CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 21695/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 2 nbil i-E1-0 ISE7LLA G-1k)(„.T/A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 14.6.2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva ordinato alla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare mediante video chiamata il colloquio telefonico mensile, cui lo stesso aveva diritto ai sensi dell'art. 41 -bis, comma 2 -quater, Ord. Pen. mediante l'uso di piattaforma validata dal D.G.S.I.A. e nel rispetto delle previsioni della circolare della [OSCURATO:PERSONA] e Trattamento 30 gennaio 2016 n. 0031246.0 e della circolare del D.A.P. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126. 2. Avverso detta ordinanza, il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: "violazione dell'art. 41-bis comma 2 -quater lett. b) Ord. Pen., come interpretato dalla Cass. Pen. n. 19826/2021"; 2) "falsa applicazione della circolare D.A.P. 29 gennaio 2019 n. 0031246U". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi formulati, che possono essere congiuntamente trattati, sono manifestamente infondati. E in vero, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41 -bis Ord. Pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41 -bis Ord. Pen. (Cass. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221 - 01; cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577 - 01). Ebbene, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il suddetto principio di diritto, mentre le doglianze prospettate avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Sassari finiscono con il prospettare enunciati ermeneutici in contrasto con esso. 2. In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 3775 del 21 dicembre 2017, Tuttolomondo, il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e nzo Snr ui [OSCURATO:PERSONA]