CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza resa in data 25/11/2020, ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere ceduto una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad un ignoto acquirente e per avere illecitamente detenuto, nella propria abitazione, sostanza stupefacente dello stesso tipo del peso di grammi 3,3723 netti, contenente grammi 2,594 di principio attivo. I giudici ritenevano di non potere applicare il criterio dell'assorbimento tra la condotta di cessione e quella di detenzione illecita della sostanza, considerando le condotte avvinte dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando le seguenti doglianze. I) Violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto la continuazione tra le due imputazioni. La Corte di merito non avrebbe dovuto ravvisare una pluralità di condotte, stante l'unicità del contesto spazio temporale della vicenda. La stessa sentenza desume la prova della cessione avvenuta in strada dal rinvenimento della sostanza stupefacente nell'abitazione del prevenuto. Scindendo le condotte verrebbero violati i principi stabiliti in sede di legittimità, essendo l'art. 73 d.P.R. 309/90 una norma a più fattispecie alternative; data la contestualità della detenzione e della cessione, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio dell'assorbimento. II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. La difesa censura la motivazione offerta dalla Corte di merito in relazione al trattamento sanzionatorio adottato ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il P.G. nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. 22. Per una migliore comprensione della vicenda, su cui si innesta la doglianza della difesa, è necessario ripercorrere brevemente i fatti, come ricostruiti nelle due sentenza di merito conformi. In data del 16/2/2018, i Carabinieri della Compagnia di Partinico, nel corso di un servizio di osservazione avevano modo di notare [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di cedere ad un giovane un involucro, ricevendo in cambio qualcosa. In ragione della rapidità dello scambio i verbalizzanti non riuscivano a sottoporre a perquisizione l'acquirente e, quindi, si recavano sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], attendendone il rientro. [OSCURATO:PERSONA], giunto presso la sua abitazione, prima che i militari procedessero a perquisizione domiciliare, spontaneamente ammetteva di essere in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di essere dedito al commercio di detta sostanza per ragioni dovute alle difficoltà economiche incontrate per la recente perdita del lavoro. Nella circostanza l'imputato consegnava ai verbalizzanti numerosi dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un rotolo di nastro isolante, un cucchiaio di plastica di colore bianco, dei ritagli di carta di colore bianco, un bilancino di precisione. Le successive analisi chimico-tossicologiche sulla sostanza in sequestro rivelavano la sua natura stupefacente e l'elevato grado di purezza. I giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte allo stesso ascritte, stante l'evidenza delle prove raccolte e l'intervenuta confessione. Hanno tuttavia rigettato la richiesta difensiva di considerare unica la condotta illecita ascritta al ricorrente. Sul punto la Corte di merito ha affermato che "la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla fattispecie di cessione di cui in rubrica si diversifica, per circostanze spazio temporali, dalla successiva detenzione e non può ritenervisi assorbita, sì da ritenere corretta la contestazione della continuazione a carico dell'odierno appellante". Ebbene, deve osservarsi come l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 abbia natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste (detenzione, vendita, trasporto, cessione ecc.); dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (cfr. ex multis Sez. 3 n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421). Tali principi si pongono in continuità con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi alla fattispecie che occupa [cfr. Sez. 4 n. 36523 del 26/06/08, Rv. 242014 dove, in motivazione, questa Corte ha spiegato che, affinché le 3condotte illecite minori perdano la loro individualità e vengano assorbite nell'ipotesi più grave, occorre, per consolidato orientamento della giurisprudenza «la presenza di queste circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; e) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità»); cfr., in argomento, anche Sez. 6 n. 9477 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 10/03/2010, Rv. 246404:"L'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie; ne consegue che deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente. (Fattispecie in tema di acquisto, detenzione e trasporto di una stessa sostanza stupefacente nell'ambito di un unitario progetto di spaccio in località diversa dal luogo di deposito)"]. Tutto ciò premesso la motivazione offerta dalla Corte d'appello risulta apparente, prospettandosi una diversità ontologica e cronologica tra le condotte non supportata da argomentazioni idonee a coniugarsi con i fatti descritti nella stessa sentenza. Le condotte, al contrario, possono essere inquadrate in un unico contesto e può farsi luogo all'assorbimento del reato riguardante la cessione dell'unica dose di cocaina in quella della detenzione di grammi 3,3723 della medesima sostanza. Alla luce delle risultanze delle indagini e delle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che la dose di sostanza stupefacente ceduta in strada fosse dello stesso tipo di quella detenuta. Subito dopo la cessione, il ricorrente è stato rintracciato sotto l'abitazione mentre rientrava a casa, dove ha spontaneamente consegnato agli operanti l'ulteriore sostanza detenuta ed il materiale con cui provvedeva al confezionamento in dosi. Ha quindi spontaneamente dichiarato di essere dedito all'attività del commercio della sostanza. Le circostanze evidenziate in motivazione lasciano logicamente ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse prelevato dal quantitativo detenuto nell'abitazione la dose ceduta in strada. Sulla base dei principi enunciati in precedenza è d'uopo applicare il principio dell'assorbimento della condotta di cessione in quella di detenzione della sostanza, essendosi le condotte realizzate in un contesto unitario. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendo la Corte di Cassazione rideterminare direttamente la pena, escludendo l'aumento per la ritenuta continuazione, operazione che non implica alcuna attività discrezionale, si procede in tal senso. 4La pena stabilita in primo grado, confermata in grado appello, è rideterminata in quella finale di mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 2334,00 di multa (pena base anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, ridotta per il rito alla pena di cui sopra). 3. Gli ulteriori motivi di ricorso devono essere rigettati essendo infondati e, in parte, manifestamente infondati. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è argomento affrontato in motivazione. Ivi si segnala l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire l'applicazione del beneficio, stante la gravità del fatto, desunta dalla qualità dello stupefacente detenuto e dal contenuto elevato di principio attivo. Si aggiunge che la confessione, intervenuta all'esito del servizio di osservazione e nella flagranza del reato, non è risultata utile alle indagini. Sul punto, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). Il rilievo in ordine al discostamento della pena base dal minimo edittale è inammissibile. La Corte di merito ha fornito sul punto adeguata motivazione, non censurabile in questa sede. La ritenuta "professionalità" nell'agire illecito del ricorrente non è una formula vuota, come sostiene la difesa, essendo del tutto giustificata alla luce delle modalità del fatto, delle dichiarazioni del ricorrente, del ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di materiale utile alla pesatura e confezionamento in dosi della sostanza. Occorre rilevare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, 5in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142 - 01). 4. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata è annullata senza rinvio, limitatamente alla ritenuta continuazione tra i reati, con rideterminazione della pena inflitta nella misura sopra indicata. Il ricorso è rigettato nel resto. P.Q.M