CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 03/12/2021, parzialmente riformando la sentenza del 01/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di riciclaggio; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato; Considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01); Ritenuto che la Corte d'appello di Bari ha adeguatamente argomentato in ordine all'applicazione della contestata recidiva, evidenziando come, alla luce dei plurimi precedenti penali del Genchi, della continuità degli stessi nel tempo e del fatto che l'imputato aveva più volte inutilmente fruito di benefici di carattere specialpreventivo, doveva escludersi il carattere occasionale della sua ricaduta nel crimine, mentre i nuovi episodi delittuosi dovevano piuttosto ritenersi significativi di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la riduzione della pena irrogata per la continuazione, operata dalla Corte d'appello di Bari, non implica, logicamente, l'esclusione della recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos