CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 6719/2024 depositata il 28/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio – avente per oggetto il ricorso in cassazione propostocontro la sentenza n. 6179/2024 depositata in data 28/11/2024 dalla CorteNumero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (hinc: CGT2) –prende origine dall’emissione dell’atto di irrogazione immediata di sanzioniprot. n. 27788/RU del 24/06/2022 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], della spaV-[OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di D’[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre qualiobbligati in solido con la [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima e la V-Ita quali autori delleviolazioni). Con tale atto impositivo - che traeva origine dal processoverbale di constatazione prot. n. 23266/RU del 24 maggio 2022, notificatoa tutti gli obbligati – veniva irrogato il pagamento di Euro 2.019.500,00 atitolo di sanzioni, ai sensi dell’art. 303 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e)d.P.R. n. 43 del 1973 (hinc: TULD).2. V-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (hinc: la contribuente) ha proposto ricorso control’atto di irrogazione delle sanzioni davanti alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Napoli, che lo ha accolto con sentenza successivamenteriformata dalla CGT2, nel giudizio sull’appello proposto dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli di Stato (hinc: ADMO), dove è stato altresì rigettatol’appello incidentale proposto dalla contribuente.3. La CGT2 ha ricostruito le contestazioni di ADMO nei confronti dellacontribuente, evidenziando che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato i pezzi dafornitori cinesi e li aveva venduti alla V-Ita, che aveva, a sua volta,acquistato direttamente anche da fornitori cinesi, che risultavano essere trai maggiori produttori di biciclette elettriche intere.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dal 2018) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (dal 2019) non hannocommercializzato le parti/pezzi di bicicletta importati, ma li hanno utilizzatiper l’assemblaggio delle e-bikes, importate in pezzi. Dopo l’assemblaggio lebiciclette risultano vendute quasi esclusivamente alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., entrambestrettamente collegate alla “[OSCURATO:SOCIETA].”Dal 2019 il meccanismo era diventato più complesso e articolato, grazie allacostituzione di una nuova società ([OSCURATO:SOCIETA].) attraverso il conferimentodi ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. (la cui attività principale era diventataNumero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026quella di fabbricazione e montaggio di biciclette, eseguendo, dal 2019 alluglio 2021, importazioni di pezzi e parti di biciclette elettriche smontatecon origine e provenienza dalla Cina), in modo da rendere meno evidente ilcollegamento tra i pezzi importati e il prodotto assemblato. Le operazionicommerciali sono state organizzate secondo il seguente schema operativo:i) le importazioni di pezzi e parti di biciclette erano effettuate da Trilogss.p.a.;ii) [OSCURATO:SOCIETA]. rivendeva come tali, cioè pezzi e parti di biciclette a V-ITAs.p.a.;iii) anche [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, importava pezzi e parti di biciclette.I pezzi e le parti di biciclette elettriche importate dalle due societàformavano biciclette elettriche complete ed erano assemblate da una terzasocietà ([OSCURATO:SOCIETA].), a sua volta socia della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. per il 10%e occupatasi, nel corso del 2018, dell’assemblaggio per conto della Trilogss.p.a. In tal modo quest’ultima figurava come importatore dalla Cinasoltanto di parti di biciclette, poi rivendute alla [OSCURATO:SOCIETA]., evitando ilpagamento dei dazi gravanti sulle e-bikes intere.A sua volta anche [OSCURATO:SOCIETA] figurava come importatore dalla Cina soltantodi alcuni pezzi e parti di biciclette, acquistandone altri sul mercato nazionaledalla sola [OSCURATO:SOCIETA]., senza pagare i dazi gravanti sulle e-bikes intere.4. In sintesi, ai fini del presente giudizio è sufficiente rilevare che la CGT2ha ritenuto che non ricorressero, in primo luogo, i requisiti per disporre lasospensione del processo, richiamando gli artt. 21 bis e 21 ter d.lgs. n. 74del 2000. Il giudice di seconde cure ha, poi, accertato la sussistenza delmeccanismo evasivo incentrato sulla violazione della Regola 2A delle Normedi interpretazione della nomenclatura combinata all. Reg. n. 2658 del 1987(ritenendo che il lavoro svolto sulle parti importate delle e-bikes fosse dimero assemblaggio) e ha concluso per l’esistenza della piena conoscibilitàdell’intento evasivo, escludendo altresì l’esistenza di una situazione diNumero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026incertezza obiettiva, rilevante ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 212del 2000.5. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.6. L’ADMO ha resistito con controricorso.7. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e,successivamente, istanza di rimessione in termini per la produzione di unprovvedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE del Tribunale diGenova.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.303 TULD, degli artt. 282 ss. TULD, dell’art. 295 c.p.c. e degli artt. 654c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., tenuto conto dell’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016,n. 8; violazione e/o falsa applicazione delle Regole generali di NomenclaturaCombinata n. 1 e n. 2 A, tenuto conto dei Regolamenti UE n. 1296/2020 en. 611/2023 e del Regolamento CEE n. 2658/87 del 23 luglio 1987.1.1. Con tale motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper aver ritenuto possibile la prosecuzione del giudizio, nonostante nonfosse stato definito né il procedimento di impugnazione dell’atto impositivo(presupposto), né quello penale relativo ai medesimi fatti.1.2. Sotto il primo profilo si legge nella sentenza impugnata: «ritiene laCorte che questo giudizio può proseguire, anche se non si è formato ilgiudicato sull’atto presupposto, non essendo la sospensione né obbligatoria,né opportuna. Peraltro, come ha rappresentato l’appellante nelle memoriedepositate il 30.10.2024 i giudizi avverso gli atti di rettifica sono allo statodefiniti con pronunce favorevoli all’amministrazione. La non definitivitàdell’atto di rettifica comporta come conseguenza quella che in questogiudizio possono essere affrontate questioni che attengono al merito diquell’atto.»Numero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026La ricorrente rileva, tuttavia, che le questioni relative all’atto di rettificasono oggetto di un altro processo non ancora definito con sentenza passatain giudicato. Ad avviso di parte ricorrente la CGT2, da un lato, afferma chel’atto di rettifica (ossia l’accertamento tributario) rappresenta il presuppostodella sanzione (cioè la ragione logico-giuridica su cui la stessa trova il suofondamento), ma dall’altro lato riconosce – dal momento che l’attopresupposto è stato impugnato – che allo stesso non può attribuirsi quelladefinitività idonea a giustificare, in via definitiva, (anche) l’irrogazione dellasanzione. La CGT2 non poteva, quindi, entrare - senza incorrere nellaviolazione del principio del ne bis in idem e di quello del giudice naturale -nel merito dell’atto di rettifica (l’accertamento tributario), dal momento chela verifica della sua legittimità era affidata a un altro giudice.La CGT2 avrebbe dovuto, quindi, sospendere il giudizio, in attesa delladefinizione di quello relativo all’atto presupposto.1.3. Lo stesso è a dirsi anche con riferimento ai rapporti con il processopenale. L’art. 1, comma 1, d. lgs. n. 8 del 2016 prevede, infatti, che: «noncostituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è previstala sola pena della multa o dell’ammenda». La normativa richiamata ha,quindi, depenalizzato talune fattispecie criminose, assoggettandole alla solasanzione amministrativa, in presenza dei presupposti applicativi indicati.L’art. 6 del medesimo provvedimento legislativo stabilisce, infatti, che: «nelprocedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalpresente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dellesezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».Ciò significa che, se per la stessa fattispecie è stato promosso ilprocedimento penale che porta, in caso di condanna, all’inflizione di unasanzione penale, non vi è spazio (per il principio di alternatività della penae per quelli di legalità, di ragionevolezza e proporzionalità, e di concorsoapparente) anche per la sanzione amministrativa.Numero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il comma 3 dell’art. 303 TULD prevede, infatti, che: «se i diritti diconfine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori diquelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera ilcinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituiscapiù grave reato, è…». La norma esclude, quindi, l’applicazione dellasanzione amministrativa quando per reprimere la medesima fattispecie,come nella nostra ipotesi, sia stata seguita la strada penale.Anche sotto tale profilo il giudice di seconde cure avrebbe dovuto,pertanto, sospendere il processo ex art. 295 c.p.c.1.4. Il motivo di ricorso – con il quale la ricorrente evoca, in sostanza,una doppia pregiudizialità sia del processo avente per oggetto l’atto(presupposto) di rettificazione del valore delle merci dichiarato in dogana edell’ammontare dei dazi dovuti, sia del processo penale – è infondato.1.5. Partendo dalla pretesa pregiudizialità del processo penale rispettoa quello avente per oggetto l’impugnazione dell’atto di irrogazione dellesanzioni, occorre richiamare il contenuto dei primi due commi dell’art. 1d.lgs. n. 8 del 2016 si legge che: «Non costituiscono reato e sono soggettealla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tuttele violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che,nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativao congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono daritenersi fattispecie autonome di reato.»Tale norma (che prevede la depenalizzazione per le violazioni per lequali è prevista la pena della multa o dell’ammenda) – a prescindere daiprofili intertemporali conseguenti all’inserimento del comma 4 ad operadell’art. 4 d.lgs. n. 75 del 2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371- non trova applicazione nel caso di specie dove viene in rilievo un’ipotesiaggravata di contrabbando, secondo quanto emerge dal combinato dispostodegli artt. 292 T.U.L.D. («Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoliNumero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punitocon la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i dirittimedesimi») e 295 T.U.L.D. («Per i delitti preveduti negli articoli precedenti,è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte idiritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adoperamezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessidelitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: … d) quandoil colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e ildelitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomilaeuro.»). Si legge, in particolare, a pag. 4-5 del controricorso: «con il pvcprot. 23266/RU del 24/05/2022 in applicazione della Regola generale 2 A,l’Ufficio riclassificava la merce sussumendola sotto il codice TARIC8711601000, corrispondente a biciclette a pedalata assistita, la cuiimportazione dalla Cina è assoggettata a dazio convenzionale nella misuradel 6,00%, a dazio antidumping definitivo nella misura del 62,10% e a daziocompensativo definitivo nella misura del 17,20%. In particolare, venivanorettificate n. 60 dichiarazioni doganali di importazione, presentate dallaTrilogs dal novembre 2018 ad agosto 2021, mediante l’Avviso di rettificadell’accertamento prot. 27785/RU del 26/04/2022 in solido con V-[OSCURATO:PERSONA].p.a., nonché con i consulenti [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], con ilquale venivano accertati maggiori diritti pari ad € 3.540.049,51 a titolo didazio convenzionale, dazio antidumping, dazio compensativo, ivaall’importazione oltre interessi ed oneri accessori.»Occorre, poi, evidenziare che non solo la parte ricorrente non indica neiconfronti di chi sia stato instaurato il procedimento penale, ma risulta qualeparte del presente giudizio - scaturito dall’impugnazione dell’attod’irrogazione delle sanzioni – la (sola) società. Deve, quindi, ritenersi che laclausola di sussidiarietà prevista nell’art. 303, comma 3, TULD («qualora ilfatto non costituisca più grave reato») non possa operare in una dimensioneNumero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026plurisoggettiva, ma necessariamente individualizzata, considerato cheanche la declinazione del ne bis in idem di cui all’art. 4 Prot. 7 CEDU nonpuò che essere riferita alla circostanza che una stessa persona non possaessere punita due volte per lo stesso fatto.1.6. Con riferimento al rapporto con il processo avente per oggettol’impugnazione contro l’atto impositivo non sussiste la violazione censuratadell’art. 295 c.p.c. Secondo questa Corte, infatti, quando tra due giudiziesista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definitocon sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudiziopregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2,c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ilrelativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato,ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al qualeil giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento disospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2 c.p.c. (Cass.,07/07/2013, n. 13823; v. anche Cass., 25/03/2024, n. 7952).2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1147 c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., tenutoconto delle Regole generali di [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e n. 2 A, tenutoconto dei Regolamenti UE n. 1296/2020 e n. 611/2023.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata è stata censurata per avernegato rilievo allo stato psicologico di correttezza e buona fede dell’agente,e, in quanto tale, sanzionabile. La CGT2 non ha ravvisato alcuna causa diesclusione della colpevolezza della contribuente. Quest’ultima ha, infatti, haeseguito dichiarazioni corrispondenti agli oggetti da dichiarare (hadichiarato una ruota come ruota; uno sterzo come sterzo, ecc.),conformemente alla Regola generale di Nomenclatura 1, tant’è vero che lariclassificazione degli oggetti è avvenuta a posteriori solo grazie ad unacomplessa (e, ad avviso di parte ricorrente, errata) operazioneNumero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026interpretativa di riqualificazione del materiale importato. La buona fede, indefinitiva, non può che presumersi (art. 1147, ultimo comma, c.c.) e siffattapresunzione può essere superata solo tramite una prova contraria di chiintende sanzionare un comportamento che ritiene essere stato antigiuridico,a prescindere dal grado di diligenza richiesto al soggetto tenutoall’osservanza di una disposizione normativa.2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, che, sul punto della consapevolezzadell’attività di violazione della disciplina regolativa del valore da attribuireai beni presentati in dogana, ha rilevato (v. nona pagina del file nonnumerato che riproduce la sentenza della CGT2) che: «Nel caso in esamedalle risultanze della missione Olaf e delle attività di indagine coordinatedalla Procura europea, nonché dalla stessa documentazione,apparentemente lecita per l’importazione di parti componenti di bicilette, èsignificativa dell’intento di evasione dei dazi dovuti in occasione diimportazione di biciclette elettriche da parte di tutti i destinatari dell’attoimpugnato», riproducendo, poi, tutte le prove valutate a supporto di taleconclusione. Si legge poi nell’ultima pagina della sentenza impugnata: «Intale contesto si è rivelato l’intento evasivo anche dell’Iva e tale conoscibilitàera esigibile, tenuto conto delle circostanze esistenti nei confronti di tutti isoggetti che hanno partecipato alle operazioni secondo i criteri dell’ordinariadiligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta daciascuno e per questo sono tenuti a risponderne.»Da tale affermazione e dall’esame delle prove da parte del giudice diseconde cure è evidente come sia stata ritenuta presente non solo laconsapevolezza della violazione, ma un vero e proprio intento di evasionedei dazi. Sebbene si tratti di questione distinta – non attinta da alcunacensura da parte del ricorrente – occorre evidenziare che la CGT2 ha esclusoche ricorresse la situazione di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambitoNumero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026di applicazione della norma tributaria cui fa riferimento l’art. 10, comma 3,legge n. 212 del 2000.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (difetto dilegittimazione passiva del ricorrente).3.1. Con tale motivo la ricorrente ha denunciato di aver contestato laviolazione delle disposizioni recate dal Regolamento UE n. 952/2013 (inparticolare, degli artt. 77, 78, 79 e 84) e della normativa recata dallaDirettiva 2006/112/CE (in particolare, dell’art. 201), concernenti lasoggettività passiva in tema di dazi e di IVA all’importazione, nell’ipotesi disoggettività passiva dell’imposta in concorso tra obbligato principale(debitore) e coobbligato.La contestazione della maggiore IVA in capo al coobbligato doganale èillegittima, dal momento che la norma sulla solidarietà del debito, comeprevista dal CDU, può al più afferire ai soli dazi e giammai estendersi all’IVA,così come avviene nelle ipotesi di solidarietà ordinaria, quale quella cheinsiste tra rappresentante indiretto e rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] ha asseritoche l’obbligazione doganale ai fini del CDU fosse un tributo, mentre in realtànon lo è, per giunta in contrasto con la decisione della Corte di Giustizia UE12.5.2022 n. C-714/20, resa proprio in tema di responsabilità solidale(esattamente sovrapponibile al caso che qui occupa): con quella decisione,la Corte ha affermato che nel [OSCURATO:PERSONA] e nella disciplina italiana nonè presente alcuna disposizione che contempli la solidarietà, così comeinvece accade per i dazi (i soli a poter dar luogo ad un’obbligazionedoganale).3.2. Mentre il giudice di prime cure aveva ritenuto il difetto dilegittimazione passiva della parte ricorrente, la CGT2 ha omesso dipronunciarsi sul punto.Numero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/20263.3. Il motivo di ricorso – anche ove riqualificato come violazione dilegge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione aiparametri normativi evocati nell’illustrazione del motivo di ricorso – è,comunque, infondato.Occorre preliminarmente evidenziare che il caso in esame è diverso daquello esaminato da Cass., 23/05/2024, n. 14382, dove è stato precisatoche, in tema di IVA all'importazione, a seguito dell'interpretazione data dallaCorte di Giustizia UE, con la sentenza del 12 maggio 2022 nella causa C-714/20, alle nozioni di obbligazione doganale e di soggetto debitore di cui,rispettivamente, agli artt. 5 e 77 del Regolamento UE n. 952 del 2013,istitutivo del codice doganale dell'Unione, solo l'importatore e non anche ilsuo rappresentante indiretto risponde del mancato pagamento del tributo edelle relative sanzioni, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioninazionali che prevedano la responsabilità solidale tra tali soggetti, nonrinvenibili nell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972.3.4. Come emerge sia dalla lettura dell’atto irrogativo delle sanzioni chedal controricorso la riclassificazione doganale delle merci importate daTrilogs si fonda sulla circostanza che tale importazione è stata collegata auna precedente importazione di V-ITA. In altre parole, mettendo insieme ledue importazioni l’amministrazione finanziaria ha concluso che sono stateimportate delle biciclette intere. Nel controricorso – a pag. 3 e 4 - si legge,infatti, che: «La volontarietà della condotta appare manifesta dallecontrattazioni intrattenute a mezzo e-mail tra le società “[OSCURATO:SOCIETA].” e“[OSCURATO:SOCIETA].” e i fornitori cinesi, da cui emerge la determinata intenzione diacquistare alcuni modelli di e-bike complete, spedite smontate attraversoun preciso accordo tra le controparti, al solo scopo di realizzare l’evasionedaziaria. Infatti, in applicazione di meticolose istruzioni concordate a mezzomail tra le parti, la transazione commerciale veniva separata attraverso dueo più spedizioni che venivano collegate da due o più fatture con ugualnumero, ma contraddistinte dai differenti caratteri finali dell’identificativo,Numero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026uno con la lettera A o con un numero finale, intestata alla “[OSCURATO:SOCIETA].”,e l’altro dalla lettera B o da un numero finale, intestata alla “[OSCURATO:SOCIETA].»In sostanza, venivano concordate – nella contestazionedell’amministrazione doganale – due diverse spedizioni dalle quali scaturival’importazione di e-bikes complete, in violazione delle normative sullaclassificazione delle merci in dogana.»3.5. Come rilevato dalla controricorrente, a pag. 35 del controricorso,le violazioni doganali, oltre che essere state commesse dall’importatorehanno lambito tutti gli altri, partecipanti, che sapevano (o dovevano in ognicaso avere conoscenza) che le merci – biciclette smontate provenienti daun Paese terzo e introdotte in uno Stato comunitario - dovevano scontare idazi antidumping all’importazione.3.6. La responsabilità di V-[OSCURATO:PERSONA] quale coobbligata trae originedalla contestata compartecipazione a un meccanismo di evasione dei daziantidumping e non quale rappresentante indiretto di TRILOGS, con laconseguenza che è inconferente il richiamo a CGUE 12/05/2022 cit.4. Non può, infine, essere riscontrata la richiesta di rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia dell’Unione europea, dal momento che le questioniposte con i motivi di ricorso non riguardano incertezze interpretativeconcernenti il diritto unionale. Del pari, non assume rilievo il provvedimentodel Tribunale di Genova depositato dalla parte ricorrente riguardi unprocedimento penale, dove gli imputati «venivano rinviati a giudizio innanzia questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere, i primi, deireati di contrabbando doganale, falso in atto pubblico e evasione dell’IVAall’importazione e le seconde per i relativi illeciti amministrativi sanzionatidagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.»5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente.Numero registro generale 12543/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 14386/2026Data pubblicazione 15/05/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026 e in sede diriconvocazione del 13/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida