del comma4 bis), è sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte. Ovvero, da un canto, all’insegnamento delle sezioni unite secondo cui, aifini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del dec. leg. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (cfr. Cass. sez. un. 11.11.2021, n. 33408; cfr. altresì Cass. (ord.)16.12.2022, n. 37006). Ovvero, d’altro canto, all’insegnamento secondo cui l’ ammissione allo statopassivo di crediti sia previdenziali che tributari può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previanotifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per icrediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2019, n. 2732). 18.In accoglimento delsecondo motivo di ricorso il decreto dei 11/12.1.2016 del Tribunale di Bari va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 19.In virtùdel buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo d i ricorso, assorbito il primo ; cassa i l decretoimpugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione anche ai fini della regol