CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01353/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di RIMINIdato avy?‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / LETTA l'impugnazione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro cento di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, con la confisca del coltello in sequestro; RILEVATO che tale sentenza in quanto di condanna alla sola pena dell'ammenda è inappellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., senza che al riguardo rilevi la misura di sicurezza della confisca, trovando applicazione la previsione di cui all'art. 579, comma 3, cod. proc. pen.; che, pertanto, l'impugnazione va qualificata come ricorso per cassazione; RITENUTO che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è legittimato a proporre tale ricorso, in quanto difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna deeicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre