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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00966/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria 1'8 novembre 2019), riducendo la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti motivi, che denunciano (il primo) la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., in ragione della mancata verifica dei presupposti applicativi della circostanza aggravante prevista dalla norma evocata, e (il secondo) la violazione dell'art. 597, comma 5 cod. proc. pen., in ragione della mancata applicazione officiosa della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4, cod. pen., non sono consentiti in questa sede, in quanto inediti ex art. 606, comma 3, e 609, comma 1, cod. proc. pen.; - che, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello risulta che loro tramite erano state dedotte solo le seguenti questioni: I.) l'irrogazione di una pena inferiore in ragione del disposto di cui all'art. 624-bis, comma 4, cod. pen.; II.) la concessione della sospensione condizionale della pena; - che, dunque, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato è punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413), il giudice di appello non era tenuto a motivare in ordine alla sussistenza degli estremi integrativi della circostanza ex art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., sulla quale si era ormai formata una preclusione; - che, dunque, poiché il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063), anche in riferimento all'applicazione o meno dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale non era tenuta a nessuna specifica motivazione; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria 1'8 novembre 2019), riducendo la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti motivi, che denunciano (il primo) la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., in ragione della mancata verifica dei presupposti applicativi della circostanza aggravante prevista dalla norma evocata, e (il secondo) la violazione dell'art. 597, comma 5 cod. proc. pen., in ragione della mancata applicazione officiosa della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4, cod. pen., non sono consentiti in questa sede, in quanto inediti ex art. 606, comma 3, e 609, comma 1, cod. proc. pen.; - che, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello risulta che loro tramite erano state dedotte solo le seguenti questioni: I.) l'irrogazione di una pena inferiore in ragione del disposto di cui all'art. 624-bis, comma 4, cod. pen.; II.) la concessione della sospensione condizionale della pena; - che, dunque, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato è punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413), il giudice di appello non era tenuto a motivare in ordine alla sussistenza degli estremi integrativi della circostanza ex art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., sulla quale si era ormai formata una preclusione; - che, dunque, poiché il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063), anche in riferimento all'applicazione o meno dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale non era tenuta a nessuna specifica motivazione; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembr
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