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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 23282/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10079/2018 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Barberini, n. 36, presso lo studio legale Queirolo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (CAS), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 2; - controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 28; - controricorrente - e nei confronti di A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 228/2018 depositata il 31 gennaio 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amico avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa (che ne aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni subiti dall'agrumeto di sua proprietà a causa dei lavori di costruzione di un tratto autostradale: domanda proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], con la chiamata in garanzia, da parte di quest'ultimo, della propria assicuratrice e dell'ATI appaltatrice), per tardiva notifica telematica dell'atto di impugnazione, in quanto l'accettazione della posta elettronica certificata era avvenuta oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione di merito, e precisamente alle 22.06 del 30 maggio 2016 (essendo stata la pronuncia di primo grado notificata, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., in data 28 aprile 2016 e ricadendo di sabato il 300 giorno successivo);avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]Amico ricorre per cassazione, con due mezzi, cui resistono il [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] e la sua assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., con distinti controricorsi; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 16 d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, dell'art. 3 legge 21 gennaio 1994, n. 53; occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta essere stato notificato nei confronti della A.T.I.

Baldassi - Tognozzi - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., benché indicata come intimata. trattandosi di litisconsorte necessaria (v.

Cass. Sez.

U. n. 24707 del 04/12/2015; Cass. n. 25822 del 31/10/2017; n. 9013 del 21/03/2022), deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M. ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della A.T.I.

Baldassi - Tognozzi - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., fissando a tal fine termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10079/2018 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Barberini, n. 36, presso lo studio legale Queirolo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (CAS), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 2; - controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 28; - controricorrente - e nei confronti di A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 228/2018 depositata il 31 gennaio 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Amico avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa (che ne aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni subiti dall'agrumeto di sua proprietà a causa dei lavori di costruzione di un tratto autostradale: domanda proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], con la chiamata in garanzia, da parte di quest'ultimo, della propria assicuratrice e dell'ATI appaltatrice), per tardiva notifica telematica dell'atto di impugnazione, in quanto l'accettazione della posta elettronica certificata era avvenuta oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione di merito, e precisamente alle 22.06 del 30 maggio 2016 (essendo stata la pronuncia di primo grado notificata, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., in data 28 aprile 2016 e ricadendo di sabato il 300 giorno successivo);avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]Amico ricorre per cassazione, con due mezzi, cui resistono il [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] e la sua assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., con distinti controricorsi; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 16 d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, dell'art. 3 legge 21 gennaio 1994, n. 53; occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta essere stato notificato nei confronti della A.T.I. Baldassi - Tognozzi - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., benché indicata come intimata. trattandosi di litisconsorte necessaria (v. Cass. Sez. U. n. 24707 del 04/12/2015; Cass. n. 25822 del 31/10/2017; n. 9013 del 21/03/2022), deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della A.T.I. Baldassi - Tognozzi - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., fissando a tal fine termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il
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